Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 14 agosto 2000, n. 247
Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.
2. Le disponibilita' finanziarie iscritte alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unita' previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001.
3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unita' previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione gia' iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio e' mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilita' pubblica. La predetta somma e' immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalita' di cui al comma 2.
4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7073):
Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (De
Mauro) il 12 giugno 2000.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 16 giugno 2000 con
pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalla VII commissione il 20 e 27 giugno 2000.
Nuovamente assegnato alla VII commissione, in sede
redigente, il 12 luglio 2000.
Esaminato dalla VII commissione il 12 e 13 luglio 2000.
Esaminato ed approvato in aula il 19 luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto 4743):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 20 luglio 2000 con
pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il
25 luglio 2000.
Esaminato ed approvato in aula il 26 luglio 2000.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidehte della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 10 marzo
2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione), e' il seguente:
"13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire
60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.



 
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