Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 21 luglio 2000 |
Criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, concernente modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati nonche' standards e compatibilita' informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalita' con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali; Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, il Ministro del tesoro determina i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato, mentre l'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di tali criteri generali, stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare; Decreta: Art. 1. 1. Per consentire di effettuare analisi dei dati aggregati allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio, gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi i dati raccolti, ai sensi della stessa legge 5 luglio 1991, n. 197, aggregati secondo i criteri generali di cui all'art. 2. |
| Art. 2. 1. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a classificare le operazioni secondo una logica economico-finanziaria atta a garantire una omogeneita' degli aggregati. 2. La classificazione va effettuata tenendo conto dell'evoluzione dei mercati finanziari con particolare attenzione agli strumenti di finanza innovativa o a nuovi mezzi di pagamento. 3. La classificazione deve tenere presente che l'introduzione dell'euro comportera' nel 2002 la sostituzione delle banconote dei paesi dell'area euro con biglietti denominati in euro. 4. Le analisi devono essere condotte anche in coerenza con quanto previsto nell'art. 3, comma 4, lettera d), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. |
| Art. 3. 1. L'Ufficio italiano dei cambi stabilisce, con propria circolare, i criteri e le modalita' di aggregazione, gli attributi informativi, il contenuto e la codifica di ciascuna delle voci, i criteri di raccordo con i dati registrati all'interno dell'archivio unico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche' gli standards tecnici e i tracciati records. 2. La circolare deve essere emanata dall'Ufficio italiano dei cambi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Anche la circolare dell'Ufficio italiano dei cambi deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
| Art. 4. 1. I dati devono essere inoltrati all'Ufficio italiano dei cambi su base mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento. |
| Art. 5. 1. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2: a) il decreto 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalita' con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali; b) ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. 2. Il rinvio alle disposizioni abrogate, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e della circolare ivi prevista. 3. Le disposizioni, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite, continuano a essere applicate fino al 30 settembre 2000. |
| Art. 6. 1. Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al mese di ottobre 2000, da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi entro la seconda decade di dicembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2000 Il Ministro: Visco |
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