Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario)
LEGGE 18 agosto 2000, n. 235
Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1, comma 1.
- La legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, reca: "Pubblicazione degli elenchi dei
protesti cambiari.".
Nota all'articolo 2, comma 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955, si
veda la nota all'articolo 1, comma 1.
Nota all'articolo 3, comma 1.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n.
108 (Disposizioni in materia di usura), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e'
stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla
comunicazione, alla corte di appello che decide in camera
di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci
giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato
il provvedimento della corte di appello che accoglie il
reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza, corredata del
provvedimento di riabilitazione.".
Nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1995, n. 490 (Disposizioni urgenti
in materia di finanziamento delle camere di commercio),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di
certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla
pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari,
di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
si provvede mediante il registro informatico dei protesti,
tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita'
e tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale. La notizia di ciascun protesto levato e'
conservata nel registro informatico fino alla sua
cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, o
dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero,
in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla
data della registrazione.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce
le norme di attuazione del presente articolo e in
particolare:
a) le procedure per la comunicazione alle camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura, anche
mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie
sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a
levarli, nonche' le modalita' per rendere univocamente
identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del
registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni
vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico
mediante accesso al registro informatico.
3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati.
4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio
1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "60 giorni".
Note all'articolo 5, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 381 del 1995 convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 480 del 1995 si veda
la nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda
la nota all'articolo 1, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108
del 1996, cosi' come modificato dalla presente legge, si
veda la nota all'articolo 3, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda
la nota all'articolo 1, comma 1.



 
Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente legge, e' allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente legge.
 
Art. 3.
1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".
 
Art. 4.
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e' sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e' sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati".
 
Art. 5.
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' effettuata, fino alla data di operativita' del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
 
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
ANNESSO
(v. articolo 2, comma 2)

"ALLEGATO (v. articolo 4)

MODELLO DI ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ..............

Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
e successive modificazioni

Il sottoscritto .......... nato a ...........; il ...........; residente in ................. in via-piazza ..................; codice fiscale n. .........................;

PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:
1. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
2. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
3. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
4. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;

che in data .........; il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,

CHIEDE

la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni.
data .................... firma ............................;".

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 455):
Presentato dall'on. Simeone il 9 maggio 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 2 luglio 1996 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
24 marzo, 19, 26 maggio, 18, 23 giugno e 1 luglio 1998.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 16 marzo 1999.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il
6, 20 aprile, 27 maggio, 2, 16, 23 e 30 giugno 1999 e
approvato il 7 luglio 1999 in un testo unificato con gli
atti numeri 770 (Servodio ed altri); 1157 (Rizza ed altri);
2527 (Mantovano ed altri) e 4391 (Molinari ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4151):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 2a commissione il 1, 9 febbraio,
8 marzo 2000 e approvato, con modificazioni, il 15 marzo
2000.
Camera dei deputati (atto n. 455-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 29 marzo 2000 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione in sede referente l'8,
14 giugno, 13 luglio 2000.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 27 luglio 2000.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e
approvato il 27 luglio 2000.
 
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