Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2000
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Amerini" ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, recante "Nuove denominazioni del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali";
Vista la domanda presentata dalla federazione provinciale coltivatori diretti di Terni, dall'unione provinciale agricoltori di Terni, e dalla confederazione italiana agricoltori di Terni, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Amerini" nella seduta del 18 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 del 9 giugno 2000;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini";
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000 i vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la Camera di commercio I.A.A. competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Colli Amerini", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente;
 
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario, paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino; alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 4.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo dei vini con la denominazione di origine controllata "Colli Amerini" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "colli Amerini".

Art.1.
La denominazione di origine controllata "Colli Amerini" e riservata ai vini Bianco, Rosso, Rosso Superiore, Rosato, Novello, Malvasia, Merlot e Merlot riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
"Colli Amerini Bianco":
Trebbiano Toscano: dal 70% all'85%;
Grechetto, Verdello, Garganega, Malvasia Toscana, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30% di cui la Malvasia Toscana, ove presente, non superiore al 10%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altre uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni.
"Colli Amerini Malvasia":
Malvasia Toscana: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino: anche il vitigno Trebbiano Toscano e altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
"Colli Amerini" Rosso, Rosso superiore, Rosato e Novello:
Sangiovese: dal 65% all'80%;
Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo, Merlot, Barbera, congiuntamente o disgiuntamente nella misura massima del 35%, di cui il Merlot, ove presente, non superiore al 10%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
"Colli Amerini" Merlot e "Colli Amerini" Merlot Riserva:
Merlot: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" comprende tutto il territorio dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina, e, in parte i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Terni.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia-Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all'interno dell'abitato di Amelia, si segue quest'ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte-Amerina, seguendo la provinciale Tuderte-Amerina in direzione nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole-Castel dell'Aquila si percorre quest'ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di S. Cristoforo che si discende fino alla confluenza col fosso grande. Si risale il fosso Grande per lungo tratto in direzione nord fino alla confluenza col fosso di Vallicciano. Il confine continua risalendo quest'ultimo fosso in direzione nord-est fino alla confluenza del fosso di Collefiorito che si risale anch'esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta. Si prende tale strada in direzione est fino all'incrocio con la provinciale Tuderte-Amerina che si percorre attraverso l'abitato di Montecastrilli fino all'incrocio con la strada provinciale sette Valli, in localita' Casteltodino.
La delimitazione segue la strada provinciale di sette Valli, in direzione sud-est, fino all'incrocio con la strada statale Tiberina n. 3-bis.
Si percorre quest'ultima strada in direzione Sangemini, fino all'incrocio con la ferrovia centrale umbra. Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all'incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264 che discende in direzione sud fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79.
La delimitazione continua seguendo in direzione ovest la strada statale n. 79 fino all'incrocio con il confine comunale tra Sangemini e Terni.
Si segue quest'ultimo confine amministrativo in direzione sud, fino al punto di incrocio dei confini comunali di Sangemini, Terni, e Narni. Si procede lungo la linea di confine tra i comuni Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incrocio dei confini comunali di Terni, Narni e Stroncone. La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone e Narni, fino a giungere in prossimita' del torrente Aia a quota 152. Attraversato il torrente Aia si procede seguendo la strada provinciale dell'Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia. Si segue la strada statale Flaminia in direzione Narni e, passando all'interno dell'abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimita' dell'abitato di Calvi dell'Umbria, lo si' costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione di Montebuono fino a incrociare il limite di provincia.
La delimitazione continua lungo il confine della provincia di Terni in direzione prima ovest poi nord per il lunghissimo tratto seguendo in particolare, i confini del comune di Calvi dell'Umbria, poi di Otricoli e successivamente, nell'ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino a incrociare la linea di confine fra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest'ultima linea, in direzione est, fino all'incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.
La delimitazione continua seguendo la direzione sud della strada fino a raggiungere nuovamente l'incrocio con la strada provinciale Amelia-Orte, all'interno dell'abitato di Amelia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450 metri s.l.m.).
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2.500 ceppi ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita soltanto l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura. La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione di origine "Colli Amerini" non deve superare le 12 tonnellate per ettaro per tutti i tipi di vini.
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Il coacervo delle uve destinate alla vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50 per il bianco;
10,50 per il rosso, il rosato e per il Novello;
11,00 per la Malvasia;
12,00 per il Merlot;
12,50 per il Merlot riserva.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' tuttavia consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio del comune di Terni.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
Per le tipologie Bianco, Malvasia, Rosato, Rosso, Rosso Superiore, Merlot e Merlot Riserva e' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
L'arricchimento e' ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Colli Amerini", oppure con mosti concentrati rettificati.
La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" Merlot possono fregiarsi della qualificazione "Riserva" solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1o novembre dell'anno della vendemmia.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli Amerini" Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fruttato, molto intenso;
sapore: secco, armonico vellutato, piacevolmente fruttato con lieve retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Colli Amerini" Rosso e Rosso Superiore:
colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;
odore: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;
sapore: fresco, spumeggiante e corposo da giovane, diventa armonico, rotondo con leggero sentore di mandorla con l'invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. per il rosso, 12% vol. per il rosso superiore;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Colli Amerini" Merlot e Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato;
odore: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato;
sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. per il Merlot, 12,50% vol. per il Merlot riserva;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Colli Amerini" rosato:
colore: rosa salmone piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: delicatamente rotondo, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
"Colli Amerini" Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente;
sapore: fresco, armonico, rotondo, ma vivace per fragranza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
"Colli Amerini" Malvasia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente;
sapore: vinoso, gradevole, caratteristico e tendenzialmente vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" Novello, Rosso Superiore, e Merlot riserva deve figurare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per le altre tipologie tale indicazione e' facoltativa.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacita' non superiore a 5 litri.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo raso bocca.
La chiusura con tappo a vite e a strappo e' ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto di litri 1-2-5.
Le tipologie Merlot e Merlot riserva, devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacita' inferiore o uguale a litri tre chiusi con tappo raso bocca.
 
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