Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 238
Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.

Art. 01 (1) (( 1. Per la firma della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli, e' ospitata a Palermo la Conferenza internazionale che si svolgera' dall'11 al 15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. ))
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 54/129 del 17 dicembre 1999, con la quale e' stata accettata l'offerta del Governo italiano di ospitare una conferenza politica ad alto livello per la sottoscrizione della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale;
Considerata la necessita' di provvedere di adeguati mezzi gli interventi necessari, per la quale e' stata istituita una struttura organizzativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2000, anche al fine di assicurare le dovute misure per la sicurezza dei partecipanti;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di conseguire tali obiettivi, anche in considerazione del completamento, avvenuto il 28 luglio 2000 in Vienna, da parte del comitato nominato ad hoc, dei lavori concernenti il testo della convenzione e della decisione concordata di tenere la Conferenza in Palermo tra l'11 ed il 15 dicembre del corrente anno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri, della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e dei lavori pubblici;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, nonche' per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, e' autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.
2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo e' autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalita' la regione siciliana puo' destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalita' di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
 
Art. 2.
1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
2. Per gli interventi conseguenti alle attivita' previste al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.
3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attivita' di formazione strumentali all'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonche' connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi e' attribuito al Ministro della giustizia.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.537 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio del
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Mattarella, Ministro della difesa
Nesi, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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