Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 10 agosto 2000, n. 250
Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che istutuisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al comma 1 e sono determinate le relative modalita' di impiego.
3. E' vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: "Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono
le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".



 
Art. 2

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in commercio ovvero utilizzi in processi produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui all'articolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 150 milioni. E' sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti, commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della presente legge.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e' applicata anche la sanzione della sospensione dell'attivita' per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.
 
Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 510):
Presentato dell'onorevole Tattarini ed altri il 9
maggio 1996.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 29 luglio 1996, con pareri delle commissioni
I, II, X e XII.
Esaminato dalla XIII commissione il 14 maggio 1998, il
24 settembre 1998, il 27 ottobre 1999, l'11 novembre 1999 e
il 1 dicembre 1999.
Relazione scritta annunciata il 2 dicembre 1999 (atto
n. 510 - 4506 - 4709 - 4851/A - relatore on. Pecoraro
Scanio).
Esaminato in aula il 3 dicembre 1999 e approvato il 22
marzo 2000 in un testo unificato, con gli atti numeri 4506
(Losurdo), 4709 (Vascon ed altri); 4851 (Pecoraro Scanio).
Senato della Repubblica (atto n. 4550):
Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura), in sede
deliberante, il 29 marzo 2000 con pareri, delle commissioni
1a, 2a, 5a, 12a, e della giunta per gli affari delle
Comunita' europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Nuovamente assegnato alla 9a commissione, in sede
referente, il 5 aprile 2000.
Nuovamente assegnato alla 9a commissione, in sede
deliberante, il 20 giugno 2000.
Esaminato dalla 9a commissione il 27 giugno 2000, 5 e
18 luglio 2000.
Nuovamente assegnato alla 9a commissione, in sede
referente, il 19 luglio 2000.
Esaminato dalla 9a commissione il 20 luglio 2000.
Esaminato ed approvato in aula il 26 luglio 2000.
 
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