Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 1 agosto 2000
Disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, e successive modificazioni, recante norme sulla messa al bando delle mine antipersona, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima, che prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, volto a definire le modalita' di distruzione delle scorte di mine antipersona nonche' ad individuare lo specifico ufficio presso il Ministero della difesa cui compete la tenuta di apposito registro per la gestione delle attivita' di distruzione;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 concernente disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona, emanato in applicazione dell'art. 6 della predetta legge n. 374/1997;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni al provvedimento ministeriale medesimo al fine di renderlo rispondente alle mutate esigenze dell'amministrazione della difesa;
Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 2 ottobre 1998 citato in premessa sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi.
2. Al comma 1 dell'art. 2 le parole "all'ufficio del segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretariato generale della difesa".
3. Al comma 2 dell'art. 2 le parole "il predetto ufficio del segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "la predetta Direzione generale".
4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente:
a) affidamento allo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto ed allo Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto;".
5. La lettera a) del comma 2 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente:
"a) mine a pressione e parti di esse, dei modelli AUPS, MAUS/1, VAR/40, MK2 e PMC, inclusi i detonatori dei modelli M41 e OTO;".
6. Dopo il comma 2 dell'art. 3 e' inserito il seguente:
"2-bis) Allo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento vengono affidate per lo smaltimento le mine ad azione estesa e parti di esse, modello Valmara 69, esclusi i detonatori;".
7. Al comma 4 dell'art. 3 le parole "lo stabilimento militare munizionamento terrestre provvede" sono sostituite dalle seguenti: "Gli stabilimenti militari provvedono:"
Roma, 1 agosto 2000

Il Ministro della difesa
Mattarella

Il Ministro degli affari esteri
Dini

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
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