Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 24 luglio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, unita' di Milano e Roma. (Decreto n. 28624).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, con il quale e' stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Edindipendente;
Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 luglio 2000, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, con sede in Milano, unita' di Milano (NID 9903MI0128), per un massimo di sette unita' lavorative in CIGS; unita' di Roma (NID 0012RM0023), per un massimo di una unita' lavorativa in CIGS, per il periodo dal 13 maggio 1999 al 12 novembre 1999.
 
Art. 2.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 13 novembre 1999 al 12 maggio 2000.
Unita' di, Milano (NID 0003MI0040), per un massimo di sette unita' lavorative in CIGS unita' di Roma (NID 0012RM0023), per un massimo di una unita' lavorativa in CIGS.
 
Art. 3.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 13 maggio 2000 al 12 novembre 2000.
Unita' di, Milano (NID 0003MI0072), per un massimo di sette unita' lavorative in CIGS unita' di Roma (NID 0012RM0023), per un massimo di una unita' lavorativa in CIGS.
L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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