Il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale e' stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena; Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133; Visto l'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 404 con il quale e' stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133; Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404; Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi; Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere gia' avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119; Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere gia' avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119; Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da avviarsi, nonche' lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41 dall'anno 1987 all'anno 1988; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati; Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza, degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono stati rimodulati; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 663, con la quale la rimanenza, degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da avviarsi, nonche' la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati cosi' rimodulati: esercizio finanziario 2000 L. 113.390.000.000; esercizio finanziario 2001 L. 15.000.000.000; esercizio finanziario 2002 L. 15.000.000.000. Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1999; Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Busto Arsizio c.c., Cremona c.c., Torino "Le Vallette" c.c., Campobasso c.c., Roma "Regina Coeli" c.c., Prato c.c., Lanciano c.c., San Gimignano c.r.; Considerato che si rende necessario inserire in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Rieti e Marsala; Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della ristrutturazione della casa circondariale di Roma "Regina Coeli"; Considerato che occorre corrispondere fondi per oneri obbligatori per indennita' di esproprio, occupazione di suoli, interessi, interessi per ritardato pagamento, risarcimento danni e rivalutazione monetaria per i seguenti istituti: Bergamo c.c., Brescia c.c. e Busto Arsizio c.c., Monza-Vigevano-Pavia c.c., Firenze "Sollicciano" c.c., Genova "Pontedecimo" c.c.; Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per il completamento dell'ideguamento o ristrutturazione dei seguenti istituti: Bologna c.c., Roma "Rebibbia" c.r., Firenze "Sollicciano" c.c., Bergamo c.c., Massa c.r.; Considerato che si rende necessario inserire in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: Aversa - scuola per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; Considerato che a seguito della legge 23 dicembre 1999, n. 488 occorre necessariamente procedere alla ripartizione ed alla rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti; Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 4 aprile 2000; Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto in premessa; Decreta: E' inserita in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Rieti e Marsala. Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per: ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi e lavori urgenti per i seguenti istituti:
Torino "Le Vallette" c.c. L. 12.895.429.640 Busto Arsizio c.c. " 705.390.520 Cremona c.c. " 1.017.240 Campobasso c.c. " 19.492.590 Roma "Regina Coeli" c.c. " 3.412.875.096 Prato c.c. " 925.000.000 Lanciano c.c. " 227.479.450 San Gimignano c.r. " 14.754.622
E' inserita in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: Aversa - scuola per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dai fondi di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488:
Reggio Calabria c.r. L. 27.308.000.000 esercizio 2000 Pordenone - San Vito al Tagliamento costruzione nuovo istituto penitenziario L. 5.000.000.000 esercizio 2000 L. 7.500.000.000 esercizio 2001 L. 7.500.000.000 esercizio 2002 -------------- Totale L. 20.000.000.000 Rieti - costruzione nuovo istituto penitenziario L. 5.000.000.000 esercizio 2000 L. 7.500.000.000 esercizio 2001 L. 7.500.000.000 esercizio 2002 ------------- Totale L. 20.000.000.000 Marsala - costruzione nuovo istituto penitenziario L. 35.000.000.000 esercizio 2000 Aversa scuola - ristrutturazione L. 13.000.000.000 esercizio 2000 Bologna c.c. completamento L. 700.000.000 esercizio 2000 Roma Rebibbia c.r. - completamento ristrutturazione 5ª e 6ª sezione ex I.N.O. L. 198.000.000 esercizio 2000 Firenze Sollicciano c.c. - realizzazione giardino incontri L. 950.000.000 esercizio 2000 Roma "Regina Coeli" c.c. - ristrutturazione caserma agenti e 1ª sezione detentiva L. 15.000.000.000 esercizio 2000 Bergamo c.c. - completamento ristrutturazione nuova sezione casa reclusione L. 8.000.000.000 esercizio 2000 Massa c.r. - completamento Ristrutturazione L. 461.000.000 esercizio 2000 Brescia c.c. - risarcimento danni, interessi per ritardato pagamento e rivalutazione monetaria L. 304.622.175 esercizio 2000 Bergamo c.c. - indennità di esproprio L. 153.246.910 esercizio 2000 Busto Arsizio c.c. - indennità di esproprio, occupazione suolo ed interessi L. 81.191.375 esercizio 2000 Monza, Vigevano e Pavia - saldo oneri di concessione e revisione prezzi L. 901.373.514 esercizio 2000 Firenze "Sollicciano" c.c. - oneri Direttore lavori sentenza Corte appello Firenze n. 1262/99 L. 155.035.452 esercizio 2000 Genova "Pontedecimo" c.c. - verbale di conciliazione giudiziale L. 700.000.000 esercizio 2000
Per effetto del presente decreto la disponibilita' dei fondi stanziati con legge 22 dicembre 1986, n. 910 di cui al decreto interministeriale 20 maggio 1999 e dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 risulta di L. 447.530.574. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2000
p. Il Ministro della giustizia Corleone
Il Ministro dei lavori pubblici Nesi Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2000 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 32. |