Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 7 agosto 2000
Scioglimento dell'Ente nazionale per l'assistenza coltivatori - ENPAC, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: "Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale";
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1971, con il quale e' stata approvata la costituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC, promosso dall'Unione coltivatori italiani - UCI;
Visto lo statuto del predetto istituto, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'istituto medesimo;
Viste le risultanze di gestione esposte dall'istituto in epigrafe nei propri bilanci consuntivi a far tempo dal 1991, da cui emerge un consolidato disavanzo economico pari a lire 359 milioni per l'anno 1991, lire 1.104 milioni per l'anno 1992, lire 252 milioni per l'anno 1993; lire 216 milioni per l'anno 1994, lire 1.780 milioni per l'anno 1995, nonche' un disavanzo sia patrimoniale che economico quantificabile, rispettivamente, in lire 9 milioni e lire 1.272 milioni per l'anno 1996, lire 2.936 milioni e lire 2.927 milioni per l'anno 1997, lire 4.226 milioni e lire 1.300 milioni per l'anno 1998;
Vista l'esistenza di procedure di pignoramenti presso terzi, a carico del patronato ENPAC, per l'ammontare complessivo di L. 995.653.860 alla data del 26 maggio 2000;
Viste le note in data 13 marzo 2000 e 31 marzo 2000, con le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica che dall'ottobre 1997 l'Ente in epigrafe non ha presentato le denunce mensili per il personale dipendente e, altresi', di aver avviato procedure di recupero per accertate omissioni contributive, ammontanti a circa L. 981.000.000, dall'anno 1981, ai sensi delle vigenti leggi in materia;
Visto l'esito degli accertamenti relativi agli anni 1997 e 1998, effettuati, nel corso degli anni 1998 e 1999, dalle direzioni provinciali del lavoro su tutto il territorio nazionale, da cui risulta la presenza di sedi del patronato ENPAC rispettivamente in sole quarantadue province distribuite in sedici regioni e trentotto province distribuite in quattordici regioni, nonche' il dato parziale fornito da ottantotto direzioni provinciali del lavoro, dal quale si rileva la presenza del patronato medesimo in ventisette province e dodici regioni alla data del 31 dicembre 1999;
Considerato che l'Istituto in questione non si e', pertanto, uniformato alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevede l'istituzione sul territorio nazionale di sedi proprie o di avvalersi di sedi del soggetto o dei soggetti promotori stabilmente finalizzate all'attivita' di patronato in almeno due terzi delle regioni e meta' delle province;
Considerato il consolidato disavanzo economico-patrimoniale ed il mancato ripianamento dello stesso da parte della confederazione promotrice, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1986;
Considerato che l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori non dimostra di possedere i mezzi finanziari necessari per ripianare il consolidato disavanzo economico-patrimoniale ne' per assicurare il suo normale funzionamento;
Visto il parere n. 158 del Consiglio di stato, sezione II, adunanza 13 marzo 1991, che definisce il carattere sanzionatorio del potere/dovere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947, lo scioglimento d'autorita' degli Istituti di patronato e di assistenza sociale che non siano piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e di nominare un commissario liquidatore;
Vista la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 766 in data 29 aprile 1988 e 2105 in data 7 giugno 1989 e della pretura di Roma n. 9351 in data 17 luglio 1992, con cui la magistratura di merito ha confermato nella fattispecie l'applicabilita' per la liquidazione del patrimonio degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonche' degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 in materia di liquidazione coatta amministrativa;
Vista, altresi', l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, n. 2105 del 7 giugno 1989, che, confermando il suddetto orientamento, ta i compiti del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato amministrativo alle sole quantificazioni dei crediti spettanti ed alla notificazione degli stessi al commissario liquidatore, per la loro soddisfazione nell'ambito delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 14 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;
Considerato il carattere meramente sollecitatorio del termine di durata della nomina del commissario liquidatore e l'apposizione dello stesso per la periodica verifica dello stato della liquidazione;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di procedere, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, allo scioglimento dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC, nonche' alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:
Art. 1.
Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC e' sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente e per la durata di un anno dalla data stessa, e' nominato commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC, l'avv. Stefano Ribaldi.
Per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, al suddetto commissario liquidatore spetta un'indennita' mensile lorda di importo pari alla retribuzione base lorda spettante al dirigente dello Stato per stipendio ed indennita' integrativa speciale piu' la retribuzione di posizione di terza fascia, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1997, che si e' ritenuto opportuno individuare in relazione alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' nonche' alle difficolta' della gestione liquidatoria ed alla scarsita' di mezzi di cui quest'ultima dispone.
 
Art. 3.
Alla procedura di liquidazione si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2000
Il Ministro: Salvi
 
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