Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2000 (vai al sommario)
LEGGE 18 agosto 2000, n. 236
Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Recuperi di indebiti pagamenti
1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtu' dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state gia' recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purche' l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.
 
Art. 2.
Elevazione del limite di reddito
1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, e' elevato a L. 18.743.400 a decorrere dal 1o gennaio 2001 ed a L. 22.310.775 a decorrere dal lo gennaio 2002.
2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n.
656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle
pensioni di guerra), come sostituito dall'art. 1 della
legge 10 ottobre 1989, n. 342, e' il seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti
pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1o gennaio
1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante
l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre
dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto
dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S,
degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli
assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
b) l'idennita' una tantum di cui al terzo comma
dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e
relative integrazioni di cui all'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di prima
categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978,
l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e
undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di
cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1978;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti,
rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come
sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'art. 64 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor
militare di cui all'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
g) il limite di reddito di cui all'art. 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della
presente legge;
h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente
legge e dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato
dall'art. 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui
al comma 1 si intendono conglobati, ai fini
dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico,
stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni
annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986,
limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per
l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per
adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991
l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non
compete su altri assegni o indennita', spettanti ai
titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli
espressamente indicati dallo stesso comma 1".



 
Art. 3.
Assegno di superinvalidita'
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e' corrisposto un assegno di superinvalidita', non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidita' di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.
3. All'assegno di superinvalidita' previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.



Note all'art. 3:
- Il testo della tabella E annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Tabella E
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli
occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e
permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti
fino al limite della perdita totale delle due mani e dei
due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei
due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto
(paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da
richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni
di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.
L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la
malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti
della vita organica e sociale e richieda il trattamento
sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e
finche' dura tale trattamento.
L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro
che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio
1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta'
mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi
dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del
regolamento manicomiale approvato con regio decreto
16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la
vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione
del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma
verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni
di cui al primo comma. Alla dimissione trovera'
applicazione il disposto del secondo comma.
A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al
limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o
l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e
permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
Omissis".
- Il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 21 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del
1978, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 21 (Indennita' di assistenza e di
accompagnamento). - (Omissis).
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma,
da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli
accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e'
stabilita: dal 1o gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e
dal 1o gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli
ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato
per causa di guerra anche la mancanza dei due arti
superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per
tali menomazioni abbiano conseguito trattamento
pensionistico di guerra, e numero 2); dal lo gennaio 1985
in L. 840.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 1.092.000
mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4),
commi secondo e terzo della lettera A; dal 1o gennaio 1985
in L. 560.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 728.000
mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda,
agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis,
numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore
possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di
integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal
lo gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1o gennaio
1986. (Omissis)".
- Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 422 (Adeguamento delle pensioni di
guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi
invalidi di guerra e per servizio), e' il seguente:
"Art. 2 (Nuovi importi delle indennita' di assistenza e
di accompagnamento). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1o maggio 1990 gli importi annui
delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di
accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti
alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di
guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti
sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale
dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della
perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di
un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.
3. A decorrere dal 1o maggio 1990 gli importi annui
delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di
accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti
alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di
guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una
mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono
integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000.
(Omissis)".
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656
del 1986, cosi' come sostituito dall'art. 1 della citata
legge n. 342 del 1989, si veda la nota all'art. 2, comma 2.



 
Art. 4.
Ricorso gerarchico
1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo e' abrogato.
3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 115 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 115 (Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro).
- Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere
presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale
delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del
provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del
servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla
data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La
Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al
ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di
protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui
esso e' pervenuto.
Il ricorso non sospende la esecutivita' del
provvedimento impugnato.
E' in facolta' del ricorrente produrre, durante
l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno
delle proprie pretese.
In sede di definizione del ricorso il Ministro del
tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta
dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno
formato oggetto di esame in sede di emissione del
provvedimento impugnato.
I ricorsi di cui al presente articolo devono essere
definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla
relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il
ricorso si intende respinto a tutti gli effetti".
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n.
656 del 1986, cosi' come modificato dalla presente legge e'
il seguente:
"Art. 10 (Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti
in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di
sterminio nazisti. Ricorsi). - (Omissis).
3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del
tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la
quale da' notizia del numero di protocollo assegnato al
ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il
ricorso deve essere definito entro il termine di due anni
dalla data di presentazione. (Omissis)".
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".



 
Art. 5.
Norma di copertura
1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1614):
Presentato dal sen. Agostini ed altri il 5 novembre
1996.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 19 novembre 1996, con pareri delle
commissioni 1a, 4a, 5a, 11a, 12a.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il 21, 22 aprile 1999; l'11 maggio 1999; il 30 settembre 1999; il 6 ottobre 1999; l'1, 9 febbraio 2000; il 18 aprile 2000;
il 10, 11, 23 maggio 2000.
Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede
deliberante, il 6 giugno 2000 con pareri delle commissioni
1a, 4a, 5a, 11a, 12a.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, ed
approvato l'8 giugno 2000 in un testo unificato con atto n.
2964 (sen. Vegas ed altri) ed atto n. 4285 (sen.
Bonatesta).
Camera dei deputati (atto n. 7075):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 19 giugno 2000 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, XII.
Esaminato dalla XI commissione il 22, 27 giugno 2000;
il 5, 11 luglio 2000.
Esaminato in aula il 21 luglio 2000 ed approvato il 27
luglio 2000.
Note all'art. 1:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Il testo dell'art. 1, commi 260 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), come da ultimo modificato dalla
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - (Omissis).
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia
nonche' rendite, anche se liquidate in capitale, a carico
degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi
anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori
di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di
importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente
percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano
percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per
l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si
fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
262. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore ad un
quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza
interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite
puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta
di cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del
pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato
medesimo.
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si
applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno
percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di
guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle
medesime, per periodi anteriori al 1o novembre 1996. Sono
fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in base alla
precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in
corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi
260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo
debito al 1o gennaio 1997 e non sull'intero indebito
riscosso dal pensionato. E' altresi' escluso che le piu'
favorevoli disposizioni della presente legge possano
applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte
dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai
sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro
il periodo massimo di cinque anni.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e
pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260,
261 e 264 si esegue sull'intera somma.
266. Le pubbliche amministrazioni che erogano
prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di
soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997,
accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la
concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute
annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
Omissis".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1999, n. 377, reca: "Regolamento recante norme
per il riordino e per la semplificazione del procedimento
di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
 
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