Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 luglio 2000
Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei "biologi" e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Moonen Anna Camilla, nata il 6 marzo 1971 a Leiden (Olanda), cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di "biologo" conseguito nei Paesi Bassi, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "biologo";
Preso atto che e' in possesso del diploma di laurea in biologia conseguito in data 21 agosto 1995 presso l'Universita' agraria di Wageningen;
Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire dal 1996, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1999;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "biologo" e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992:
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Moonen Anna Camilla, nata il 6 marzo 1971 a Leiden (Olanda), cittadina olandese, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "biologi" e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) microbiologia; b) biologia molecolare.
Roma, 27 luglio 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il canditato dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autentica del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il canditato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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