Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 2000
Remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;
VISTO il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, recante disposizioni sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, emanato in attuazione della delega prevista dalla citata legge 28 settembre 1998, n. 337;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, cosi' come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, recante disposizioni sul riordino del servizio nazionale della riscossione, emanato in attuazione della delega prevista dalla citata legge 28 settembre 1998, n. 337;
VISTO l'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la remunerazione del servizio;
VISTO il comma 1 del predetto articolo 17, ai sensi del quale l'attivita' dei concessionari del servizio nazionale, viene remunerata con un aggio, pari ad una percentuale sulle somme iscritte a ruolo riscosse, da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri individuati alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 17, comma 1;
VISTO che, ai sensi del citato articolo 17, comma 1, il criterio di determinazione dell'aggio deve tener conto dei seguenti parametri:
costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi costi;
situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione;
CONSIDERATO che l'aggio di cui all'articolo 17, comma 1, deve essere pari ad una percentuale delle somme riscosse, determinata, per ciascun ambito territoriale, sulla base dei suesposti criteri che consentono di definire tre componenti della remunerazione:
quella di cui alla lettera a), di seguito denominata "aggio base";
quella di cui alla lettera b), di seguito denominata "aggio per rischio ambientale";
quella di cui alla lettera c), di seguito denominata "aggio per vetusta' del ruolo";
CONSIDERATO che per la determinazione dell'aggio base di cui alla lettera a) si e' proceduto a rapportare, per ciascun ambito territoriale, i costi del sistema di riscossione desunti dai dati dei bilanci civilistici e dei conti consuntivi per l'anno 1998 dei concessionari e commissari governativi, agli importi iscritti a ruolo in carico nello stesso anno 1998;
RITENUTO che al fine di ottenere un dato significativamente descrittivo dei costi del sistema per il primo biennio di riferimento, occorre procedere alle opportune correzioni dei costi evidenziati per l'anno 1998, tenendo conto dei mutamenti delle voci di conto economico conseguenti alle intercorse modifiche normative che hanno interessato il sistema di riscossione;
CONSIDERATO che, applicando la metodologia sopra descritta, gli ambiti territoriali sono stati ordinati secondo il valore del rispettivo costo normalizzato - dato dal rapporto tra i costi ed il carico dei ruoli - ed e' stato quindi possibile evidenziare il venti per cento delle province con i costi piu' alti ed il cinque per cento con i costi piu' bassi, da escludere dalla base del calcolo, cosi' come prescritto dalla norma;
CONSIDERATO che l'importo dell'aggio base - ovvero del costo normalizzato medio di sistema di cui alla lettera a) - corrispondente alla media dei valori delle province residue, e' risultato pari al 6,50%;
CONSIDERATO che per la determinazione dell'aggio per rischio ambientale di cui alla lettera b) e' necessario operare una valutazione in ordine al differenziale di rischio per la riscossione mediante ruolo, dovuto ai diversi fattori ambientali, selezionando alcuni indicatori di fonte istituzionale (Banca d'Italia, INPS, ISTAT), rappresentativi della situazione sociale ed economica di ciascun ambito territoriale, disponibili a livello provinciale;
ATTESO che la distribuzione dei valori selezionati permette di suddividere gli ambiti territoriali in 6 gruppi di province massimamente omogenei, corrispondenti ad altrettante tipologie di rischio, ordinati da un rischio piu' basso (province a rischio 1) ad un rischio piu' alto (province a rischio 6), all'interno dei quali sono comprese le province caratterizzate da un "simile" modello di identificazione delle difficolta' di incasso delle somme iscritte a ruolo riferibili alla localizzazione territoriale dell'ambito;
CONSIDERATO che a partire dalla predetta classificazione tipologica e' stato costruito un indicatore sintetico delle posizioni relative a ciascun ambito, ottenendo cosi' una scala continua (valori da 0 ad 1) rappresentativa dei diversi gradi di "rischio ambientale";
CONSIDERATO peraltro che il "rischio ambientale" non puo' ritenersi nullo nella tipologia a rischio minimo, e che pertanto il predetto indicatore e' stato rimodulato in modo da garantire come minimo il 30% del parametro (scala da 0,3 ad 1);
CONSIDERATO che tale indicatore sintetico deve essere applicato, per ciascun ambito territoriale, al parametro (da esprimersi quale misura percentuale sulle somme riscosse) ritenuto congruo a rappresentare il valore massimo della remunerazione spettante a titolo di aggio per rischio ambientale, secondo il criterio di cui alla lettera b) del citato articolo 17, comma 1;
RITENUTO che l'aggio per rischio ambientale deve essere quantificato in misura tale da rendere tendenzialmente indifferente, ai fini della valutazione della remunerativita' del servizio di riscossione in ciascun ambito provinciale, il fattore della localizzazione territoriale dell'attivita' svolta, inteso quale indicatore della maggiore o minore percentuale di esigibilita' delle somme iscritte a ruolo riferibile alle condizioni socio-economiche dell'ambiente;
RITENUTO che la quota massima erogabile dell'aggio per rischio ambientale deve essere contenuta entro la meta' del valore del costo normalizzato medio del sistema, che rappresenta la soglia oltre cui detto aggio perderebbe la sua funzione di fattore equilibrante del sistema, assumendo, al contrario, una valenza di "rendita di posizione", con effetti distorsivi nei confronti dell'operativita' dell'intero meccanismo di remunerazione del servizio;
CONSIDERATO pertanto che l'aggio per rischio ambientale, differenziato per ciascuna provincia, e' determinato a partire da un valore minimo dello 0,9%, per l'ambito territoriale a "rischio minimo", fino ad un valore massimo del 3%, per l'ambito territoriale a "rischio massimo";
CONSIDERATO che per la determinazione dell'aggio per vetusta' del ruolo, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, occorre determinare l'incidenza, sull'esito finale dell'attivita', del tempo trascorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione;
CONSIDERATO che tale valutazione deve consentire di correggere la remunerazione da corrispondere per ciascun ruolo, in modo tale da annullare il differenziale di convenienza per il concessionario nella lavorazione dei ruoli riferiti ad annualita' diverse;
CONSIDERATO che il criterio da seguire per la determinazione del predetto aggio per vetusta' del ruolo presuppone il calcolo, in base ai risultati di almeno un anno di osservazione, della probabilita' di riscossione per ciascun anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
CONSIDERATO che, una volta calcolati i rapporti delle probabilita' sopra descritti, e' possibile stabilire la remunerazione per "unita'" aggiuntiva di difficolta' nella riscossione dei ruoli, calcolata sulla base del "peso" del parametro della vetusta' del ruolo in rapporto al parametro della rischiosita' ambientale;
CONSIDERATO che, conseguentemente, si puo' ottenere il valore della maggiorazione dell'aggio per unita' di ruolo, moltiplicando la remunerazione unitaria per il rapporto tra le probabilita';
CONSIDERATO che nella prima fase di avvio del nuovo sistema di riscossione mediante ruolo, non potendo disporre di dati consolidati relativi all'attivita' di riscossione distinti per anno di riferimento dell'imposta, si ritiene opportuno fissare, per il primo biennio, ai fini del correttivo sopra descritto, un valore medio della maggiorazione dell'aggio riferibile alla vetusta' del ruolo, a partire dall'ammontare dei ruoli attribuiti al sistema nell'anno 1996 e non riscossi all'inizio dell'anno 1998;
RITENUTO che la maggiorazione dell'aggio riferibile alla vetusta' del ruolo deve essere applicato per le riscossioni delle somme iscritte a ruolo per le quali sia decorso almeno un biennio tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quella in cui il concessionario puo' porle in riscossione;
CONSIDERATO quindi che detto aggio deve essere applicato per le riscossioni conseguite nell'anno 2000, sulle somme iscritte a ruolo riferite all'anno 1997, o precedente, e per le riscossioni conseguite nell'anno 2001, sulle somme iscritte a ruolo riferite all'anno 1998, o precedente;
CONSIDERATO pertanto che il valore dell'aggio per vetusta' del ruolo, da corrispondere in misura uguale a tutti i concessionari, ottenuto sulla base della composizione media nazione dei ruoli, da applicarsi alle somme iscritte a ruolo per le quali sia decorso almeno un biennio tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quella in cui il concessionario puo' porle in riscossione, risulta pari allo 0,83%;
VISTO l'articolo 17, comma 2, secondo il quale l'aggio previsto dal comma 1 e' aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile, da determinarsi nel decreto previsto dallo stesso comma 1, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi;
CONSIDERATO che tale aumento dell'aggio deve essere calcolato con riferimento ad un aumento della "produttivita'" del concessionario, e che quindi deve tenersi conto dell'incremento delle riscossioni, rapportate al carico dei ruoli;
RITENUTO che per la determinazione dell'aggio di cui al predetto articolo 17, comma 2, di seguito denominato aggio supplementare, occorre prevedere un premio per l'incremento della riscossione rispetto alla media del biennio precedente, che sia articolato in modo tale da tenere conto della difficolta' di incremento della percentuale di riscossione, riconducibile al diverso grado di efficienza gia' raggiunto dai singoli concessionari;
CONSIDERATO che a tal fine si e' reso necessario suddividere i concessionari in quattro classi, costruite sulla base della distribuzione dei valori corrispondenti alle percentuali di riscossione rilevate in ciascun ambito nel biennio precedente;
CONSIDERATO che pertanto sono state determinate fasce di incremento, cui correlare il rispettivo aggio supplementare spettante, di ampiezza differenziata per ciascuna delle quattro classi di concessionari individuate, a partire da un valore pari all'1% per la classe 1, fino ad un valore pari allo 0,10% per la classe 4;
RITENUTO che per incentivare l'incremento di produttivita' occorre remunerare in modo crescente la riscossione delle unita' aggiuntive di ruolo rispetto alle medie considerate, sulla base di un campo di variazione del valore dell'aggio supplementare da calcolarsi in funzione del valore del costo normalizzato medio del sistema (aggio base) di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 17;
CONSIDERATO che, alla luce del valore del costo normalizzato medio del sistema, pari al 6,50%, dato dal rapporto tra i costi ed il carico dei ruoli attribuiti, si ritiene opportuno fissare il valore minimo dell'aggio supplementare in misura non superiore alla meta' del predetto costo normalizzato.
CONSIDERATO che il valore massimo del predetto aggio supplementare non puo' superare l'80% del valore del costo normalizzato medio di sistema, che rappresenta la soglia oltre cui detto aggio non risponderebbe in modo equilibrato alla sua funzione incentivante, garantendo ai concessionari utili non giustificati dai costi marginali sostenuti;
CONSIDERATO pertanto che il valore dell'aggio supplementare e' determinato nella misura minima del 3%, fino alla misura massima del 5%;
VISTO l'articolo 17, comma 3, che pone l'aggio di cui al comma 1 a carico del debitore, in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella, in misura non superiore al 4,65% della somma iscritta a ruolo e che rinvia al decreto di cui allo stesso comma 1 per la determinazione di tale misura;
RITENUTO di dover determinare l'aggio a carico del debitore previsto dal predetto articolo 17, comma 3, nella misura massima consentita, al fine di incentivare il tempestivo adempimento da parte del debitore e contenere quindi il fenomeno della morosita';
VISTO l'articolo 17, comma 5, che riconosce a ciascun concessionario, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale del costo normalizzato di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 17, comunque non inferiore all'1% del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto di cui al medesimo comma 1;
RITENUTO di dover fissare nella misura minima indicata dal predetto articolo 17, comma 5, la somma da corrispondere a titolo di anticipazione, stante l'attuale livello dei costi di organizzazione del sistema dei concessionari;
CONSIDERATO che, una volta fissata l'anticipazione in misura pari all'1% del carico dei ruoli consegnati, da corrispondersi secondo le modalita' da fissarsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 17, appare irrilevante esprimere tale valore quale percentuale dell'aggio base;
CONSIDERATO altresi' che con le modalita' da fissarsi nel decreto di cui al citato comma 4 dell'articolo 17, sara' possibile erogare l'aggio effettivamente spettante sulle somme riscosse, al netto degli importi anticipati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 17, ovvero sara' possibile procedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione in misura maggiore dell'effettivo aggio spettante;
VISTO l'articolo 17, comma 5-bis, che dispone che per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo;
VISTO l'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, ai sensi del quale per riscossione spontanea a mezzo ruolo deve intendersi quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimenti;
quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su richiesta del debitore;
CONSIDERATO che tra le forme di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali deve comprendersi anche quella relativa alla riscossione, conseguita entro i termini di pagamento previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei crediti contributivi INPS iscritti a ruolo, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
CONSIDERATO che l'aggio da corrispondersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 5- bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, tenuto conto dei minori costi di svolgimento del relativo servizio rispetto a quelli rilevati per le altre forme di riscossione mediante ruolo, puo' essere fissato, per tutti i concessionari, in misura non superiore ad un terzo dell'aggio di cui al comma 1 dello stesso articolo 17, spettante, ai sensi del presente decreto, all'ambito cui e' stato riconosciuto il valore minimo del parametro di rischio ambientale;
CONSIDERATO che l'aggio da corrispondersi, ai sensi del predetto articolo 17, comma 5-bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, diverse dai crediti degli enti pubblici previdenziali, puo' essere fissato nella stessa misura gia' prevista - con riferimento alle riscossioni effettuate prima della notifica dell'avviso di mora - nel quadro normativo previgente al riordino del servizio nazionale della riscossione, in quanto tale misura appare congrua a remunerare detto specifico servizio, i cui costi di gestione, nonche' le relative modalita' di svolgimento, non subiscono particolari variazioni rispetto al passato;
CONSIDERATO che il minore aggio spettante, ai sensi del predetto articolo 17, comma 5-bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, compete al concessionario solo in caso di versamento effettuato entro i termini di pagamento previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorso inutilmente il quale - ovvero integrate le condizioni per la decadenza del beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 - si rende applicabile l'aggio previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, per le altre forme di riscossione mediante ruolo, posto a carico del debitore nella misura stabilita del 4,65% della somma iscritta a ruolo;
VISTO l'articolo 36-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ai sensi del quale, fino al 30 settembre 1999, i ruoli possono essere formati e resi esecutivi, secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999, e che su tali ruoli, nonche' a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1o luglio 1999, in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
CONSIDERATO che alla luce delle predette disposizioni normative, per la riscossione dei ruoli sopra indicati non e' dovuta la remunerazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che risulta pertanto spettante solo per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 602, nel testo in vigore dal 1o luglio 1999;
CONSIDERATO che per il secondo semestre dell'anno 1999 non risulta alcun onere a carico dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17 del piu' volte citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni;
VISTO il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso, ai sensi del comma 1, lettera b), dello stesso articolo 6, nelle adunanze del 21, 27 marzo e 4 aprile 2000, prot. n. 2000/16525;

D E C R E T A

ART. 1. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Alessandria, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,88 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 2. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ancona, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,82 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 3. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla regione autonoma Valle d'Aosta, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,60 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 4. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Arezzo, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,66 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 5. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ascoli Piceno, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,03 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 6. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Asti, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,79 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 7. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Avellino, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 8,77 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 8. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bari, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,61 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 9. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Belluno, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,62 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 10. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Benevento, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,80 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 11. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bergamo, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,63 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 12. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Biella, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,62 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 13. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bologna, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,50 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 14. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia autonoma di Bolzano, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,40 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 15. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brescia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,59 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 16. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brindisi, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,11 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 17. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cagliari, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,34 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 18. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Campobasso, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,39 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 19. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Caserta, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,50 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 20. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Catanzaro, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,09 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 21. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Chieti, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,31 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 22. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Como, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,66 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 23. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cosenza, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,00 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 24. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cremona, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,58 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 25. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Crotone, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,38 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 26. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cuneo, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,59 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 27. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ferrara,
la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,01 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 28. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Firenze, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,71 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 29. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Foggia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,89 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 30. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Forli'-Cesena, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,15 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 31. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Frosinone, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,60 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 32. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Genova, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,91 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 33. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Gorizia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,97 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 34. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Grosseto, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,09 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 35. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Imperia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,94 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 36. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Isernia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,88 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 37. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia de La Spezia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,37 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 38. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia de L'Aquila, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,10 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 39. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Latina, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,71 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 40. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecce, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,85 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 41. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecco, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,55 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 42. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Livorno, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,09 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 43. br; 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lodi, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,68 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 44. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lucca, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,92 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 45. br; 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Macerata, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,94 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 46. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Mantova, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,54 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 47. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Massa Carrara, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,32 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 48. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Matera, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,66 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 49. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Milano, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,58 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 50. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Modena, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,48 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 51. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Napoli, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,29 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 52. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Novara, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,11 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 53. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Nuoro, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,35 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 54. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Oristano, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,37 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 55. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Padova, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,66 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 56. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Parma, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,59 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 57. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pavia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,71 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 58. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Perugia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,01 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 59. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pesaro e Urbino, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,88 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 60. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pescara, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,58 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 61. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Piacenza, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,62 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 62 ; 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pisa, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,98 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 63. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pistoia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,93 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 64. br; 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pordenone, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,78 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 65. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Potenza, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,45 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 66. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Prato, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,73 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 67. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ravenna, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,63 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 68. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Calabria, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,97 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 69. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Emilia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,57 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 70. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rieti, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,33 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 71. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rimini, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,73 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 72 ; 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Roma, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,78 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 73. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rovigo, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,96 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 74. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Salerno, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,83 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 75. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sassari, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,36 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 76. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Savona, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,93 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 77. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Siena, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,70 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 78. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sondrio, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,65 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 79. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Taranto, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,74 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 80. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Teramo, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,57 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 81. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Terni, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,26 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 82. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Torino, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,71 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 1 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 83. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia autonoma di Trento, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,51 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 84. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Treviso, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,62 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 85. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trieste, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,65 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 86. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Udine, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,65 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 87. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Varese, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,64 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 88. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Venezia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,89 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 89. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,86 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 90. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vercelli, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,20 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 91. br; 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verona, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,61 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 4 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 92. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vibo Valentia, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,93 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 93. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vicenza, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 7,52 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 2 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 94. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Viterbo, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente:
a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,37 per cento;
b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.
 
ART. 95. L'anticipazione della remunerazione di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto 13 aprile 1999, n. 112, e' fissata in misura pari all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati.
 
ART. 96 L'aggio di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' a carico del debitore in misura pari al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo, in caso di mancato pagamento entro la scadenza.
 
ART. 97. L'importo dell'aggio a carico dell'Erario da corrispondersi ai sensi del presente decreto e' valutato in 600 miliardi di lire per l'anno 2000, e in 400 miliardi di lire per il periodo 1o gennaio - 30 giugno 2001. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico dei fondi iscritti nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 - funzionamento (capitolo 3458) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000 e corrispondente unita' per l'esercizio successivo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,
Il Ministro delle finanze
Del Turco

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 99
 
ALLEGATO A

TABELLA 1

=====================================================================
INCREMENTO (%) | AGGIO =====================================================================
fino a 1,00 | 3,00 per cento
Da 1,01 a 2,00 | 3,50 per cento
Da 2,01 a 3,00 | 4,00 per cento
Da 3,01 a 4,00 | 4,50 per cento
da 4,01 a 5,00 e oltre | 5,00 per cento

TABELLA 2

=====================================================================
INCREMENTO (%) | AGGIO =====================================================================
fino a 0,50 | 3,00 per cento
Da 0,51 a 1,00 | 3,50 per cento
Da 1,01 a 1,50 | 4,00 per cento
Da 1,51 a 2,00 | 4,50 per cento
da 2,01 a 2,50 e oltre | 5,00 per cento

TABELLA 3

=====================================================================
INCREMENTO (%) | AGGIO =====================================================================
fino a 0,25 | 3,00 per cento
Da 0,26 a 0,50 | 3,50 per cento
Da 0,51 a 0,75 | 4,00 per cento
Da 0,76 a 1,00 | 4,50 per cento
da 1,01 a 1,25 e oltre | 5,00 per cento

TABELLA 4

=====================================================================
INCREMENTO (%) | AGGIO =====================================================================
fino a 0,10 | 3,00 per cento
Da 0,11 a 0,20 | 3,50 per cento
Da 0,21 a 0,30 | 4,00 per cento
Da 0,31 a 0,40 | 4,50 per cento
da 0,41 a 0,50 e oltre | 5,00 per cento
 
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