Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 3 agosto 2000
Criteri e modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eccedenze IRAP realizzate dalle regioni per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; proroga per l'anno 2000 delle disposizioni emanate per il biennio 1998-1999 con il decreto interministeriale 14 luglio 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina di tributi locali;
Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale ha previsto l'istituzione a decorrere dall'anno 1998, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un Fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1;
Visto il comma 4 del predetto art. 42 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Visto l'art. 42, comma 7, del citato decreto legislativo n. 446/1997;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, datato 14 luglio 1998, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' richiamate dal sopra indicato art. 42, comma 4;
Visto, in particolare, l'art. 3, ultimo comma, del predetto decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, il quale ha previsto che le disposizioni in esso contenute regolano la materia limitatamente agli anni 1998 e 1999;
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante norme in materia di federalismo fiscale;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'art. 10 della citata legge n. 133 del 1999;
Tenuto conto che l'art. 13, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e l'art. 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di dover confermare solo per l'anno 2000 i criteri e le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eccedenze IRAP realizzate dalle regioni, per la riassegnazione delle somme necessarie al fondo di compensazione interregionale, gia' fissati dal citato decreto interministeriale del 14 luglio 1998, ad eccezione di quelle previste dall'art. 3, riguardanti disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le quali, a partire dall'anno 2000, ai sensi dell'art. 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, non si da' piu' luogo al recupero delle eccedenze;
Sentita la Conferenza Stato-regioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono prorogate per l'anno 2000 le disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 14 luglio 1998, ad eccezione di quelle previste dall'art. 3, riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le quali, a partire dall'anno 2000, non si da' piu' luogo al recupero delle eccedenze, ai sensi dell'art. 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Roma, 3 agosto 2000
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda Il Ministro delle finanze
Del Turco
 
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