Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 17 luglio 2000, n. 11
Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

Agli assessorati alla sanita' delle
regioni e province autonome di
Trento e Bolzano
Agli uffici di sanita' marittima e
aerea
All'U.V.A.C.
All,A.I.I.P.A.
All'A.I.D.I.
Alla Federsalus
Agli enti ed operatori interessati

PROCEDURA DI NOTIFICA

Come e' noto, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, disciplina i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, in recepimento della direttiva n. 98/398/CEE.
Come precisato con la circolare 16 aprile 1996, n. 8 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 3 maggio 1996, n. 102), in attesa della prevista armonizzazione comunitaria, anche la commercializzazione di alimenti addizionati di vitamine e minerali e integratori e' subordinata alla procedura prevista dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 111/1992.
Tale procedura consiste nella trasmissione di un modello di etichetta al Ministero della sanita', Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, ufficio XII - dietetica e nutrizione, contestualmente all'immissione in commercio.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 7 maggio 1998, n. 104) - regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 111/1992 - fornisce alcune ulteriori precisazioni sulle modalita' di trasmissione di etichetta (art. 4), nonche' sulla procedura da attuare ai fini dell'autorizzazione degli stabilimenti di produzione e di confezionamento (art. 3).
Nel corso degli ultimi anni, il numero di prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 111/1992 e' andato progressivamente aumentando.
Al fine di soddisfare le numerose richieste che provengono dal settore produttivo e dagli organi territoriali di vigilanza, si ritiene opportuno fornire indicazioni in proposito.
E' inoltre importante poter disporre di dati uniformi e completi, onde consentire in modo piu' agevole la pubblicazione dell'elenco dei prodotti notificati, prevista dall'art. 4 del regolamento di esecuzione.
La procedura in questione deve essere effettuata nel modo seguente:
ogni richiesta deve essere riferita ad un singolo prodotto secondo il modello allegato (allegato 1);
la trasmissione puo' avvenire per via postale o per consegna diretta presso la segreteria del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria;
deve essere allegata ricevuta del versamento dei diritti spettanti al Ministero della sanita' ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni (L. 300.000 sul c.c.p. n. 11281011 intestato a tesoreria provinciale dello Stato - Viterbo, per prodotto).
Si ricorda che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 9 maggio 1994, dopo novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica, si applica la procedura di silenzio-assenso.
Nel caso di comunicazioni o rilievi da parte dell'ufficio XII - dietetica e nutrizione, le imprese sono invitate a dare sollecito riscontro entro e non oltre trenta giorni. In caso contrario, la notifica si intende decaduta e il prodotto non sara' inserito nell'elenco da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora si richieda all'impresa di non immettere in commercio o di ritirare un prodotto, tale richiesta sara' contestualmente inviata all'assessorato alla sanita' della regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.
Le imprese o gli importatori che hanno trasmesso la notifica sono tenuti a dare comunicazione tempestiva, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in questione, al Ministero della sanita' della cessata produzione, importazione e commercializzazione del prodotto oggetto di notifica, ai fini dell'aggiornamento dei dati, nonche' dell'elenco da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Si e' rilevato infine che in molti prodotti soggetti a notifica di etichetta sono presenti ingredienti vegetali o "erbe" con modalita' di denominazione non uniforme, con rischio di disorientamento dei consumatori.
In proposito, si sottolinea la necessita' di utilizzare la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguita dall'indicazione della parte di pianta contenuta e l'eventuale titolazione.
La presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Veronesi
 
Allegato 1

Al Ministero della sanita' -
Dipartimento alimenti nutrizione e
sanita' pubblica veterinaria - U.
XII - Dietetica e nutrizione -
Piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto ............ rappresentante della societa' .... con sede legale in .... via/piazza .... n. ..... telefono .... fax .... partita IVA o codice fiscale ....

Notifica, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, l'immissione in commercio del prodotto (indicare la denominazione commerciale completa):&ul; &ul; fabbricato da.... nello stabilimento di.... importato da .... nelle confezioni.... nei gusti ....
Il prodotto e'/non e' commercializzato in altro Stato dell'Unione europea (in caso di risposta affermativa, indicare quale e produrre documentazione che attesta tale commercializzazione).
E' prodotto in uno Stato terzo (in caso affermativo, allegare un certificato di libera vendita rilasciato dalle Autorita' del Paese di provenienza).
Allega alla presente:
tre esemplari di etichetta in veste grafica definitiva o in copia fotostatica datata, timbrata e firmata (per ogni confezione e per ogni gusto);
bollettino attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della sanita' ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni.
Data, .....................
Firma e timbro
...........................
 
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