Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 10 agosto 2000, n. 246 |
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Potenziamento delle dotazioni organiche
1. Al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e flessibilita' nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo. 2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unita' di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Per fronteggiare le piu' urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, e' incrementata di 1.301 unita', per un totale complessivo di 32.895 unita', ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unita' di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica. 6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza. 7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita' all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi riservati e' di 37 anni. 8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 e' formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore. 9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilita' orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.. 10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi di istituto): "7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". - Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della legge n. 930/1980, e successive modificazioni (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): "Art. 36. - Per esigenze connesse ai problemi di prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto gia' previsto con le disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali, sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei lavori pubblici per le costruzioni, nonche' dell'attivita' in sede di Comunita' europea o di altri organismi internazionali, possono essere nominati alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unita' da mettere a disposizione permanente di organismi nazionali o comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In corrispondenza di tali posti in soprannumero. vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa". - Si trascrive il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali): "Art. 49. - Nulla e' innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico degli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213,in servizio presso il Ministero. Per compiti di studio attinenti alla prevenzione degli incendi e dei pericoli in genere nell'attuazione tecnica delle iniziative di tutela concernenti i beni culturali e ambientali, puo' essere posto a disposizione del Ministero un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore, da collocarsi fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276/1997, reca: "Ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle strutture territoriali comprese quelle dei comandi provinciali di Biella, Verbano-Cusio Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Vibo Valentia e Crotone". - Il testo dell'art. 36, comma 6 del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge n. 421/1982), come modificato dal decreto legislativo n. 80/1988 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che escrcitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53". - Il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411/1987 come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 233/1993 e' il seguente: "2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta una statura non inferiore a m. 1,65". - Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228 (Regolamento concernente i requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1993, n. 165. - La graduatoria del concorso a centonove posti di ragioniere dell'amministrazione civile dell'interno indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992 e' riportata nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 8 - agosto 1996, pubblicato in data 1o settembre 1997. - Il testo dell'art. 2, comma 9 della legge n. 450/1997 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1998), e' il seguente: "9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della scuola e' determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi". - Il testo dell'art. 39 della legge n. 449/1997 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e, da ultimo dall'art. 20, comma 1, della legge n. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), e' il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutanto su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. La predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avvendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998, ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. (Omissis). 13. Le graduatorie dei concorsi, per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatone siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comuque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita, sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite".
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| Art. 2. (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. 3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali e' conferito nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387. 5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 29/1993 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998, e, da ultimo dal decreto legislativo n. 387/1998 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) e' il seguente: "Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale. 2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. 3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate, 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante la disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti". - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 80/1998 e' il seguente: "Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 19, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'art. 2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216. 5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle Universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le Universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. 8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo. 9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili". - Il testo dell'art. 19, commi 1, 5 e 7 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 e' il seguente: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2 - 4. (Omissis). 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c). 6. (Omissis). 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24. 8 - 12. (Omissis)".
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| Art. 3. (Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali)
1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione puo' essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. E' abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. 2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unita', possono essere nominate piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.. 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge..
Nota all'art. 3: - La legge n. 469/1961, reca: Ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come sostituito dall'art. 11, comma 2, della legge n. 521/1988 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
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| Art. 4. (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)
1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: "essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario". 2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresi' individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilita', le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia. 3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalita' e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.. 4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite e' fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattenimento in servizio nei limiti di cui il presente comma e' disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti: a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto; b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228; c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2. 6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 e' elaborata sulla base di criteri e modalita' fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.. 7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.. 8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed e' loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 7, ultimo comma, primo periodo della legge n. 1570/1941, e successive modificazioni (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), come modificato dalla presente legge: "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali recolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, vedasi nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411/1987 come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 233/1993, vedasi nelle note all'art. 1. - Per il testo del decreto del Ministro dell'interno n. 228/1993, vedasi nelle note all'art. 1.
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| Art. 5. (Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno)
1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.. 2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare la continuita' del servizio obbligatorio, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a prorogare i contratti gia' stipulati ai medesimi costi. La proroga non puo' superare il termine del 31 dicembre 2001. 3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Note all'art. 5: - I testi dell'art. 112, comma 2, e dell'art. 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti: "Art. 112 (Oggetto). - 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato". "Art. 113 (Definizioni). - 3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2: a) (Omissis); b) (Omissis); c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonche' gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;". - Il decreto legislativo n. 155/1997, reca: "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene dei prodotti alimentari". - Il testo dell'art. 3, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 338/1982 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) e' il seguente: "Art. 3 (Attribuzioni). - I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: a - h) (Omissis); i) non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza".
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| Art. 6. (Svolgimento di attivita' sportive)
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attivita' agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attivita' e' disciplinata con decreto del Ministro dell'interno. 2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonche' alle attivita' agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa. 3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno. 4. Al personale di cui al comma 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario. |
| Art. 7. (Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali)
1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonche' dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali e' in corso la procedura di riclassificazione, e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.
Nota all'art. 7: - Si riporta la tabella A) allegata alla legge n. 930/1980 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), recante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi:
"Tabella A
CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI
I Classe: 1) Roma-Fiumicino; 2) Milano-Malpensa (Varese). II Classe: 1) Catania Fontanarossa; 2) Genova; 3) Milano-Linate; 4) Roma-Ciampino; 5) Palermo-Punta Raisi; 6) Torino; 7) Venezia. III Classe: 1) Alghero; 2) Bari-Palese; 3) Bologna-Borgopanigale; 4) Brindisi; 5) Cagliari-Elmas; 6) Lametia Terme; 7) Olbia-Costa Smeralda; 8) Orio al Serio; 9) Napoli; 10) Pescara; 11) Pisa; 12) Reggio Calabria; 13) Rimini; 14) Ronchi dei Legionari; 15) Verona. IV Classe: 1) Falconara; 2) Firenze-Peretola; 3) Forli'; 4) Trapani. V Classe: 1) Crotone; 2) Lampedusa; 3) Pantelleria; 4) Treviso".
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| Art. 8. (Alloggi di servizio)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprieta' pubblica o di proprieta' privata, sulla base dei criteri e con le modalita' indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 21 della legge n. 1570/1941 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 4), e' il seguente: "Art. 21. - Le amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo altresi' a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto. Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilita'". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284 (Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite): "Art. 3 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'art. 1, nonche' agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 17 dicembre 1941, n. 1570".
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| Art. 9. (Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze - direzione centrale del demanio, e' richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni. 2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili. 3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole "per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze". 4. E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 72/1955 (Decentramento di servizi del Ministero delle finanze), e' il seguente: "Art. 4. - All'intendente di finanza e' deferita la competenza a concedere il nulla osta relativo alle spese conseguenti ai contratti, inerenti alla locazione di stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati ed approvati dalle amministrazioni interessate, sino al limite di somma di L. 2.400.000". - Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione) e' il seguente: "Art. 4. - 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma e' fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo". - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 5. - 1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi, necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze".
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| Art. 10. (Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari nei comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile. 2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attivita' di protezione civile e del soccorso istituzionale. 3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari puo' accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni. 4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico e' concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: "Nei casi previsti dai precedenti commi" sono inserite le seguenti: "e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attivita' presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 6. Il personale volontario in attivita' negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi puo', su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unita' di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta e' accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.
Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994, e successive modificazioni, reca: "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile". - Si riporta il testo dell'art. 70 della legge n. 469/1961, e successive modificazioni (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 3), come modificato dalla presente legge: "Art. 70. - Il personale volontario e' tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. In occasione di pubbliche calamita' o catastrofi, il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi localita'. Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni all'anno, in caso di particolari necessita'. Nei casi previsti dai precedenti commi e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attivita' presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato".
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| Art. 11. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario)
1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001. 2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e' fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 98, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 269/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo): "Art. 98 (Straordinario). - 1. Dal 31 dicembre 1987 le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle del personale dei ruoli del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei ruoli sanitario e ginnico sportivo, sono autorizzate, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite di spesa di centoquaranta ore pro-capite. 2. Col medesimo provvedimento e' determinata una ulteriore attribuzione annua di 160.000 ore di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984, per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili".
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| Art. 12. (Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)
1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente. 2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni. 3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneita' psico-fisica, e, a parita' di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianita' maturata come vigile volontario discontinuo.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 41 della legge n. 930/1980 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e' elevato a centosessanta giorni all'anno, per quei comandi provinciali dei Vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente".
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| Art. 13. (Operatori amministrativo-contabili)
1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, gia' operativi o di nuova istituzione, di personale OAC (operatori amministrativo-contabili). |
| Art. 14. (Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta)
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/1997 (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 6. (Accesso alla pensione di anzianita'). - 1. Il diritto alla pensione di anzianita' si consegue secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. In considerazione della specificita' del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione di anzianita' si consegue, altrsi', al raggiungimento della massima anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, cosi' come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998, reca: "Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
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| Art. 15. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
| Art. 16. (Istituzione del fondo a disposizione)
1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" - unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unita' previsionale di base, con esclusione delle spese di personale. 2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unita' previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui e' data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio. 3. La dotazione del fondo e' fissata in lire 6.000 milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002. 4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "e del Corpo della guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448/1998 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 50. - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono disposti i seguenti finanziamenti: a - d) (Omissis); e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000".
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| Art. 17. (Convenzioni)
1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" e del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
| Art. 18. (Servizi a pagamento)
1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. L'entita' degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi e' specificata, per ciascuna delle attivita' elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessita' delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento. 3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 4. L'aggiornamento delle tariffe e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
Note all'art. 18: - Si riportano i testi degli articoli 1, 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, della legge n. 966/1965 (Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento): "Art. 1. - 1. I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche' le prestazioni del centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformita' delle disposizioni della presente legge. Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle amministrazioni dello Stato.". "Art. 2. - Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere: a) (Omissis); b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.". "Art. 3. - Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni: a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il centro studi ed esperienze; b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili; c) soccorsi tecnici comprendenti: 1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti; 2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera; 3) servizi di demolizione: servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione". - Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, reca: "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il seguente: "Art. 8. - In relazione ai versamenti affluiti in tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1 allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza. Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e della protezione civile che effettuino i servizi o le prestazioni di cui al primo comma fuori dei turni ordinari e straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di' cui al primo comma, e la pesa sostenuta per la corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno perequativo pensionabile". - Il testo dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1) e' il seguente: "Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'). - 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di bilancio dell'amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia. 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno effettuato la prestazione. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione. 6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonche' alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari". 7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334". - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), e' il seguente: "Art. 3 (Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'art. 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e' assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I proventi derivanti dall'applicazioni, delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneita' ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati".
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| Art. 19. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, e dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3312): Presentato dal Ministro dell'interno (Napolitano) il 2 giugno 1998. Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 giugno 1998, con pareri delle commissioni 4a, 5a, 6a, 11a, 12a e 13a. Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 7 luglio, 5, 10, 18, 19 e 24 novembre 1998. Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede deliberante, il 1o febbraio 1999. Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede referente, il 3 febbraio 1999. Esaminato in aula il 24 marzo 1999 e approvato il 21 aprile 1999. Camera dei deputati (atto n. 5955): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 aprile 1999 con pareri delle commissioni IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII e Parlamentare questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 15, 22 giugno; 20, 28 ottobre 1999; 16, 23 febbraio; 9 maggio e 13 giugno 2000. Esaminato in aula il 26 giugno 2000 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2000. Senato della Repubblica (atto n. 3312-B): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'11 luglio 2000, con pareri delle commissioni 4a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il 18 luglio 2000. Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede referente, il 18 luglio 2000. Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 18 e 19 luglio 2000. Esaminato in aula e approvato, il 19 luglio 2000. |
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