Gazzetta n. 207 del 5 settembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 10 agosto 2000, n. 249
Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo britannico, nella misura di L. 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la Federal Reserve Bank di New York.
 
Art. 2.
1. Il contributo italiano sara' utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della liberta', di beni di proprieta' o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di poverta'.
2. In via sussidiaria, il contributo sara' destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunita' piu' duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.
3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonche' all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvedera' l'Unione delle comunita' ebraiche italiane.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 12.000.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5549):
Presentato dal Ministro del tesoro (Ciampi) il 12
gennaio 1999.
Assegnato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 26 gennaio 1999, con pareri delle
commissioni III e V.
Esaminato dalla I commissione il 14 ottobre 1999, il 20
gennaio 2000 ed il 2 febbraio 2000.
Relazione scritta annunciata il 15 febbraio 2000 (atto
n. 5549/A- relatore on. Moroni).
Esaminato in aula il 18 febbraio 2000, il 15 marzo 2000
e approvato il 16 marzo 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4538):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 23 marzo 2000, con pareri delle
commissioni 3a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione il 18 luglio 2000 e
approvato il 20 luglio 2000.
 
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