Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 19 luglio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Fontauto, unita' di Boves. (Decreto n. 28582).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Industrie Fontauto;
Visto il decreto ministeriale datato 23 maggio 2000 con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 4 febbraio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
Art. 1.
A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Industrie Fontauto, con sede in Boves (Cuneo), unita' di Boves (NID 0001CN0008), per un massimo di settantacinque unita' lavorative, per il periodo dal 9 agosto 2000 all'8 febbraio 2001.
Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Sentenza tribunale del 4 febbraio 2000 n. 2263, contributo addizionale: no.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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