Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 agosto 2000, n. 236 |
Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. Recuperi di indebiti pagamenti 1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtu' dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state gia' recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purche' l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato. |
| Art. 2. Elevazione del limite di reddito 1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, e' elevato a L. 18.743.400 a decorrere dal 1o gennaio 2001 ed a L. 22.310.775 a decorrere dal lo gennaio 2002. 2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, e' il seguente: "Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni: a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; b) l'idennita' una tantum di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; d) l'assegno integrativo per gli invalidi di prima categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; g) il limite di reddito di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge; h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge. 2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985. 3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1".
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| Art. 3. Assegno di superinvalidita' 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e' corrisposto un assegno di superinvalidita', non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidita' di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore. 3. All'assegno di superinvalidita' previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
Note all'art. 3: - Il testo della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e successive modificazioni, e' il seguente: "Tabella E ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'
A) 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali). 4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e finche' dura tale trattamento. L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma. A-bis) 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani. 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi. Omissis". - Il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 21 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento). - (Omissis). La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1o gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal lo gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1o gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal lo gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1o gennaio 1986. (Omissis)". - Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422 (Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio), e' il seguente: "Art. 2 (Nuovi importi delle indennita' di assistenza e di accompagnamento). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1o maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000. 3. A decorrere dal 1o maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000. (Omissis)". - Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656 del 1986, cosi' come sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 342 del 1989, si veda la nota all'art. 2, comma 2.
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| Art. 4. Ricorso gerarchico 1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma e' abrogato. 2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo e' abrogato. 3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 115 (Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro). - Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato. E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato. I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti". - Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 656 del 1986, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 10 (Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi). - (Omissis). 3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale da' notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione. (Omissis)". - Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
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| Art. 5. Norma di copertura 1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1614): Presentato dal sen. Agostini ed altri il 5 novembre 1996. Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 19 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 11a, 12a. Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il 21, 22 aprile 1999; l'11 maggio 1999; il 30 settembre 1999; il 6 ottobre 1999; l'1, 9 febbraio 2000; il 18 aprile 2000; il 10, 11, 23 maggio 2000. Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede deliberante, il 6 giugno 2000 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 11a, 12a. Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, ed approvato l'8 giugno 2000 in un testo unificato con atto n. 2964 (sen. Vegas ed altri) ed atto n. 4285 (sen. Bonatesta). Camera dei deputati (atto n. 7075): Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 19 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, XII. Esaminato dalla XI commissione il 22, 27 giugno 2000; il 5, 11 luglio 2000. Esaminato in aula il 21 luglio 2000 ed approvato il 27 luglio 2000. Note all'art. 1: Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il testo dell'art. 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). - (Omissis). 260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. 261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. 262. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. 263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo. 264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1o novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1o gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato. E' altresi' escluso che le piu' favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni. 265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma. 266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro. Omissis". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, reca: "Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59". |
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