Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 239
Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, recante "Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia";
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 300, recante il finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare ulteriori finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1. Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei
programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.
1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000.
 
Art. 2.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio del
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone