Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 luglio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, unita' di Latina. (Decreto n. 28652).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto 1'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 46 del 9 marzo 2000, pronunciata dal tribunale di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie;
Visto il decreto ministeriale datato 9 maggio 2000, con il quale e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 9 marzo 2000 all'8 giugno 2000, come da autorizzazione del giudice delegato;
Vista la successiva istanza del 30 giugno 2000 autorizzata dal giudice delegato, con la quale il curatore fallimentare fa domanda di proroga fino al compimento dei dodici mesi del suddetto trattamento, come da richiamata legge n. 223/1991, art. 3, comma 1;
Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione della CIGS per il rimanente periodo dal 9 giugno 2000 all'8 marzo 2001;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina, unita' di Latina (NID 0012LT0013), per un massimo di settantadue unita' lavorative per il periodo dal 9 giugno 2000 all'8 settembre 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata per il periodo dal 9 settembre 2000 all'8 marzo 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavo-ratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988, citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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