Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 7 agosto 2000 |
Recepimento delle direttive 1999/98/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/1981/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1997, di attuazione della direttiva 96/79/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE; Vista la direttiva 1999/98/CE della Commissione del 15 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L9 del 13 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/1979/CE del Parlamento e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. L'allegato II al decreto ministeriale 7 luglio 1997 e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 1o ottobre 2000, non e' consentito: rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE, oppure; rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti le prove di valutazione della caviglia del manichino Hybrid III, se dette prove soddisfano i requisiti del decreto ministeriale 7 luglio 1997, come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o aprile 2001 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo, conformemente all'art. 4 della direttiva 70/156/CEE, se i requisiti del decreto ministeriale 7 luglio 1997, come modificati dal presente decreto, non sono rispettati. |
| Art. 3. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2000 Il Ministro: Bersani |
| ALLEGATO ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 26 a Pag. 30 della G.U. <---- |
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