Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 25 luglio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, unita' Zona Ind.le Sant'Atto. (Decreto n. 28634).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto 1'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.r.l. Adriatica Peltro inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 27 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 settembre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 29 settembre 1999, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unita', su un organico complessivo di 34 unita';
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Considerato che la societa' ha gia' usufruito, nell'ambito del quinquennio, previsto della vigente normativa, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' (29 settembre 1997, 28 settembre 1998 e 29 settembre 1998 - 27 settembre 1999) e del trattamento di integrazione salariale ordinaria per ventuno settimane, come comunicato, con telefax dell'11 luglio 2000, dalla sede Istituto nazionale della previdenza sociale di Teramo (che si allega);
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1999 fino al completamento del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, con sede in zona ind.le Sant'Atto (Teramo), e unita' di Zona ind.le Sant'Atto (Teramo) (NID 9913000008), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unita', su un organico complessivo di 34 unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. l in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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