Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
DECRETO RETTORALE 7 agosto 2000
Approvazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 recante norme per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il testo definitivo del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato dal consiglio di amministrazione del 29 giugno 2000;
Visto il parere favorevole della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, comunicato il 24 maggio 2000, relativo al regolamento sopraccitato;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Viterbo, 7 agosto 2000
Il rettore: Mancini
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Capo I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.
Oggetto

1. L'Universita' degli Studi della Tuscia informa la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, uniformandosi ai princi'pi e alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Universita' degli studi della Tuscia assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalita' e entro i limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento, nonche' nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita' della Tuscia, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e diogni altro adempimento procedimentale, il responsabile del singolo procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale, le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Universita' della Tuscia, sottratti al diritto di accesso.
4. Per "unita' organizzative" si intendono, ai fini del presente regolamento, gli organi, i servizi, gli uffici costituenti le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Universita'.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte di competenza di questa Universita'.
2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento, nelle tabelle di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. I procedimenti non inclusi nelle predette tabelle e per i quali non siano comunque previsti termini di legge o di regolamento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni. I termini possono essere prorogati dal responsabile del procedimento solo in presenza di gravi ed eccezionali motivi. La proroga del termine deve essere adeguatamente motivata e deve essere tempestivamente comunicata ai soggetti interessati.
4. Per i procedimenti avviati prima della pubblicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere dal giorno della predetta pubblicazione con esclusione di quei procedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'Universita' della Tuscia abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Universita' della Tuscia, della richiesta o della proposta. La data di protocollazione costituisce data di ricevimento.
3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. La data di protocollazione costituisce data di ricevimento.
4. Ove la documentazione di cui sopra risulti irregolare e incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'amministrazione inviante o a colui che ha presentato la domanda o istanza tempestivamente o comunque entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi, la nuova decorrenza inizia dal ricevimento da parte dell'ufficio della documentazione regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127, e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.
Pubblicita' del procedimento amministrativo e partecipazione

1. Del responsabile del procedimento, della persona o delle persone che possano sostituirlo in caso di assenza o impedimento nonche' dell'avvio del procedimento medesimo deve farsi formale comunicazione ai destinatari dei provvedimenti in formazione, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e, a richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
2. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari e/o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, mediante avvisi pubblici, il ricorso a mezzi telematici, apposite comunicazioni indirizzate a tutte le unita' organizzative dell'Ateneo.
3. E' data facolta' ai destinatari delle comunicazioni dei commi precedenti di intervenire nel procedimento ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per le comunicazioni previste dal presente regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

Art. 5.
Termine finale del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizio, alla data di effettuazione della comunicazione del provvedimento stesso. L'acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche da parte di amministrazioni diverse dall'Universita' e' regolata dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Universita' abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
4. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla norma di legge o di regolamento per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita.
5. I termini di cui ai precedenti commi costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine, ivi comprese, tra le altre, quelle disciplinate dall'art. 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e dall'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Le attribuzioni regolate dall'art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, sono esercitate dal nucleo di valutazione dell'Universita', istituito dall'art. 42 dello statuto dell'Universita' della Tuscia, adottato con decreto rettorale 29 luglio 1996.

Capo II
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 6.
Unita' organizzativa responsabile del procedimento

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale e' l'unita' organizzativa competente secondo quanto indicato nell'allegata tabella n. 1, come individuata nel precedente art. 1, comma 4.

Art. 7.
Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente, il dipendente con attribuzioni di funzioni vicarie dirigenziali o il direttore delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dalla legge e, in particolare, dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' quelle previste dal presente regolamento e svolge i compiti attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Il responsabile del procedimento puo' assegnare, con atto scritto, la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, a dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla VI o anche, per quanto attiene ai procedimenti di competenza delle strutture didattiche o scientifiche, ad un docente afferente alla struttura medesima.

Art. 8.
Procedimenti di competenza di piu' unita' organizzative

1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' unita' organizzative, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazione agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le unita' organizzative competenti, dando impulso all'azione amministrativa.
3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda con i titolari degli uffici che devono attendere alle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione degli stessi, fermo restando il rispetto del termine finale fissato dal presente regolamento.
3. Il direttore amministrativo puo' stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti insorti nello svolgimento del procedimento tra le diverse unita' organizzative.

Capo III MISURE ORGANIZZATIVE DIRETTE A GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO; CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.

Art. 9. Misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai
documenti amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241/1990 e dell'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, l'Universita' adotta le seguenti misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla legge e dal regolamento suindicati.
2. Le richieste di accesso in via formale sono compilate mediante l'uso di un modello prestampato; a richiesta dell'interessato, l'ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale presentata, anche mediante fotocopia dell'istanza gia' protocollata.
3. L'accoglimento ovvero il non accoglimento della richiesta formale sono disposti in appositi atti, redatti nella forma di cui ai modelli allegati 7 ed 8 ed emanati dal responsabile dell'unita' organizzativa interessata.
4. L'esame dei documenti e' gratuito. L'ufficio puo' rilasciare copia dei documenti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo e' fissato dal consiglio di amministrazione.
5. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il direttore amministrativo, sentiti i responsabili delle singole unita' organizzative, rende pubblici i giorni, le ore e i locali in cui potra' esercitarsi il diritto di accesso, avendo cura di favorire, nella misura piu' ampia possibile, l'effettivo godimento del diritto medesimo.
6. Entro tre mesi dalla emanazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'amministrazione provvede all'istituzione di un ufficio relazioni con il pubblico. L'ufficio, oltre alle attribuzioni ad esso conferite dal suddetto art. 12 e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento, fornisce tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati con particolare riferimento a:
l'ufficio presso il quale il procedimento si trova in trattazione;
il responsabile del procedimento;
il termine di conclusione;
quale sia la causa dell'eventuale ritardo nella definizione del procedimento o del sub procedimento, e in genere nella definizione dell'intero "affare";
il tempo di giacenza della "pratica" presso ciascun ufficio;
le modalita' di esercizio del diritto di accesso e i costi relativi.

Art. 10.
Categorie di atti sottratti al diritto di accesso

1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
2. Fatte salve le prescrizioni della legge n. 675/1996, in particolare, sono sottratti i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. E' comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Nei limiti di cui al comma 2, sono esclusi dal diritto di accesso, se richiesto da terzi:
a) i documenti relativi allo stato di servizio del personale docente e amministrativo, fino alla conclusione dei relativi procedimenti;
b) i documenti relativi ai procedimenti disciplinari e ad inchieste ispettive ad essi preliminari, fino alla conclusione dei relativi procedimenti;
c) i documenti relativi alle situazioni personali o familiari degli studenti;
d) i risultati delle ricerche assistite da finanziamenti pubblici fino alla loro pubblicazione;
e) gli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dell'art. 8, comma 5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, i candidati a pubbliciconcorsi presso l'universita' hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale. Tuttavia e' sottratto l'accesso alla documentazione delle commissioni giudicatrici del concorso fino all'adozione del provvedimento conclusivo del medesimo procedimento.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, e' garantito l'accesso alle copie integrali degli atti degli organi collegiali dell'Universita'.

Capo IV
NORME FINALI

Art. 11.
Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'universita' verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 12.
Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita'
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente regolamento e' reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Universita'. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le relative norme di legge e di regolamento e, in particolare, quelle della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del relativo regolamento di attuazione.
4. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
----> vedere tabelle da pag. 52 a pag. 62 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone