Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 3 agosto 2000
Definizione di modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione 140/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2000;
Premesso che l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che, con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le modalita' e le procedure per consentire alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete), sulla base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la direttiva 96/92/CE;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
la delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: delibera n. 62/99);
la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1o agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonche' approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima;
Visti:
il documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato", approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (prot. AU/1999/175) (di seguito: Nota informativa);
il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", diffuso dall'Autorita' in data 28 ottobre 1999 (prot. AU/99/247) (di seguito: Documento per la consultazione);
Viste le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia numeri 4442/00 e 4627/00, rese in data 22 marzo 2000 e depositate in data 27 giugno 2000;
Vista la lettera del Gestore della rete in data 21 luglio 2000 (prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorita' in data 25 luglio 2000 (prot. Autorita' 011262);
Visto il documento relazione tecnica "Presupposti per la definizione di modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", predisposto dal dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricita' dell'Autorita';
Considerato che:
la capacita' di interconnessione disponibile e' pari alla differenza tra il valore della capacita' netta trasmissibile ed il valore della capacita' utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti, che si trovano nella disponibilita' della societa' Enel S.p.a.;
l'Autorita' ha previsto, al paragrafo 6.17 della Nota informativa, che, nel definire, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, le modalita' e condizioni di ripartizione della capacita' di interconnessione con l'estero non gia' utilizzata da contratti di lungo termine in essere alla data del 19 febbraio 1997, possano essere previsti meccanismi di mercato;
nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 62/99, l'Autorita', nel Documento per la consultazione, ha proposto il ricorso ad una procedura di asta per l'assegnazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione qualora l'insieme delle richieste di utilizzo della capacita' di interconnessione risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la capacita' di trasporto sull'interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero, tenuto conto anche del mercato vincolato;
nello stesso Documento per la consultazione, l'Autorita' ha affermato l'esigenza di prevedere un limite massimo alla quota della capacita' di interconnessione disponibile per il mercato libero che in ogni momento ciascun soggetto puo' detenere, direttamente o indirettamente, al fine di promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in Italia;
a seguito della diffusione del Documento per la consultazione, quanto richiamato nei precedenti alinea e' stato valutato positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati;
con la citata lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della rete ha comunicato la capacita' di trasporto sull'interconnessione disponibile per nuovi impegni contrattuali a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2000;
Ritenuto che sia opportuno:
considerare, nella definizione delle modalita' e condizioni delle importazioni, anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la capacita' di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;
che l'assegnazione della capacita' di interconnessione per l'anno 2001, qualora le richieste di utilizzo risultino superiori alla capacita' di interconnessione disponibile, avvenga attraverso meccanismi di mercato, al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilita' di utilizzare la stessa capacita' da parte dei soggetti che ad essa attribuiscono maggior valore e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo della capacita' di interconnessione tra i consumatori di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato in Italia;
che l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile avvenga, qualora possibile, in modo congiunto da parte del Gestore della rete e dei gestori confinanti;
che, qualora risulti impossibile l'assegnazione congiunta, l'assegnazione del 50% della capacita' di interconnessione disponibile attraverso ciascuna frontiera nel 2001 avvenga in seguito ad iniziative autonome del Gestore della rete, prevedendo altresi' che il restante 50% sia assegnate dai gestori confinanti;
al fine di promuovere la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, che la quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia limitata, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2001 di una quota maggiore del 20% della capacita' disponibile su ciascuna frontiera e del 10% della capacita' di interconnessione disponibile su tutte le frontiere;
che l'introduzione di meccanismi di mercato per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile sia compatibile con la disciplina delle modalita' di rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati membri dell'Unione europea, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 162/99;
che una quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione sia disponibile per l'accesso da parte di operatori esteri al sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, una volta che tale sistema sia operativo;
che sia demandata al Gestore della rete, quale concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione delle procedure di assegnazione della capacita' di interconnessione per l'anno 2001, nonche' per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000;

Delibera:
Di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue:
a) assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della capacita' di interconnessione disponibile;
b) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) banda e' una quota parte della capacita' di interconnessione assegnabile;
d) capacita' di interconnessione disponibile e' la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia, al netto della capacita' impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti;
e) capacita' di importazione assegnabile su una frontiera e' la capacita' di interconnessione disponibile su tale frontiera, qualora il Gestore della rete e il gestore confinante provvedano congiuntamente all'assegnazione di tale capacita'; negli altri casi, per capacita' di importazione assegnabile su una frontiera si intende il 50% della capacita' di interconnessione disponibile su tale frontiera;
f) decreto legislativo n. 79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
g) deliberazione n. 70/97 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
h) deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata;
i) deliberazione n. 91/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;
j) deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
k) deliberazione n. 172/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;
l) deliberazione n. 180/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;
m) deliberazione n. 182/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;
n) frontiera e' l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti Paesi: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;
o) gestore confinante e' un gestore estero di rete di trasmissione interconnessa con la rete di trasmissione nazionale ad una frontiera;
p) Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;
q) periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;
r) periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;
s) punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
t) sollecitazione di offerta e' l'invito, anche non individuale, a presentare un'offerta nell'ambito della procedura concorsuale di cui al successivo art. 5.
 
Art. 2.
Accordi tra Gestore della rete e gestori confinanti
2.1 Al fine dell'assegnazione della capacita' di interconnessione, il Gestore della rete promuove la stipula di accordi che prevedano l'impegno da parte dei gestori confinanti:
a) a determinare e ad assegnare, congiuntamente al Gestore della rete, la capacita' di interconnessione disponibile, secondo le modalita' e condizioni definite ai successivi articoli da 3 a 7, prevedendo che i proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra il Gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti;
b) ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore della capacita' di interconnessione;
c) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo art. 7, comma 7.3.
2.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' copia degli accordi di cui al precedente comma 2.1.
2.3 In mancanza degli accordi di cui al precedente comma 2.1, con uno o piu' dei gestori confinanti, entro i termini di cui al successivo art. 4, comma 4.5, il Gestore della rete ne da' comunicazione all'Autorita' e, per le relative frontiere, assegna autonomamente la capacita' di interconnessione assegnabile secondo quanto previsto dai successivi articoli da 3 a 7. In questo caso, il Gestore della rete, nel rispetto di condizioni di reciprocita', riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacita' di interconnessione disponibile assegnata dai gestori confinanti, i diritti e gli obblighi previsti dal successivo art. 7 per gli assegnatari di bande.
 
Art. 3.
Capacita' di interconnessione assegnabile
3.1 Al fine dell'assegnazione, la capacita' di interconnessione assegnabile su ciascuna frontiera e' suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora del periodo invernale. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto tale ampiezza e' ridotta mediante l'applicazione dei coefficienti denominati rispettivamente a e b, di cui al successivo comma 3.2.
3.2 I coefficienti a e b sono definiti annualmente, per ciascuna frontiera, dal Gestore della rete in modo tale da comportare le minime riduzioni dell'ampiezza di ciascuna banda compatibili con la capacita' di interconnessione assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto.
3.3 L'80% delle bande su ciascuna frontiera e' destinato ad assegnazione su base annuale. Fino all'operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, le rimanenti bande, nonche' le bande non assegnate su base annuale, sono destinate all'assegnazione su base mensile.
3.4 I valori dei coefficienti a e b per l'anno 2001 sono pubblicati dal Gestore della rete sul proprio sito internet entro e non oltre il 23 settembre 2000.
 
Art. 4.
Richieste di assegnazione di bande
4.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande i distributori, i clienti grossisti e i clienti finali inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma 4.2, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99.
4.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, predisposta secondo modalita' e nel formato definiti dal Gestore della rete, deve contenere almeno l'indicazione:
a) del numero di bande richieste per ciascuna frontiera;
b) del punto o dei punti di riconsegna in Italia.
4.3 La richiesta di cui al precedente comma 4.2 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascun punto di riconsegna attestante il suo interesse alla richiesta di assegnazione di bande. Per ciascun punto di riconsegna un solo soggetto puo' presentare la richiesta di assegnazione di bande.
4.4 Le richieste per l'assegnazione di bande su base annuale per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre il 30 settembre 2000. Le richieste per l'assegnazione di bande su base mensile per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre il quindicesimo giorno del secondo mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande.
4.5 Almeno sette giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle richieste per l'assegnazione di bande, di cui al precedente comma 4.4, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet il numero di bande per le quali procede ad assegnazione.
4.6 Entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.4, qualora le richieste, di cui al precedente comma 4.2 indichino complessivamente un numero di bande non superiore, su ciascuna frontiera, a quelle destinate all'assegnazione, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3.3, il Gestore della rete procede all'assegnazione delle bande. In caso contrario il Gestore della rete procede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.4, all'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle bande secondo quanto previsto al successivo art. 5.
 
Art. 5.
Procedura concorsuale per l'assegnazione di bande
5.1 Il Gestore della rete invita a partecipare alla procedura concorsuale i soggetti che hanno presentato le richieste per l'assegnazione di bande di cui al precedente art. 4, comma 4.2.
5.2 La procedura concorsuale si svolge attraverso ripetute sollecitazioni di offerte da parte del Gestore della rete.
5.3 A seguito di ciascuna sollecitazione di offerte, ciascun partecipante alla procedura puo' presentare un'offerta specificando:
a) il numero di bande richieste su ciascuna frontiera;
b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta.
5.4 Per ciascun partecipante, il numero di bande richieste complessivamente nell'offerta di cui al precedente comma 5.3 non puo' essere superiore a quello delle bande complessivamente oggetto della richiesta di cui al precedente art. 4, comma 4.2.
5.5 Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito di una sollecitazione specificano un prezzo per ogni banda richiesta su ciascuna frontiera non inferiore a quello offerto per la stessa banda dallo stesso partecipante a seguito delle precedenti sollecitazioni.
5.6 Successivamente alla ricezione delle offerte di cui al precedente comma 5.3, il Gestore della rete procede, per ciascuna frontiera, ad una assegnazione delle bande ai partecipanti alla procedura concorsuale, che sostituisce quella definita a seguito della precedente sollecitazione di offerte, sulla base dell'ordine decrescente dei prezzi offerti e comunica a ciascun partecipante il numero di bande su ciascuna frontiera di cui lo stesso partecipante e' risultato assegnatario nonche', per ciascuna frontiera, il prezzo piu' basso offerto al quale corrisponde un'assegnazione di banda e il prezzo medio delle bande assegnate. Il Gestore della rete procede quindi a una nuova sollecitazione di offerte.
5.7 La procedura concorsuale si conclude quando, a seguito di una sollecitazione di offerte, non siano presentate offerte diverse da quelle presentate successivamente alla precedente sollecitazione, e comunque dopo quindici sollecitazioni di offerte.
5.8 Il prezzo che ciascun partecipante e' tenuto a versare al Gestore della rete per ciascuna banda di cui sia risultato assegnatario e' pari al prezzo da questi offerto a seguito dell'ultima sollecitazione di offerte della procedura concorsuale.
5.9 Il Gestore della rete definisce le modalita' organizzative per l'espletamento della procedura concorsuale, sulla base di quanto previsto nella presente deliberazione.
5.10 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e dei costi relativi alla procedura concorsuale prevista nel presente articolo.
 
Art. 6.
Condizioni di assegnazione di bande
6.1 Nell'ambito della procedura di cui al precedente art. 5, nessun soggetto puo' richiedere o risultare assegnatario di bande in numero superiore:
a) per ciascuna frontiera, al 20% delle bande destinate all' assegnazione sulla medesima frontiera;
b) complessivamente, al 10% delle bande destinate all'assegnazione sul totale delle frontiere.
6.2 Al fine di quanto previsto al precedente comma 6.1:
a) le richieste presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima societa', sono considerate congiuntamente;
b) concorrono alla determinazione del numero di bande richieste da un distributore o da cliente grossista anche il numero di bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale distributore o cliente grossista opera, direttamente o attraverso societa' controllate o collegate, in qualita' di venditore dell'energia elettrica importata.
 
Art. 7.
Diritti e obblighi degli assegnatari di bande
7.1 L'assegnatario di una banda:
a) e' tenuto a consegnare al gestore confinante una potenza corrispondente, ai sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nel paese confinante, al programma orario di cui al successivo comma 7.3;
b) acquisisce l'impegno del gestore confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;
c) acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dal gestore confinante ed a rendere disponibile all'assegnatario la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;
d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99. Per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impegnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, la potenza specificata nei programmi orari di cui al successivo comma 7.3 e la corrispondente energia elettrica vettoriabile.
7.2 Successivamente all'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, ciascuna banda puo' essere utilizzata per l'importazione di energia elettrica destinata al medesimo sistema delle offerte.
7.3 Con cadenza settimanale, l'assegnatario comunica al gestore confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione per ciascuna banda. Il programma non puo' prevedere in nessuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda in quell'ora.
7.4 La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione non comportano oneri per gli assegnatari.
7.5 La cessione di bande e' consentita esclusivamente in favore di distributori, clienti grossisti o clienti finali inclusi, alla data della cessione medesima, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99. Ciascuna cessione e' notificata al Gestore della rete ed ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica. La cessione comporta trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente comma 7.1 per le bande oggetto della cessione stessa.
 
Art. 8. Capacita' di interconnessione che si renda utilizzabile in maniera
non prevedibile e discontinua
8.1 Il Gestore della rete, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 10.3, puo' utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacita' di interconnessione assegnabile, ma non assegnata, e la capacita' di interconnessione eventualmente eccedente la capacita' di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua.
8.2 L'energia elettrica importata attraverso l'utilizzo della capacita' di cui al precedente comma 8.1 e' acquistata all'estero dal Gestore della rete al prezzo piu' conveniente e comunque inferiore al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, e ceduta attraverso procedure trasparenti e concorrenziali.
8.3 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dell'attivita' di acquisto e cessione dell'energia elettrica di cui al precedente comma 8.2.
 
Art. 9.
Diritti degli esportatori
Ai soggetti che nel corso del 2001 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e, se tali diritti sono esercitati, gli obblighi di cui al precedente art. 7, relativamente ad una capacita' di trasporto sull'interconnessione per l'importazione sulla frontiera attraverso la quale avviene l'esportazione pari, in ciascuna ora, alla capacita' di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
10.1 Il Gestore della rete procede alla assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2000 e non gia' assegnata sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni numeri 162/99, 172/99, 180/99 e 182/99, utilizzando, in quanto applicabili, le modalita' previste nei precedenti articoli da 3 a 7.
10.2 Con successivo provvedimento l'Autorita' dispone la destinazione dei proventi derivanti dalle procedure concorsuali di cui al precedente art. 5, nonche' dei margini derivanti dall'importazione di energia elettrica di cui al precedente art. 8.
10.3 Successivamente all'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99, la capacita' di interconnessione assegnabile, ma non assegnata, e la capacita' di interconnessione eventualmente eccedente la capacita' di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua e' assegnata dalla societa' Gestore del mercato S.p.a., di cui al medesimo art. 5, sulla base di meccanismi da questa definiti e conformi alla disciplina del sistema delle offerte stesse.
10.4 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' rapporti mensili sull'assegnazione della capacita' di interconnessione assegnabile, sullo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 5, nonche' sulle attivita' di cui al precedente art. 8.
10.5 Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con quanto previsto nella presente deliberazione.
10.6 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Milano, 3 agosto 2000
Il presidente: Ranci
 
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