Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 10 agosto 2000, n. 246
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
Potenziamento delle dotazioni organiche

1. Al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e flessibilita' nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unita' di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per fronteggiare le piu' urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, e' incrementata di 1.301 unita', per un totale complessivo di 32.895 unita', ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unita' di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.
6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.
7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita' all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi riservati e' di 37 anni.
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 e' formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilita' orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.. 10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609
(Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per
l'impiego del personale nei servizi di istituto):
"7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco possono essere destinati allo
svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo
nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della legge
n. 930/1980, e successive modificazioni (Norme sui servizi
antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto
tecnico e amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco):
"Art. 36. - Per esigenze connesse ai problemi di
prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi
calamitosi in relazione a quanto gia' previsto con le
disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali,
sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei
lavori pubblici per le costruzioni, nonche' dell'attivita'
in sede di Comunita' europea o di altri organismi
internazionali, possono essere nominati alla qualifica di
dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda
fuori ruolo fino ad un massimo di tre unita' da mettere a
disposizione permanente di organismi nazionali o
comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
In corrispondenza di tali posti in soprannumero.
vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale
della carriera stessa".
- Si trascrive il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 805/1975 (Organizzazione del
Ministero dei beni culturali e ambientali):
"Art. 49. - Nulla e' innovato nello stato giuridico e
nel trattamento economico degli insegnanti elementari
collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge
2 dicembre 1967, n. 1213,in servizio presso il Ministero.
Per compiti di studio attinenti alla prevenzione degli
incendi e dei pericoli in genere nell'attuazione tecnica
delle iniziative di tutela concernenti i beni culturali e
ambientali, puo' essere posto a disposizione del Ministero
un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, da
collocarsi fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 276/1997, reca: "Ripartizione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle
strutture territoriali comprese quelle dei comandi
provinciali di Biella, Verbano-Cusio Ossola, Lecco, Lodi,
Rimini, Prato, Vibo Valentia e Crotone".
- Il testo dell'art. 36, comma 6 del decreto
legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
norma dell'art. 2 della legge n. 421/1982), come modificato
dal decreto legislativo n. 80/1988 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che escrcitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".
- Il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411/1987 come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 233/1993 e' il seguente:
"2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta
una statura non inferiore a m. 1,65".
- Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993,
n. 228 (Regolamento concernente i requisiti psicofisici ed
attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area
operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
16 luglio 1993, n. 165.
- La graduatoria del concorso a centonove posti di
ragioniere dell'amministrazione civile dell'interno indetto
con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992 e'
riportata nel bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno n. 8 - agosto 1996, pubblicato in
data 1o settembre 1997.
- Il testo dell'art. 2, comma 9 della legge n. 450/1997
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1998), e' il
seguente:
"9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000
relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente
del comparto dei Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della
scuola e' determinata, rispettivamente, in lire 345
miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi".
- Il testo dell'art. 39 della legge n. 449/1997 (Misure
di stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dall'art. 22, comma 1, della legge n. 448/1998 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e,
da ultimo dall'art. 20, comma 1, della legge n. 488/1999
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), e' il
seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutanto su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello
in servizio al 31 dicembre 1997 fermi restando gli
obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. La predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avvendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998, ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi, per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatone siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comuque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita, sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite".



 
Art. 2.
(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo.
3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali e' conferito nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.
5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n.
29/1993 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1),
come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998, e, da
ultimo dal decreto legislativo n. 387/1998 (Ulteriori
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80) e' il seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due
fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del
trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto
dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di
dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in
sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti
generali in servizio alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i
dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai
sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni,
senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21,
comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in
servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la
necessaria specificita' tecnica. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' di elezione del componente del
comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il
regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di
carattere finanziario, per la gestione del personale
dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune
forme di collegamento con le altre amministrazioni
interessate,
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una
banca dati informatica contenente i dati curricolari e
professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere
la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi
fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e
locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione
europea".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante la
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti".
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n.
29/1993, come modificato dall'art. 16 del decreto
legislativo n. 80/1998 e' il seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 3,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 19, con
contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dal comma 4 dell'art. 2, la retribuzione e'
determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in
caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento
economico del restante personale dirigente civile e
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto
dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del
comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi
trattamenti economici complessivi e degli incrementi
comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e
secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della
legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle Universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
Universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
Universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
di progetti e programmi dell'Unione europea e
internazionale. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi
precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di
ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al
comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantita' di risorse disponibili".
- Il testo dell'art. 19, commi 1, 5 e 7 del decreto
legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto
legislativo n. 80/1998 e dal decreto legislativo n.
387/1998 e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103
del codice civile.
2 - 4. (Omissis).
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. (Omissis).
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8 - 12. (Omissis)".



 
Art. 3.
(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali)

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione puo' essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. E' abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unita', possono essere nominate piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati..
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge..



Nota all'art. 3:
- La legge n. 469/1961, reca: Ordinamento dei servizi
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
giuridico e trattamento economico del personale dei
sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, come sostituito dall'art. 11, comma
2, della legge n. 521/1988 (Misure di potenziamento delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco).



 
Art. 4.
(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: "essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario".
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresi' individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilita', le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.
3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalita' e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno..
4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite e' fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattenimento in servizio nei limiti di cui il presente comma e' disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;
b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;
c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 e' elaborata sulla base di criteri e modalita' fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire..
7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno..
8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed e' loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva..
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 7, ultimo comma, primo
periodo della legge n. 1570/1941, e successive
modificazioni (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi
antincendi), come modificato dalla presente legge:
"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi',
autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari
ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla
chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e
che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle
competenti autorita' militari; con regolamento adottato dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti
necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile
volontario ausiliario".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
recolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
- Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni, vedasi nelle note
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411/1987 come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 233/1993, vedasi nelle note
all'art. 1.
- Per il testo del decreto del Ministro dell'interno n.
228/1993, vedasi nelle note all'art. 1.



 
Art. 5. (Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero
dell'interno)

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio..
2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare la continuita' del servizio obbligatorio, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a prorogare i contratti gia' stipulati ai medesimi costi. La proroga non puo' superare il termine del 31 dicembre 2001.
3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.



Note all'art. 5:
- I testi dell'art. 112, comma 2, e dell'art. 113,
comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti:
"Art. 112 (Oggetto). - 2. Restano esclusi dalla
disciplina del presente capo le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti le competenze sanitarie e
medico-legali delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del
Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato".
"Art. 113 (Definizioni). - 3. In particolare, attengono
alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari,
ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a
una alimentazione particolare, nonche' gli alimenti di
origine animale e i loro sottoprodotti;".
- Il decreto legislativo n. 155/1997, reca: "Attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene
dei prodotti alimentari".
- Il testo dell'art. 3, lettera i), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 338/1982 (Ordinamento dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) e'
il seguente:
"Art. 3 (Attribuzioni). - I sanitari della Polizia di
Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera
z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti
attribuzioni:
a - h) (Omissis);
i) non possono esercitare l'attivita'
libero-professionale nei confronti degli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza".



 
Art. 6.
(Svolgimento di attivita' sportive)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attivita' agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attivita' e' disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.
2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonche' alle attivita' agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.
3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.
4. Al personale di cui al comma 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.
 
Art. 7.
(Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali)

1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonche' dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali e' in corso la procedura di riclassificazione, e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.



Nota all'art. 7:
- Si riporta la tabella A) allegata alla legge n.
930/1980 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1),
recante la classificazione degli aeroporti nazionali ai
fini del servizio antincendi:

"Tabella A

CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL
SERVIZIO ANTINCENDI

I Classe:
1) Roma-Fiumicino;
2) Milano-Malpensa (Varese).
II Classe:
1) Catania Fontanarossa;
2) Genova;
3) Milano-Linate;
4) Roma-Ciampino;
5) Palermo-Punta Raisi;
6) Torino;
7) Venezia.
III Classe:
1) Alghero;
2) Bari-Palese;
3) Bologna-Borgopanigale;
4) Brindisi;
5) Cagliari-Elmas;
6) Lametia Terme;
7) Olbia-Costa Smeralda;
8) Orio al Serio;
9) Napoli;
10) Pescara;
11) Pisa;
12) Reggio Calabria;
13) Rimini;
14) Ronchi dei Legionari;
15) Verona.
IV Classe:
1) Falconara;
2) Firenze-Peretola;
3) Forli';
4) Trapani.
V Classe:
1) Crotone;
2) Lampedusa;
3) Pantelleria;
4) Treviso".



 
Art. 8.
(Alloggi di servizio)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprieta' pubblica o di proprieta' privata, sulla base dei criteri e con le modalita' indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 1570/1941 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 4), e' il seguente:
"Art. 21. - Le amministrazioni provinciali sono tenute
a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli
altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi
gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo
altresi' a loro carico le relative spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per
gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le
amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli
alloggi di servizio, previo pagamento della relativa
corrisposta di affitto.
Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei
lavori pubblici, determina le caratteristiche dei
fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove
costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo
la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la
dichiarazione di pubblica utilita'".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284
(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici
periferici del Ministero dell'interno nelle province
recentemente istituite):
"Art. 3 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Ai comandanti delle sedi
provinciali indicate nell'art. 1, nonche' agli ispettori
regionali, si applicano le disposizioni dell'art. 21 della
legge 17 dicembre 1941, n. 1570".



 
Art. 9. (Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze - direzione centrale del demanio, e' richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.
2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili.
3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole "per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze".
4. E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 72/1955 (Decentramento di servizi del
Ministero delle finanze), e' il seguente:
"Art. 4. - All'intendente di finanza e' deferita la
competenza a concedere il nulla osta relativo alle spese
conseguenti ai contratti, inerenti alla locazione di
stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati
ed approvati dalle amministrazioni interessate, sino al
limite di somma di L. 2.400.000".
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative in materia di
interventi concernenti la pubblica amministrazione) e' il
seguente:
"Art. 4. - 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee
deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili
del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi
ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui
vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la
somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme
accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro
studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei Vigili
del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono
essere versate presso la competente sezione di tesoreria
provinciale con imputazione in uno speciale capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o
diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui
al presente comma e' fissato in lire 40.000 milioni. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con decreto
da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e
sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti,
i criteri per l'impiego del fondo".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609 (per l'argomento vedasi nelle note all'art.
1), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. - 1. Con regolamento, da adottarsi a norma
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le norme di
amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche
in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato,
allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e
accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e
per la prestazione dei servizi, necessari a garantire la
permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico
urgente in previsione di possibili emergenze".



 
Art. 10.
(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari nei comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.
2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attivita' di protezione civile e del soccorso istituzionale.
3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari puo' accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.
4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico e' concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: "Nei casi previsti dai precedenti commi" sono inserite le seguenti: "e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attivita' presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
6. Il personale volontario in attivita' negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi puo', su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unita' di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta e' accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.



Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
613/1994, e successive modificazioni, reca: "Regolamento
recante norme concernenti la partecipazione delle
associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione
civile".
- Si riporta il testo dell'art. 70 della legge n.
469/1961, e successive modificazioni (per l'argomento
vedasi nelle note all'art. 3), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 70. - Il personale volontario e' tenuto a
frequentare periodici corsi di addestramento secondo i
programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
In occasione di pubbliche calamita' o catastrofi, il
personale volontario puo' essere richiamato in servizio
temporaneo e destinato in qualsiasi localita'.
Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato
in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni
all'anno, in caso di particolari necessita'.
Nei casi previsti dai precedenti commi e per lo
svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal
personale volontario in attivita' presso gli appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli
altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare
disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere
conservato il posto occupato".



 
Art. 11.
(Disposizioni in materia di lavoro straordinario)

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.
2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e' fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 98, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 269/1987 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il
comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo):
"Art. 98 (Straordinario). - 1. Dal 31 dicembre 1987 le
prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ivi comprese quelle del personale dei
ruoli del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei
ruoli sanitario e ginnico sportivo, sono autorizzate,
annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite
di spesa di centoquaranta ore pro-capite.
2. Col medesimo provvedimento e' determinata una
ulteriore attribuzione annua di 160.000 ore di lavoro
straordinario, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984, per
fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed
indilazionabili".



 
Art. 12.
(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.
2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni.
3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneita' psico-fisica, e, a parita' di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianita' maturata come vigile volontario discontinuo.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 41 della legge n. 930/1980 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'art.
14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e' elevato a
centosessanta giorni all'anno, per quei comandi provinciali
dei Vigili del fuoco nei quali il personale volontario
disponibile sia numericamente insufficiente".



 
Art. 13.
(Operatori amministrativo-contabili)

1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, gia' operativi o di nuova istituzione, di personale OAC (operatori amministrativo-contabili).
 
Art. 14.
(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento
e di Bolzano e della Valle d'Aosta)

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 165/1997 (Attuazione delle deleghe conferite
dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al
regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici
del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 6. (Accesso alla pensione di anzianita'). - 1. Il
diritto alla pensione di anzianita' si consegue secondo le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. In considerazione della specificita' del rapporto di
impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione
di anzianita' si consegue, altrsi', al raggiungimento della
massima anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti
di appartenenza, cosi' come modificata in ragione
dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni
percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed
in corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata nella
tabella B allegata al presente decreto".
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998, reca: "Programmazione
dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei pubblici
dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449".



 
Art. 15. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 16.
(Istituzione del fondo a disposizione)

1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" - unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unita' previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.
2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unita' previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui e' data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.
3. La dotazione del fondo e' fissata in lire 6.000 milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002.
4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "e del Corpo della guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1, lettera
e), della legge n. 448/1998 (per l'argomento vedasi nelle
note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"Art. 50. - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione sono disposti i seguenti
finanziamenti:
a - d) (Omissis);
e) per la prosecuzione del programma di
ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di
lire 67,1 miliardi dall'anno 2000".



 
Art. 17.
(Convenzioni)

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" e del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 18.
(Servizi a pagamento)

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'entita' degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi e' specificata, per ciascuna delle attivita' elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessita' delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.
3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. L'aggiornamento delle tariffe e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.



Note all'art. 18:
- Si riportano i testi degli articoli 1, 2, primo
comma, lettera b), e 3, primo comma, della legge n.
966/1965 (Disciplina delle tariffe, delle modalita' di
pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento):
"Art. 1. - 1. I servizi di soccorso tecnico, quando non
vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e
le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della
prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b),
della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge
13 maggio 1961, n. 469, nonche' le prestazioni del centro
studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono
effettuati a pagamento, in conformita' delle disposizioni
della presente legge.
Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste
dalle amministrazioni dello Stato.".
"Art. 2. - Gli enti ed i privati sono tenuti a
richiedere:
a) (Omissis);
b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico
spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita'
delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti
provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di
pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.".
"Art. 3. - Possono essere effettuate, a richiesta di
enti e di privati, le seguenti prestazioni:
a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso
il centro studi ed esperienze;
b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori,
natanti, depositi, magazzini e simili;
c) soccorsi tecnici comprendenti:
1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di
natanti;
2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento
di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e
cisterne, vasche, eccetera;
3) servizi di demolizione: servizi di sgombro dopo
lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri
sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza,
nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che
l'amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di
servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con
l'impiego di mezzi in dotazione".
- Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio
1982, reca: "Modificazioni del decreto ministeriale
27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 734/1973
(Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili
dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il
seguente:
"Art. 8. - In relazione ai versamenti affluiti in
tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi
della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e
prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro per il
tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura
del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1
allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza
dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da
effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di
assistenza.
Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello
di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e
della protezione civile che effettuino i servizi o le
prestazioni di cui al primo comma fuori dei turni ordinari
e straordinari possono essere corrisposti compensi per
lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti
dalle vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua
non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei
proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di'
cui al primo comma, e la pesa sostenuta per la
corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno
perequativo pensionabile".
- Il testo dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 1) e' il seguente:
"Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
- 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche'
una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite
con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere
dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita'
pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole
amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi'
ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha
operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
nelle disponibilita' di bilancio dell'amministrazione. Tali
quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La rimanente somma costituisce
economia di bilancio. La presente disposizione non si
applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
di collaborazione sono diretti a finanziare interventi,
servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa
ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra
disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni
pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da
parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla
corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa
definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della
gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese
di parte corrente, sia in termini di competenza che di
cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2
per cento. La meta' degli importi costituisce economia di
bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla
contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni
culturali e ambientali l'importo che costituisce economia
di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota
accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo
e' destinato ad incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttivita' del personale e le
retribuzioni di risultato del personale dirigente della
medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di
cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle
unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento), nonche' alle spese, specificamente
afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui
alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi
internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Bilancio e affari finanziari".
7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334".
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 609 (per l'argomento vedasi nelle note
all'art. 1), e' il seguente:
"Art. 3 (Servizi di vigilanza e di formazione
tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. In attuazione delle disposizioni
dettate dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di
cui all'art. 23, comma 1, e a quelle relative alla
formazione del personale di cui all'art. 12 del predetto
decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e
didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine,
le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del
personale addetto alla prevenzione, all'intervento
antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle
elencate nel decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale
30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e
di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e'
assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo
determinato in base ad apposite tariffe stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse
modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di
variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
2. I proventi derivanti dall'applicazioni, delle
tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare
il Fondo per la produttivita' collettiva ed il
miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo
superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di
idoneita' ai lavoratori designati dai datori di lavoro di
cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno
partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e
privati".



 
Art. 19.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, e dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3312):
Presentato dal Ministro dell'interno (Napolitano) il 2
giugno 1998.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 18 giugno 1998, con pareri delle
commissioni 4a, 5a, 6a, 11a, 12a e 13a.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 7
luglio, 5, 10, 18, 19 e 24 novembre 1998.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede
deliberante, il 1o febbraio 1999.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede
referente, il 3 febbraio 1999.
Esaminato in aula il 24 marzo 1999 e approvato il 21
aprile 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5955):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 30 aprile 1999 con pareri delle
commissioni IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII e Parlamentare
questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 15, 22 giugno; 20, 28
ottobre 1999; 16, 23 febbraio; 9 maggio e 13 giugno 2000.
Esaminato in aula il 26 giugno 2000 e approvato, con
modificazioni, il 5 luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3312-B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, l'11 luglio 2000, con pareri delle
commissioni 4a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il
18 luglio 2000.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede
referente, il 18 luglio 2000.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
18 e 19 luglio 2000.
Esaminato in aula e approvato, il 19 luglio 2000.
 
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