Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 3 agosto 2000
Modificazioni e integrazioni delle deliberazioni dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99, e 28 dicembre 1999, n. 202/99. (Deliberazione n. 143/00).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2000;
Premesso che:
con la deliberazione 1 settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99) l'autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: autorita') ha definito gli obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e gli indicatori di continuita' del servizio;
con la deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99) l'autorita' ha emanato una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95);
Visti:
la legge n. 481/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione dell'energia (di seguito: decreto legislativo n. 463/99);
Viste:
la deliberazione n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999;
la deliberazione n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;
Considerato che:
nel corso dell'attivita' di verifica della validita' dei dati di continuita' del servizio, forniti dagli esercenti, e' emersa la necessita' di modificare e integrare la disciplina prevista dalla deliberazione n. 128/99, al fine di meglio precisare alcune modalita' di registrazione delle interruzioni e di comunicazione all'autorita' dei dati annuali relativi agli indicatori di continuita' del servizio;
alcuni esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica con numero di utenti BT non superiore a 5.000 utenti, contestualmente all'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica di cui all'art. 16, comma 16.5, della deliberazione n. 128/99, hanno evidenziato che il rispetto di tali obblighi da parte dei medesimi esercenti non sarebbe compatibile con la previsione di cui all'art. 3, comma 3.3, della deliberazione n. 202/99, in base alla quale gli ambiti territoriali devono comprendere un numero di utenti BT superiore a 5.000;
Considerato che:
l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che, al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale e che nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione;
a seguito delle iniziative di aggregazione di cui al precedente alinea, nonche' dei trasferimenti degli impianti di distribuzione di cui agli articoli 12, comma 2 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 463/99 e degli ulteriori mutamenti relativi all'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica, che potranno occorrere in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, si potranno verificare variazioni nel numero di utenti appartenenti agli ambiti territoriali e che tali variazioni potranno assumere valori diversi da un ambito territoriale all'altro e da un anno all'altro;
Ritenuto che:
al fine di tenere conto di quanto emerso in seguito alla verifica della validita' dei dati di continuita' del servizio, sia opportuno apportare alcune modifiche alla deliberazione n. 128/99 precisando le modalita' di registrazione delle interruzioni e di comunicazione all'autorita' dei dati annuali relativi agli indicatori di continuita' del servizio;
in relazione a quanto segnalato da alcuni esercenti con numero di utenti BT non superiore a 5.000, alla data del 31 dicembre 1998, e al fine di tenere conto delle esigenze di tutela degli utenti che comportano gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui all'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/99, sia opportuno differire il termine previsto dall'art. 16, comma 16.2, della medesima deliberazione al 1 gennaio 2004 per gli esercenti con numero di utenti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998;
Ritenuto altresi' che sia opportuno modificare le disposizioni relative alle modalita' di calcolo del livello effettivo dell'indicatore di riferimento contenute all'art. 4, comma 4.2 della deliberazione n. 202/1999, al fine di tenere conto delle variazioni nel numero di utenti appartenenti agli ambiti territoriali che possono conseguire dalle iniziative di aggregazione degli esercenti del servizio di distribuzione di cui al sopra richiamato art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' dai trasferimenti di impianti di distribuzione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 463/1999 e dagli ulteriori mutamenti nell'assetto della distribuzione dell'energia elettrica, che potranno occorrere in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 16.1, del decreto legislativo n. 79/1999;
Delibera:
di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1. Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/1999.

1.1 All'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/1999, richiamata nel seguito come: "deliberazione n. 128/1999", le parole "dell'istante di inizio e di fine" sono soppresse.
1.2 All'art. 5, comma 5.2, lettera c), della deliberazione n. 128/1999, le parole "per le sole interruzioni senza preavviso" sono soppresse.
1.3 All'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 128/1999, e' aggiunto il seguente periodo: "Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, l'interruzione e' attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione anche di una sola linea a monte".
1.4 La rubrica dell'art. 7 della deliberazione n. 128/1999, e' sostituita dalla seguente: "Cause delle interruzioni". All'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 128/1999, le parole "le cause delle interruzioni senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi" sono sostituite con le parole "le cause delle interruzioni con preavviso, senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi".
1.5 All'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 128/1999, le parole "mediante registrazione dell'apertura definitiva degli interruttori, al netto delle eventuali interruzioni transitorie e brevi connesse allo stesso evento" sono sostituite con le parole "mediante registrazione della prima apertura degli interruttori".
1.6 All'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 128/1999, le parole "degli utenti MT interessato" sono sostituite con le parole "dell'utente MT interessato".
1.7 Le lettere f), dei commi 14.4 e 14.6 dell'art. 14 della deliberazione n. 128/1999, sono entrambe sostituite come di seguito: "f) distintamente per ambiti territoriali come definiti dall'art. 3 della deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/1999".
1.8 All'art. 15, comma 15.3, della deliberazione n. 128/1999, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli esercenti comunicano all'autorita' la modalita' adottata per l'arrotondamento al minuto delle durate delle interruzioni con preavviso, senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi".
1.9 Al comma 16.2 dell'art. 16 della deliberazione n. 128/1999, dopo le parole "Per gli esercenti con numero di utenti BT non superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998" sono aggiunte le parole "e superiore a 5.000 alla stessa data".
1.10 Dopo il comma 16.2 dell'art. 16 della deliberazione n. 128/1999 e' aggiunto il seguente comma "16.2-bis. Per gli esercenti con numero di utenti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998, gli obblighi di cui al presente provvedimento decorrono dal 1 gennaio 2001, ad eccezione degli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente art. 3, commi 3.2 e 3.3, che decorrono dal 1 gennaio 2004".
 
Art. 2. Modificazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/1999

L'art. 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/1999, richiamata nel seguito come: "deliberazione n. 202/1999", e' sostituito come di seguito: "4.2 Il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per l'anno i e' ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e dell'anno i-1, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno. I valori di continuita' e il numero di utenti BT di ciascun anno sono calcolati al netto degli utenti BT serviti da linee MT non provviste dei requisiti di cui dall'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/1999, e tenendo conto delle variazioni del numero di utenti per effetto delle iniziative di aggregazione previste dall'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o per effetto dell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo".
 
Art. 3.
Disposizioni finali

La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione;
di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.
Milano, 3 agosto 2000
Il presidente: Ranci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone