Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 29 agosto 2000
Modificazioni al decreto ministeriale 30 novembre 1999, concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1999, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2000;
Visto l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il quale sono fissati i giorni dell'anno 2000 nei quali e' vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2000, n. 5375, con il quale sono stati integrati i divieti di circolazione per i suddetti veicoli nei giorni 27 e 28 agosto;
Considerati i risultati positivi per la sicurezza e la fluibilita' della circolazione raggiunti a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 23 agosto 2000, n. 5375, ed in particolare a seguito del divieto dalle ore 0,00 alle ore 7,00 del 27 agosto;
Considerato che nell'incontro tenutosi il giorno 23 agosto 2000 tra le amministrazioni e le associazioni degli autotrasportatori interessati, era stato convenuto di valutare l'opportunita' di riprodurre l'estensione del divieto per il primo fine settimana di settembre;
Considerata la particolare intensita' dei volumi di traffico previsti per il giorno 3 settembre dell'anno 2000, in relazione al rientro dai luoghi di villeggiatura al termine del periodo estivo di ferie;
Considerato che, anche per tale giorno, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, conformemente agli obiettivi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, si rende necessario limitare la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 29 agosto 2000, tra le amministrazioni e le associazioni degli autotrasportatori interessate, e' stato confermanto quanto convenuto nell'incontro del 23 agosto in merito all'opportunita' di adottare una serie di iniziative per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale tra le quali quella di diversificare le componenti della circolazione contemporaneamente presenti sulle strade attraverso un provvedimento che imponga una ulteriore limitazione del traffico pesante per il giorno 3 settembre 2000;

Decreta:
Art. 1.
1. I giorni dell'anno 2000, nei quali e' vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, elencati nell'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, gia' integrati con il decreto ministeriale 23 agosto 2000, n. 5375, sono ulteriormente integrati con i seguenti:
dalle ore 0,00 alle ore 7,00 del 3 settembre.
2. Conseguentemente i divieti di circolazione previsti dagli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, sono integrati con i periodi orari contenuti nel comma precedente.
 
Art. 2.
1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 30 novembre 1999 ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3 del citato decreto ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia gia' rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nonche' i veicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna, purche' muniti di idonea certificazione attestante la provenienza.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2000
Il Ministro: Nesi

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2000 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 365
 
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