IL COMMISSARIO In funzione di Commissario delegato (art. 5 legge 24.2.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2741 del 30.1.98)
VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2741 del 1998 e in particolare l'art 4. comma 1;
PRESO ATTO che con proprie ordinanze n. D/544 del 19.1.1999, n. D/567 del 25.2.1999, n. D/614 del 3.5.1999, n. D/783 del 2/12/99 il Commissario delegato ha approvato:
- le direttive tecniche, le istruzioni tecniche e l'elenco prezzi per la redazione dei progetti interessati ai finanziamenti disposti con le ordinanze ministeriali sopra citate, tra qui, in particolare quelli di ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati; - le procedure per l'ammissione ai contributi relativi a questi ultimi interventi; - il limite massimo della percentuale dei contributi destinati ai soggetti proprietari di immobili con danno grave e con danno significativo, sulla base del rapporto tra l'entita' complessiva dei costi di intervento e le disponibilita' finanziarie finalizzate agli interventi;
CONSIDERATO che le disposizioni commissariali sopra richiamate, in conformita' con quanto previsto dalle ordinanze ministeriali e sulla base degli Indirizzi del Comitato Tecnico Scientifico, prevedono che i progetti presentati dai privati sono soggetti a verifica circa il loro rispetto delle direttive tecniche, delle istruzioni tecniche e dell'elenco prezzi;
PRESO ATTO che con ordinanza n. D/783/99 sono stati individuati i criteri per la scelta dei progetti da sottoporre alla verifica in questione;
VERIFICATO che su n. 193 progetti presentati sono risultati suscettibili di verifica, sulla base dei suddetti criteri, n. 139 progetti;
RITENUTO, anche sulla base degli indirizzi gia' formulati dal Comitato Tecnico Scientifico, espressamente confermati in rapporto alla situazione prospettata, dal Presidente del Comitato medesimo, che una corretta applicazione delle disposizioni ministeriali renda indispensabile la verifica di tutti i progetti selezionati sulla base dei criteri di cui all'ordinanza n. D/783/99:
VERIFICATO peraltro che tale verifica comporta un allungamento dei tempi previsti per l'istruttoria e che pertanto e' necessario contemperare, nel generale pubblico interesse, le esigenze di verifica con l'interesse connesso alla tempestiva conclusione delle procedure;
CONSIDERATO che tale contemperamento puo' essere ottenuto disponendo il finanziamento dei progetti ammissibili non soggetti a verifica e di quelli che vengono progressivamente verificati;
RITENUTO che tale modalita' di procedere consente anche di evitare la concentrazione dei lavori;
RITENUTO che all'interno dei progetti da verificare sia determinata la priorita' di esame sulla base di apposito sorteggio e che comunque le operazioni di verifica debbano terminare entro il 31 luglio 2000;
TENUTO CONTO infine del fatto che il rapporto tra l'entita' complessiva dei costi di intervento risultante dall'istruttoria di competenza dei Comuni e dai medesimi comunicata al Commissario e le disponibilita' finanziarie finalizzate agli interventi consente la determinazione della percentuale massima di contributo sulla base delle previsioni contenute nella prima rimodulazione del Piano stralcio approvata con Ordinanza Commissariale D/782 del 2.12.1999;
ORDINA
1. La percentuale del contributo per il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati dal sisma del settembre - ottobre 1997 e' determinata nel 75% per i soggetti proprietari di immobili con danno grave e nel 50% per i soggetti proprietari di immobili con danno significativo.
2. Tutti i progetti individuati dai Comuni sulla base dei criteri di cui all'ordinanza commissariale n. D/783/99, all.to "A" , art. 1, quali risultano dall'elenco allegato parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono soggetti a verifica circa la conformita' con le direttive e istruzioni tecniche approvate dal Commissario.
3. La verifica avverra' secondo l'ordine stabilito sulla base di sorteggio a cura dell'Ufficio del Genio Civile di Arezzo, cui sono invitati a partecipare tutti i Sindaci dei comuni interessati o foro delegati. Il termine per l'ultimazione delle operazioni di verifica e' fissato al 31 luglio 2000.
4. I progetti non soggetti alla verifica di cui al punto 2 sono immediatamente ammessi a contributo dai Comuni, sulla base degli accertamenti compiuti da questi ultimi ai sensi del punto 4.1, A) delle disposizioni allegate alla ordinanza n. D/614/99. I Comuni provvedono con i fondi gia' assegnati ai sensi dell'ordinanza n. D/614 del 3.5.1999 ad erogare ai beneficiari l'acconto pari al 15% dei lavori ammissibili, dandone comunicazione al Commissario tramite apposita scheda informativa.
5. I progetti di cui al punto 2 sono ammessi a contributo al termine delle singole procedure di verifica compiute secondo l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del punto 3.
6. I risultati delle verifiche di cui al punto 2, sono comunicati a cura dei Comuni agli interessati i quali provvedono all'adeguamento dei computi metrici estimativi ai fini della determinazione degli importi ammessi a contributo. A tal fine il Comune assegna all'interessato un termine non superiore a 20 giorni, trascorso il quale, se l'interessato non adempie o adempie parzialmente, il progetto e' dichiarato inammissibile per la parte non adeguata. Ove le verifiche evidenzino carenza di documentazione, nel medesimo termine i Comuni invitano gli interessati anche alla integrazione della documentazione, con le medesime modalita' e conseguenze sopra specificate.
7. E' escluso che in fase di integrazione possano essere apportate, variazioni alle previsioni progettuali; ove i documenti prodotti ad integrazione comportino tale variazione, dei medesimi non e' tenuto conto e il progetto e' considerato inammissibile per la parte non compiutamente documentata.
Firenze, 29 maggio 2000
Il presidente: MARTINI |