Gazzetta n. 207 del 5 settembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 21 luglio 2000, n. 205
Ripubblicazione del testo della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante: "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 16 luglio 2000)

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, corredato delle relative note, previste dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
(Disposizioni sul processo amministrativo)

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni".
2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, e' adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso".
3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo' altresi' essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori gia' acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione puo', tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata. Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado".
4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole: "entro due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto
all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai
controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi
all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
l'impugnativa di cui dall'art. 25, comma 5, della legge
7 agosto 1990, n. 241, puo' essere proposta con istanza
presentata al presidente e depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa
con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e
con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del
ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del
tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni
dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere
depositata copia del provvedimento impugnato, ove non
depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o
comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il
ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento
impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre
l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti e i
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene
utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento
impugnato, nonche' degli atti e dei documenti in base ai
quali l'atto e' stato emanato, deve darsi comunicazione
alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento,
il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato,
ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti
e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di
adottare nei confronti di soggetti diversi
dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui
ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso,
qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere
anticipata dalla parte che ha proposto istanza per
l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul
ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con
ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino
effetti irreversibili il giudice amministrativo puo'
altresi' disporre la prestazione di una cauzione, anche
mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il
diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
della misura cautelare non puo' essere subordinata a
cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona, quali il diritto alla salute,
alla integrita' dell'ambiente, ovvero ad altri beni di
primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare
motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato,
ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a
una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I
difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio,
ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in
caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio il ricorrente puo', contestualmente alla domanda
cautelare o con separata istanza notificata alle
controparti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il
presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza
di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla
pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare e'
sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le
predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
cautelare e in caso di domanda di sospensione della
sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il
tribunale amministrativo regionale, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove
ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti
costituite, puo' definire il giudizio nel merito a norma
dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo
regionale dispone l'integrazione del contraddittorio .e
fissa contestualmente la data della successiva trattazione
del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o
l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale
di accoglimento della richiesta cautelare comporta
priorita' nella fissazione della data di trattazione del
ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure
cautelari concesse e la riproposizione della domanda
cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia
adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
tribunale amministrativo regionale le opportune
disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo
regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma,
numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove
occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative
concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal
comma quarto e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 44 (Art. 36 del del testo unico 17 agosto
1907, n. 638; art. 12 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 2840). - Se la sezione, a cui e' stato rimesso il
ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare e'
incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o
provvedimento impugnato sono in contraddizione coi
documenti, puo' richiedere all'amministrazione interessata
nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare
all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni,
autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre
determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica.
Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato puo'
inoltre ordinre qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi
determinati dal regolamento di procedura.
La decisione sui mezzi istruttori, compresa la
consulenza tecnica, e' adottata dal presidente della
sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal
collegio mediante ordinanza con la quale e' contestualmente
fissata la data della successiva udienza di trattazione del
ricorso".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 23. - La discussione del ricorso deve essere
richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da
altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi
entro il termine massimo di due anni dal deposito del
ricorso.
Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di
cui al primo comma dell'art. 22, fissa con decreto
l'udienza per la discussione del ricorso.
Il decreto di fissazione e' notificato, a cura
dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima
dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che
si siano costituite in giudizio.
Le parti possono produrre documenti fino a venti
giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e
presentare memorie fino a dieci giorni.
Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti
istruttori.
L'istanza di fissazione d'udienza deve essere
rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo
l'esecuzione dell'istruttoria.
Se entro il termine per la fissazione dell'udienza
l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in
modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale
amministrativo regionale da' atto della cessata materia del
contendere e provvede sulle spese.
I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle
parti prima che il giudizio sia definito con sentenza
passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi
senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al
fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo' altresi'
essere disposta dal presidente della sezione, anche su
istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti
e mezzi istruttori gia' acquisiti dal giudice di primo
grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione
della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del
provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di
copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione puo', tuttavia,
autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e
atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi,
predisposta a cura della segreteria su istanza motivata
dalla parte interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a
ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la
segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta
interposizione di appello e richiede la trasmissione del
fascicolo di primo grado".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la
procedura dinanzi alle sezioni giuridiche del Cosiglio di
Stato):
"Art. 38. - La domanda di intervento e' notificata
alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed
all'autorita' che ha emanato l'atto impugnato, e deve
essere depositato in segreteria entro dieci giorni
successivi a quello della notificazione".



 
Art. 2.
(Ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' inserito il seguente:
"Art. 21-bis. - 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso e' deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione e' appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorche' in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2".
 
Art. 3.
(Disposizioni generali
sul processo cautelare)

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dai seguenti:
"Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo puo' altresi' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrita' dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare. L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorita' nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato".
2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, e' ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria".
3. Per l'impugnazione delle ordinanze gia' emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che cio' non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica puo' essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione e' disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.



Note all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente
legge, si veda la nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato):
"Art. 27 (Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638; articoli 5 e 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n.
2840; art. 71 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n.
2161). - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
decide pronunciando anche in merito:
1) dei sequestri di temporalita', dei
provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle
podesta' civili ed ecclesiastiche, e degli atti
provvisionali di sicurezza generale relativi a questa
materia;
2) dei ricorsi per contestazioni fra comuni di
diverse province per l'applicazione della tassa istituita
dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;
3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di
comuni o di province;
4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento
dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi,
in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei
Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto
civile o politico;
5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade,
le quali tocchino il territorio di piu' province;
6) dei ricorsi contro il diniego
dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali
giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica
amministrazione;
7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per
leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse province
del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle
Consulte di Stato;
8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal
prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso
dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, testo
unico 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione della
proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli
interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con
quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;
9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere
idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle
province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo
Stato nell'interesse generale;
10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa
per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo
Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati,
nonche' in materia di consorzi per opere di bonifica della
stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma primo e
secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;
11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle
strade provinciali e comunali;
12) dei ricorsi contro provvedimenti della
pubblica amministrazione in merito ad opere di privato
interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno
alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione
dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;
13) dei ricorsi contro i provvedimenti del
prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura,
ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e
provinciali;
14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia
di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;
15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal
prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'art. 378
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori
pubblici, relativi ad opere pubbliche delle province e
dello Stato, eccettuati quelli indicati nella seconda parte
della lettera b) dell'art. 70 del regio decreto-legge 9
ottobre 1919, n. 2161;
16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate
dalle giunte provinciali amministrative in sede
giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse esercitano
giurisdizione anche nel merito;
17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie,
che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite
alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il
merito.
Nulla e' innovato, anche per le materie prevedute in
questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per
quanto riguarda la competenza giudiziaria".
- Si riporta il testo dell'art. 28 della citata
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 28. - Contro le sentenze dei tribunali
amministrativi e' ammesso ricorso per revocazione, nei
casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli numeri
395 e 396 del codice di procedura civile. Contro le
sentenze medesime e' ammesso, altresi', ricorso al
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre
nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta
notificazione, osservato il disposto dell'art. 330 del
codice di procedura civile.
Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi
regionali di cui all'art. 21, commi settimo e seguenti, e'
ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero
di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito
dell'ordinanza stessa nella segreteria.
Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di
merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel
decidere in secondo grado, ha competenza di merito o
esclusiva.
In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di
appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di
cognizione e di decisione del giudice di primo grado".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
(Semplificazione dei procedimenti su materia di ricorsi
amministrativi):
"Art. 8 (Ricorso). - Contro gli atti amministrativi,
definitivi e' ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica per motivi di legittimita' da parte di chi
vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale non e' ammesso il ricorso straordinario da
parte dello stesso interessato".



 
Art. 4.
(Disposizioni particolari sul processo
in determinate materie)

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche' quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita' amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul buon esito del
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata".
2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e
le province, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e
alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a
responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico
locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla
natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati".
- Il testo dell'art. 19 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), e abrogato dalla presente legge era il
seguente:
"Art. 19 (Norme sul processo amministrativo). - 1.
Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali
ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti
relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa
connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi
comprese le procedure di occupazione ed espropriazione
delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo.
2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda di sospensione, puo' definire
immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in
forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano
davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.
3. Tutti i termini processuali sono ridotti della
meta' ed il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro
sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria.
4. Nel caso di concessione del provvedimento
cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa
deve essere celebrata entro sessanta giorni.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle
spese del processo cautelare.
6. La parte interessata ha facolta' di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale
amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del
dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere
proposti entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica
l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034".
- Il testo del comma 27 dell'art. 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), abrogato dalla
presente legge, era il seguente:
"27. Il tribunale amministrativo regionale del
Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione
di provvedimenti dell'Autorita', puo' definire
immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in
forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano
davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini
processuali sono ridotti della meta' ed il dispositivo
della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di
concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di
discussione del merito della causa deve essere celebrata
entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il
giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente
sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate
hanno facolta' di proporre appello contro la sentenza
pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del
Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con
riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in
caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative
concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal
comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".



 
Art. 5.
(Giudice unico delle pensioni)

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio e' dichiarato estinto.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 420 del codice di
procedura civile:
"Art. 420 (Udienza di discussione della causa). -
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il
giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione personale
delle parti, senza giustificato motivo, costituisce
comportamento valutabile dal giudice ai fini della
decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi,
modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia'
formulate previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia [c.p.c. 84]. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da
parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini della
decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo
esecutivo [c.p.c. 474].
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene
la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio,
il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia
sentenza anche non definitiva dando lettura del
dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia'
proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano
potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro
immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,
non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non
superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per
il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di
prova, a norma del quinto comma, la controparte puo'
dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in
relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine
perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma
del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i
nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede
alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella
stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da
tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli
102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
dell'art. 415. Il termine massimo entro il quale deve
tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria
memoria a norma dell'art. 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate".
- Si riporta il testo dell'art. 421 del codice di
procedura civile:
"Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il
giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita'
degli atti e dei documenti che possono essere sanate
assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali
diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi
momento l'ammissione di ogni mezzo di prova [c.p.c. 191,
244], anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile,
ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta
di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle
associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la
disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di
lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei
fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame
dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare
la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti
della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di
testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui sia vietato a
norma dell'art. 247".
- Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di
procedura civile:
"Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza
il giudice, esaurita la discussione orale e udite le
conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui
definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta
delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a
dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando
la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine suddetto, per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve
determinare, oltre gli interessi nella misura legale,
il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno
della maturazione del diritto".
- Si riporta il testo dell'art. 430 del codice di
procedura civile:
"Art. 430 (Deposito della sentenza). La sentenza
deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni
dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata
comunicazione alle parti".
- Si riporta il testo dell'art. 431 del codice di
procedura civile:
"Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le
sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore
per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono
provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia
del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito
della sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza
non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla
stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno
[c.p.c. 351].
La sospensione disposta a norma del comma precedente
puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione
provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500
mila.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono
soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza
non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in
parte quando ricorrono gravi motivi".



 
Art. 6.
(Disposizioni in materia di giurisdizione)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
 
Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
-"Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi"";
b) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa";
c) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio.
4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi".



Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca:
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: "Norme
per la concorrenza e la regolarizzazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita'".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
n. 1034/1971:
"Art. 5. - Sono devoluti alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del
tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'art.
3 (2/a).
Resta salva la giurisdizione dell'autorita'
giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle dei
tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore
delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli
articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n.
1775".
----------
(2/a) Comma cosi' modificato dall'art. 33, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(si segnala che le parole "o di servizi" erano gia'
state soppresse dal decreto legislativo n. 80/1998).
- Per il testo dell'art. 27 del regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, si veda la nota all'art. 3.
- Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, reca:
"Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della
citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato alla
presente legge:
"Art. 7. - Il tribunale amministrativo regionale
esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti
dall'art. 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in
quelli previsti dall'art. 1 del testo unico 26 giugno 1924,
n. 1058.
Il tribunale amministrativo regionale esercita
giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'art. 29 del
testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti
dall'art. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e
successive modificazioni, nonche' nelle materie di cui
all'art. 5, primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e
agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Restano riservate all'autorita' giudiziaria
ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e
la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti
della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione
dell'incidente di falso.
Il tribunale amministrativo regionale giudica anche
in merito nei casi previsti dall'art. 29, numeri 2), 3),
4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054".
- Il testo dell'art. 13 della legge 19 febbraio
1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee legge comunitaria), abrogato dalla presente legge,
era il seguente:
"Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario in
materia di appalti e forniture). - 1. I soggetti che hanno
subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione
del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di
lavori o di forniture o delle relative norme interne di
recepimento possono chiedere all'amministrazione
aggiudicatrice il risarcimento del danno.
2. La domanda di risarcimento e' proponibile dinanzi
al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento
dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire
"per memoria" nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione
della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto
nel medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".



 
Art. 8.
(Giurisdizione esclusiva)

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione e' competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile.
3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando cio' non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.
4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.



Note all'art. 8:
- Il capo I del titolo I del libro IV, del codice di
procedura civile reca: "Del procedimento d'ingiunzione".
- Si riporta il testo dell'art. 186-bis del codice
di procedura civile:
"Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme
non contestate). - Su istanza di parte il giudice
istruttore puo' disporre, fino al momento della
precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme
non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva
la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle
ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e
secondo comma, e 178, primo comma".
- Si riporta il testo dell'art. 186-ter del codice
di procedura civile:
"Art. 186-ter (Istanza di ingiunzione). - Fino al
momento della precisazione delle conclusioni, quando
ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma,
numero 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte
puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del
processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di
pagamento o di consegna.
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti
dall'art. 641, ultimo comma, ed e' dichiarata
provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di
cui all'art. 642, nonche', ove la controparte non sia
rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma.
La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai disposta
ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata
prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso
contro l'atto pubblico.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle
ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo
comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne
sia gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi
dell'art. 653, primo comma.
Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione
e' contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e
per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve
altresi' contenere l'espresso avvertimento che, ove la
parte non si costituisca entro il termine di venti giorni
dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'art. 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo
per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".



 
Art. 9.
(Decisioni in forma semplificata
e perenzione dei ricorsi ultradecennali)

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adi'to entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali".
2. A cura della segreteria e' notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente:
"Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato".



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della
citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. - Il tribunale amministrativo regionale,
ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo
dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso e'
infondato, lo rigetta con sentenza.
Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza,
annulla l'atto e rimette l'affare all'autorita' competente.
Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte
l'atto impugnato, e quando e' investita di giurisdizione di
merito, puo' anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi
gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa.
Il tribunale amministrativo regionale nella materia
relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva
e di merito puo' condannare l'amministrazione al pagamento
delle somme di cui risulti debitrice.
Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il tribunale
amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono
con sentenza succintamente motivata. La motivazione della
sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se
del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando
le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata e' assunta, nel
rispetto della completezza del contraddittorio, nella
camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza
cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame
istruttorio previsto dal secondo comma dell'art. 44 del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette
alle medesime forme di impugnazione previste per le
sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia
del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione
sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione
competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto
e' depositato in segreteria, che ne da' formale
comunicazione alle parti costituite.
Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione
al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e
depositato presso la segreteria del giudice adi'to entro
dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni
successivi il collegio decide sulla opposizione in camera
di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta,
con ordinanza che, in caso di accoglimento
dell'opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel
ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a
carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio
nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di
compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in
segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo'
essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello
procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta'
tutti i termini processuali".
- Per il testo dell'art. 44 del citato regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, si veda in note all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 della
citata legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 31. Il resistente o qualsiasi interveniente
nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale
possono eccepire l'incompetenza per territorio del
tribunale adi'to indicando quello competente e chiedendo
che la relativa questione sia preventivamente decisa dal
Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non e'
rilevabile d'ufficio.
L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza,
entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio.
Puo' essere proposta successivamente quando l'incompetenza
territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti
da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che
propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso
l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli
atti.
L'istanza non e' piu' ammessa quando il ricorso sia
passato in decisione.
L'istanza di regolamento di competenza si propone
con ricorso notificato a tutte le parti in causa che non vi
abbiano aderito.
Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione
del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il
presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio
degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne da'
notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo
stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
Negli altri casi il presidente fissa immediatamente
la camera di consiglio per la sommaria delibazione del
regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio,
sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione
semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di
competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di
giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano
immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.
Le parti alle quali e' notificato il ricorso per
regolamento di competenza possono, nei venti giorni
successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di
Stato memorie e documenti.
Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in
camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che
ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva
alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza
e' vincolante per i tribunali amministrativi regionali.
L'incompetenza per territorio non costituisce motivo
di impugnazione della decisione emessa dal tribunale
amministrativo regionale.
Quando l'istanza per il regolamento di competenza
venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese
colui che ha presentato l'istanza.
Quando l'istanza di regolamento di competenza sia
accolta, il ricorrente puo' riproporre l'istanza al
tribunale territorialmente competente entro trenta giorni
dalla notifica della decisione di accoglimento".



 
Art. 10.
(Esecuzione di sentenze non sospese
dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti)

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' aggiunto il seguente comma:
"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. E' abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della citata
legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. - Le sentenze dei tribunali amministrativi
regionali sono esecutive.
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non
sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di
parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa
derivare un danno grave e irreparabile, puo' disporre, con
ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la
esecuzione sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato
provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del
ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in
camera di consiglio, ove ne facciano richiesta
Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal
Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al
giudicato di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni".
- Per il testo dell'art. 27 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, si veda la nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 105 del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, come modificato della
presente legge.
"Art. 105. - Quando in prima istanza la competente
sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su
questioni di carattere pregiudiziale, su queste
esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni
riunite".



 
Art. 11.
(Rinvio delle controversie al tribunale
amministrativo regionale)

1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 35 della citata
legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:
"Art. 35. - Se il Consiglio di Stato accoglie il
ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della
decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e
rinvia la controversia al tribunale amministrativo
regionale.
Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di
Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale
il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la
propria incompetenza.
In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide
sulla controversia.
In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi
al tribunale amministrativo regionale, con fissazione
d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta
giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si
dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti,
documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza".



 
Art. 12.
(Mezzi per l'effettuazione delle notifiche)

Il presidente del tribunale puo' disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 151 del codice di
procedura civile.
"Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal
giudice) - Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio,
con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all'atto, che la
notificazione sia eseguita in modo diverso da quello
stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma
collazionato [c.c. 2706] con avviso di ricevimento quando
lo consigliano circostanze particolari o esigenze di
maggiore celerita'".



 
Art. 13.
(Obbligo di permanenza nella sede
di nomina per i presidenti di sezione
del Consiglio di Stato e per i presidenti dei
tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
"La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non e' consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina puo' non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 27
aprile 1982, n. 186 (ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali), come modificato dalla presente legge.
"Art. 21 (Nomina a presidente di sezione del
Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale
amministrativo regionale). - I consiglieri di Stato e i
consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al
compimento di otto anni di anzianita' nelle rispettive
qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al
n. 2) del precedente art. 14, nei limiti dei posti
disponibili, previo giudizio di idoneita' espresso dal
consiglio di presidenza sulla base di criteri
predeterminati che tengano conto in ogni caso
dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianita' di
servizio.
Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione
degli uffici di cui al comma precedente provvede il
consiglio di presidenza con il consenso degli interessati.
Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.
Limitatamente ai posti di presidente di sezione del
Consiglio di Stato la nomina e' riservata a coloro che
hanno prestato servizio per almeno due anni presso il
Consiglio di Stato.
Limitatamente al conferimento della qualifica di
presidente di tribunale amministrativo regionale viene
computata l'anzianita' maturata nella qualifica di
consigliere di tribunale amministrativo regionale.
La nomina a presidente di sezione del Consiglio di
Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo
regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di
permanere nella sede di assegnazione per un periodo non
inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento
d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia.
Per lo stesso periodo non e' consentito il collocamento
fuori ruolo del magistrato. La nomina puo' non essere
disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di
permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per
raggiunti limiti di eta', sia inferiore a tre anni dalla
data di conferimento dell'incarico.
I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale
amministrativo regionale, al compimento dell'anzianita' di
otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento
economico inerente alla qualifica di magistrato di
cassazione con funzioni direttive superiori.
Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, resta
fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive,
l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in
applicazione dell'art. 50, terzo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri
di Stato, che non siano in possesso dell'anzianita'
prescritta dal primo comma, sono valutati,
indipendentemente dall'anzianita' predetta, prima dei
consiglieri che li seguono nel ruolo.
I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati
dei tribunali, amministrativi regionali possono rinunciare
al turno di conferimento delle funzioni direttive previste
dal secondo comma del presente articolo; il conferimento
delle funzioni puo' essere disposto nei turni successivi,
fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso
degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa
posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia".



 
Art. 14.
(Aumento dell'organico dei magistrati
e del personale amministrativo)

1. A decorrere dal 1ยบ gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e' aumentato di tre unita', quello dei consiglieri di Stato di dieci unita', quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unita'.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' aumentata nella misura complessiva di quaranta unita', da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Nota all'art. 14:
- Si riporta la tabella A allegata alla citata legge
n. 186/1982:

"Tabella A

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Presidente del Consiglio di Stato 1 1

Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (a) 15 |
| 37 Presidenti di tribunale amministrativo regionale 22 |

Consiglieri di Stato (a) 72 72

Consiglieri di tribunale amministrativo regionale | Primi referendari | (b) 310 Referendari |

420

a) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n.
204.
(b) L'incremento di organico decorre per 80 posti
dal 1o gennaio 1983".



 
Art. 15.
(Pubblicita' dei pareri del Consiglio di Stato)

I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.
 
Art. 16.
(Integrazione dell'istruttoria
mediante consulenza tecnica)

Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero disporre consulenza tecnica".



Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 44 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, si veda all'art. 1.



 
Art. 17.
(Ufficio del segretariato generale
della giustizia amministrativa)

1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa). - 1. L'ufficio del segretariato generale e' composto dal segretario generale nonche', con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".
 
Art. 18.
(Modificazione della composizione
del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza) - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilita' o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalita' previste dal comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
civile dei magistrati):
"Art. 12 (Stato giuridico ed economico dei
componenti non magistrati del consiglio di presidenza della
Corte dei conti) - 1. Per lo stato giuridico dei componenti
non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei
conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di
cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive
modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti
e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi
di lavoro ed all'indennita' dei componenti del Consiglio
superiore della magistratura eletti dal Parlamento".



 
Art. 19.
(Carichi di lavoro dei magistrati)

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente:
"6-bis) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati".



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n.
186/1982, come modificato dalla presente legge.
"Art. 13 (Attribuzioni del consiglio di presidenza).
- Il consiglio di presidenza:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti
eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle
elezioni;
2) disciplina con regolamento interno il
funzionamento del consiglio;
3) formula proposte per l'adeguamento e
l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
4) predispone elementi per la redazione della
relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al successivo art. 31;
5) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi
rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle
giurisdizionali del Consiglio di Stato;
6) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi
in sezioni.
"6-bis) determina i criteri e le modalita' per la
fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati".
Esso inoltre delibera:
1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di
funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici
direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo
stato giuridico dei magistrati;
2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i
magistrati;
3) sul conferimento ai magistrati stessi di
incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da
assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia
dei relativi compensi;
4) sulle piante organiche del personale di
magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla
eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per
motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al
successivo art. 26, sempre che la assegnazione di sede non
sia avvenuta a domanda;
6) sulle piante organiche del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di
amministrazione;
7) sui criteri per la formazione delle commissioni
speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo;
9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla
legge.
I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei
magistrati sono adottati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono
adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato;
quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonche'
quelli di cui all'art. 20, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ai magistrati di cui alla presente legge si applica
l'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054
Il parere del Consiglio di Stato in adunanza
generale e' richiesto dal consiglio di presidenza.
Il consiglio di presidenza puo' disporre ispezioni
sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico
ad uno dei suoi componenti".



 
Art. 20.
(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali)

1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".
 
Art. 21.
(Estensione ai magistrati amministrativi
della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
per i magistrati dell'ordine giudiziario)

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' dei magistrati della Corte dei conti.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21
febbraio 1990, n. 36 (nuove norme sulla detenzione delle
armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati):
"Art. 7. - 1. Ai soli fini della difesa personale e'
consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art.
42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre
che alle persone contemplate dall'art. 73 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione
del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine
giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del
ruolo organico, al personale dirigente e direttivo
dell'amministrazione penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da
emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate
le categorie di persone che, a causa della esposizione a
rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle
amministrazioni della giustizia o della difesa, o
nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono
esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di
concessione governativa prevista per il rilascio della
licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni
vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in
servizio nonche' di concessione gratuita della licenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi'
le condizioni di applicabilita' della medesima disciplina
al personale cessato dal servizio".



 
Art. 22.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone