Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PADOVA
DECRETO RETTORALE 27 luglio 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di medicina e chirurgia in data 6 maggio 1999, dal consiglio di amministrazione in data 19 ottobre 1999 e dal senato accademico in data 12 ottobre 1999;
Riconosciuta la particolare necessita' di istituire la scuola di specializzazione in angiologia medica per i motivi esposti nelle predette deliberazioni delle autorita' accademiche;
Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.
All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia e' soppresso e sostituito dal seguente:
29. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:
1) allergologia e immunologia clinica (1);
2) anatomia patologica (1);
3) anestesia e rianimazione (1);
4) angiologia medica (3);
5) audiologia e foniatria (1);
6) biochimica e chimica clinica (2);
7) cardiochirurgia (1);
8) cardiologia, prima scuola (1);
9) cardiologia, seconda scuola (1);
10) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola (1);
11) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola (3);
12) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);
13) chirurgia maxillo-facciale (3);
14) chirurgia pediatrica (1);
15) chirurgia plastica e ricostruttiva (1);
16) chirurgia toracica (1);
17) chirurgia vascolare (3);
18) dermatologia e venereologia (1);
19) ematologia (1);
20) endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);
21) endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);
22) farmacologia; (1); foniatria (2);
23) gastroenterologia (1);
24) genetica medica (2);
25) geriatria (1);
26) ginecologia ed ostetricia (1);
27) igiene e medicina preventiva (1);
28) malattie dell'apparato respiratorio (2);
29) malattie infettive (3);
30) medicina del lavoro (1);
31) medicina dello sport (1);
32) medicina di comunita' (3);
33) medicina fisica e riabilitazione (1);
34) medicina interna, prima scuola (1);
35) medicina interna, seconda scuola (1);
36) medicina legale (1);
37) medicina nucleare (1);
38) microbiologia e virologia (1);
39) nefrologia (2);
40) neurochirurgia (1);
41) neurologia (1);
42) neuropsichiatria infantile (1);
43) odontostomatologia (4);
44) oftalmologia (1);
45) oncologia (1);
46) ortognatodonzia (2);
47) ortopedia e traumatologia (1);
48) otorinolaringoiatria (1);
49) patologia clinica (1);
50) pediatria (1);
51) psichiatria (1);
52) radiodiagnostica (1);
53) radioterapia (1);
54) reumatologia (1);
55) scienza dell'alimentazione (1);
56) tossicologia medica (1);
57) urologia (1).
(1) Scuola riordinata.
(2) Scuola non riordinata.
(3) Scuola di nuova istituzione.
(4) Scuola disattivata.

Art. 2.
Dopo l'art. 105, concernente la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente art. 106 concernente la scuola di specializzazione in angiologia medica.

Art. 106.
Scuola di specializzazione in angiologia medica
1. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Padova la scuola di specializzazione in angiologia medica. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, della diagnostica, della clinica, della terapia medica e della riabilitazione delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene, dei linfatici e del microcircolo dei vari organi ed apparati.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in angiologia medica.
4. Il corso ha durata di 4 anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia (prioritariamente le strutture di angiologia medica e di medicina interna ad indirizzo cardiovascolare, di malattie cardiovascolari o di chirurgia vascolare) e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, il personale universitario individuato tra quello appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale nonche' di altre strutture convenzionate delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
6. Il numero massimo degli specializzandi e' determinato in numero di cinque per ciascun anno di corso e complessivamente in venti per tutti gli anni previsti dalla scuola, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie delle strutture ed attrezzature disponibili; sono comunque fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi prevista dalle norme vigenti. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti fra le singole scuole. Il numero degli iscritti della scuola non puo' superare quello totale previsto dallo statuto.
7. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesta la laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
8. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente comma 5.
Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 9 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standard formativi specifici per la specializzazione in angiologia medica determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le norme di tutorato.
9. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, nonche' degli obiettivi specifici dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella A.
L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella B.
10. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 8 e 9 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
11. Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio.
All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo dal consiglio della scuola e dai tutori da questo nominati. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dal consiglio della scuola, sentiti i docenti e i tutori, ai quali e' stata affidata la responsabilita' didattica. In servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio e' svolto. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza in strutture nazionali ed estere universitarie o extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza suddetto, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' nelle suddette strutture estere.
12. Esame di diploma.
L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore della Universita' di Padova, secondo la vigente normativa.
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale riportato nella tabella B.
13. Protocolli d'intesa e convenzioni.
L'Universita', su proposta del consiglio della scuola (e del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione), puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
14. Norme finali.
Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per le scuole di specializzazione in angiologia medica (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sulla attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decentrate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori disciplinari.

A. Area propedeutica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica dell'apparato vascolare allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento delle tecniche strumentali e di laboratorio, della clinica e della terapia angiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione dei dati ed immagini di interesse clinico. Deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.
Settori scientifico-disciplinari:
B01B - Fisica;
E09A - Anatomia umana;
E09B - Istologia;
E05A - Biochimica;
E10X - Biofisica medica;
E06A - Fisiologia umana;
F03X - Genetica medica;
F01X - Statistica medica;
K05B - Informatica.
B. Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia vascolare.
Obiettivo. Lo specilizzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie vascolari congenite ed acquisite, dei meccanismi genetici ed ambientali che alterano la normale struttura e funzione dell'apparato vascolare e di quelli che determinano condizioni di trombofilia nonche' dei principi utilizzati per la terapia genica.
Settori scientifico-disciplinari:
E04B - Biologia molecolare;
F03X - Genetica medica;
F04A - Patologia generale;
F05X - Microbiologia e microbiologia clinica;
F06A - Anatomia patologica;
F07A - Medicina interna;
F07C - Malattie cardio-vascolari;
F07G-Malattie del sangue.
C. Area delle tecnologie diagnostiche strumentali e di laboratorio.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica vascolare. Inoltre lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per le attivita' diagnostiche di laboratorio inerenti la valutazione delle funzioni endoteliali, piastriniche, coagulative, fibrinolitiche e reologiche, il controllo delle terapie anti-trombotiche e trombolitiche, lo studio dei parametri immunologici e delle alterazioni del ricambio lipidico e glucidico.
Settori scientifico-disciplinari:
B01B - Fisica;
E10X - Biofisica medica;
E05B - Biochimica clinica;
F04B - Patologia clinica;
F07G - Malattie del sangue;
F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia;
F07C - Malattie cardiovascolari;
F07A - Medicina interna;
K06X - Bioingegneria.
D. Area di semiologia clinica e di diagnostica vascolare non invasiva.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche e cliniche per la valutazione delle arterie, delle vene, del microcircolo e dei linfatici nei diversi distretti. Inoltre lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica vascolare non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), la pletismografia, il Doppler, l'eco-Doppler o eco-color-Doppler, le tecniche per lo studio del microcircolo, le metodiche radioisotopiche, la TAC, la angio-RMN, altre tecniche innovative atte allo studio del macro-e del micro-circolo.
Settori scientifico-disciplinari:
F07A - Medicina interna;
F07C - Malattie cardio-vascolari;
F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.
E. Area di diagnostica e terapia vascolare invasive.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche delle metodiche angiografiche e delle procedure bioptiche, delle terapie endovascolari, ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la angioplastica percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, altre terapie innovative.
Settori scientifico-disciplinari:
F07A - Medicina interna;
F07C - Malattie cardio-vascolari;
F06A - Anatomia patologica;
F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.
F. Area di angiologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi, terapia farmacologica e riabilitazione delle malattie vascolari. Deve inoltre acquisire le conoscenze e metodologie compartimentali nelle sindromi vascolari acute e in situazioni di emergenza e deve saper decidere, in concerto con l'angioradiologo ed il chirurgo vascolare, la piu' opportuna condotta terapeutica per le procedure di rivascolarizzazione.
Settori scientifico-disciplinari:
F07A - Medicina interna;
F07C - Malattie cardio-vascolari;
E07X - Farmacologia;
F08E - Chirurgia vascolare;
F18X - Diagnostica per immagini e Radioterapia;
F11B - Neurologia.
G. Area di chirurgia vascolare.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze ed i principi inerenti le diverse tecniche di chirurgia vascolare, in modo da saper porre con adeguatezza l'indicazione al trattamento chirurgico della patologia vascolare e di seguirne l'evoluzione clinica.
Settori scientifico-disciplinari:
F07A - Medicina interna;
F07C - Malattie cardio-vascolari;
F06A - Anatomia patologica;
F08E - Chirurgia vascolare.
H. Area cardiologica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la diagnosi e terapia delle patologie cardiache da causa vascolare o con ripercussioni sull'apparato vascolare.
Settori scientifico-disciplinari:
F07A - Medicina interna;
F07C - Malattie cardio-vascolari;
F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

1. Diagnostica vascolare non invasiva: esecuzione personale e valutazione diagnostica di almeno trecentocinquanta esami Doppler, eco-Doppler o eco-color Doppler dei seguenti distretti: arteriosi sovraortici; aorta addominale e rami, incluse arterie renali; arterie degli arti inferiori e superiori; vene splancniche; vena cava inferiore; vene superficiali e profonde degli arti.
2. Diagnostica di laboratori: partecipazione agli aspetti organizzativi ed alle attivita' diagnostiche di laboratorio inerenti il sistema emostatico, gli stati trombofilici, il controllo delle terapie anti-trombotiche e trombolitiche, le alterazioni del metabolismo lipidico, le alterazioni emoreologiche per un totale di almeno duecento ore.
3. Diagnostica strumentale della microcircolazione: esecuzione personale e valutazione diagnostica di almeno cento casi con metodologie specifiche della microcircolazione.
4. Diagnostica vascolare invasiva: partecipazione alla esecuzione in equipe e valutazione diagnostica di cento esami angiografici (compresa la angioRMN e la angioTAC) di vari distretti vascolari arteriosi e venosi inclusa, quando appropriata, la valutazione delle scelte mediche o chirurgiche.
5. Terapia vascolare invasiva: partecipazione in equipe alla esecuzione di cinquanta interventi di angioplastica periferica e/o di trombolisi loco-regionale di vari distretti arteriosi incluse le arterie renali (la relativa angiografia e' cumulabile con quelle del settore 4).
6. Angiologia clinica:
a) aver steso personalmente e firmato almeno centoventi cartelle cliniche di dirigenti, comprensive, ove necessario, dei relativi esami strumentali previsti dai punti precedenti, personalmente valutati;
b) aver steso personalmente e firmato almeno cento cartelle ambulatoriali, comprensive dell'eventuale prescrizione di tutori comprensivi;
c) aver eseguito e firmato almeno cinquanta consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;
d) aver valutato almeno cento ECG e cinquanta emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;
e) aver eseguito il trattamento locale, anche ambulatoriale o in regime di Day-Hospital, di almeno cento pazienti con lesioni ischemiche o da patologia venosa o linfatica (terapia locale di lesioni ulcerative o necrotiche, di ematomi, tecniche di bendaggio e drenaggio).
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Padova, 27 luglio 2000
Il rettore
 
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