Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 18 agosto 2000, n. 242
Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso iniziative per la mobilita' di personale tra Ministeri.
2. Per fare fronte alla necessita' di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia puo' provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti:
a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1o aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilita' collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni e dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
b) in via residuale, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla presente lettera avviene nella proporzione di due terzi per la posizione economica "B2" e di un terzo per la posizione economica "B1"; subordinatamente, fino alla concorrenza del numero massimo, per lavoratori impegnati presso gli uffici giudiziari in progetti di utilita' pubblica e collettiva promossi dagli enti locali.
3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 2 l'avere svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito ai fini dell'ammissione al concorso e costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parita' di punteggio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca:
"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto
legislativo 1odicembre 1997, n. 468 (revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
22 della legge 24 giugno 1997, n. 196):
"4. I progetti possono essere redatti sulla base di
convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi
competenze interregionali. Le convenzioni contengono il
piano generale di svolgimento delle attivita' di lavori
socialmente utili, mentre le modalita' di attuazione in
ambito locale sono contenute nei singoli progetti da
presentare agli organi regionali competenti per
l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente
comma non si applicano ai progetti interregionali
presentati entro il 31 dicembre 1997".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori
impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del
31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di
cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione della lista medesima da parte delle competenti
commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e'
disposto dal responsabile della direzione regionale del
lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, le quali inviano
tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i
lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
limiti delle risorse a cio' preordinate sul fondo per
l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto
di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5
anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
di anzianita' o di vecchiaia, la concessione di un
contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
proseguimento volontario della contribuzione ovvero
all'erogazione anticipata del trattamento relativo
all'anzianita' maturata;
b) l'assunzione a carico del fondo per l'occupazione
del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi
quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito
dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c)
del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a
fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al
presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
all'art. 10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in
deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai
soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il
31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
nei limitidello stanziamento allo scopo previsto
nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione
alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al
presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
misure di cui al comma 5".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144):
"Art. 7 (Incentivi alle iniziative volte alla creazione
di occupazione stabile). - 1. Ai datori di lavoro privati e
agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e
loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e' riconosciuto un
contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto
assunto. La presente disposizione trova applicazione anche
nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra
cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualita'
di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale
indeterminato inferiore a trenta ore settimanali medie
calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al
comma 1 e' corrisposto in misura proporzionalmente ridotta
al numero delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma
1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e',
altresi, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che
puo' essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a
conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il
periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano
applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di
lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il
contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa
utilizzatrice ed e' riconosciuto alla societa' fornitrice
di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in
caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla
normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto
anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a fronte
dell'onere relativo alla copertura contributiva. La
corresponsione del predetto contributo comporta la
decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal
presente decreto legislativo a carico del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
trova applicazione l'art. 20, comma 4, della citata legge
n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del
contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta
cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle
attivita' socialmente utili, nonche' la regolarita' dei
datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi.
Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la
cancellazione dagli elenchi delle attivita' socialmente
utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi,
abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e
ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei
soggetti interessati, nonche' la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede
all'erogazione del contributo previa verifica delle
predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del fondo di cui
all'art. 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente,
all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione
semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'art. 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi
per spese notarili relative alla costituzione di imprese o
di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni
per ciascun atto costitutivo delle predette societa'.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali
all'inserimento in attivita' lavorative dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, puo' essere, per un periodo non
superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'art.
4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da parte di datori di lavoro privati che
abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente
utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi
per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui
all'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468
del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla
data del 31 dicembre 1999, puo' essere concesso, nel limite
delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1,
ripartite ai sensi dell'art. 8, comma 1, un contributo di
lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'art. 2, comma
1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
14. Alle societa' miste, alle cooperative e loro
consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, puo' essere
concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui
all'art. 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo
straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui
all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a
tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse societa'
miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative.
Il predetto incentivo e' incompatibile con il contributo di
cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della
legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la
definizione del contenzioso civile pendente: nomina di
giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni
stralcio nei tribunali ordinari):
"2. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma
50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura
dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle
qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima
quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente
profilo professionale di dattilografo e di operatore
amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per
soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio
negli uffici giudiziari a tempo determinato,
successivamente al 1o gennaio 1991, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276,
dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge
16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre
1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1993, n. 458.".



 
Art. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per
agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del
grande giubileo dell'anno 2000), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 si puo'
provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo
determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente
utili per effetto della convenzione tra il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni
e le attivita' culturali ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468. Con la
stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati
decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'art.
12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal
decreto 21 maggio 1998, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno
1998 nonche' dall'art. 7 del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81".



 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:
a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 23.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002;
b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 66 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 66 (Integrazione del fondo per l'occupazione e
interventi in materia di formazione continua). - 1. Il
fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire
900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 miliardi a
decorrere dall'anno 2000.
2. In attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera d),
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita a
decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di
gettito dei contributi di cui all'art. 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma
1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la
continuita' degli interventi di cui all'art. 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993 e' autorizzata la spesa di
lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della pubblica
istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le
attivita' di formazione e istruzione professionale svolte
dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono
al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco
delle attivita' svolte, dei soggetti che le svolgono, del
personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la
specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici,
del numero delle persone a cui e' stata impartita la
formazione e degli effetti occupazionali della formazione
con riferimento ai medesimi soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le
disposizioni relative ai piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui
all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli
anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla
base di una programmazione che ne preveda la conclusione
entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede
nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli
stanziamenti del fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e
con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate
per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del
predetto fondo".



 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6998):
Presentato dal Ministro della giustizia (Fassino) e dal
Ministro del lavoro e previdenza sociale (Salvi) il 19
maggio 2000.
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 29 maggio 2000, con pareri
delle commissioni I, II, V.
Esaminato dalla XI commissione il 1o, 6, 7, 14 e 20
giugno 2000.
Esaminato in aula il 26 giugno 2000 e approvato il 28
giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4693):
Assegnato alla 2a commissione (giustizia), in sede
deliberante, il 7 luglio 2000, con pareri delle commissioni
1a, 5a e 11a .
Esaminato dalla 2a commissione il 12 luglio 2000.
Nuovamente assegnato alla 2a commissione (giustizia),
in sede referente, il 12 luglio 2000.
Esaminato dalla 2a commissione (giustizia) il 12 luglio
2000.
Esaminato ed approvato in aula il 27 luglio 2000.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone