Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2000
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, concernente l'emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Su proposta del Ministro della giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'Ente per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 "Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria";
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche allo statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Emana il seguente decreto:
Art. 1.
L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 "Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1997, e' cosi' sostituito:
"1. Il segretario dell'Ente e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalita' in ordine alle attribuzioni di cui al comma 2".
2. Il segretario:
a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
b) cura la organizzazione e la gestione delle attivita' operative dell'Ente di cui risponde al presidente;
c) coordina e controlla le gestioni contabili periferiche dell'Ente affidate ai gestori. Per l'espletamento di tale attivita' potra' avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'art 7, comma 1, lettera h);
d) adempie a tutte le attivita' amministrative e contabili necessarie per la stipula dei contratti;
e) provvede direttamente alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonche' alle assegnazioni di fondi agli organi periferici delegategli dal presidente;
f) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovra' sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con facolta' di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
h) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;
i) esegue le direttive impartite dal Presidente;
j) cura la tenuta della contabilita' dell'Ente, dei libri e delle scritture contabili, nonche' della corrispondenza, conservandone gli atti ed i relativi documenti;
k) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili e li invia al collegio dei revisori dei conti;
l) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;
m) firma gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
 
Art. 2.
1. L'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 "Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1997, e' cosi' sostituito:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, ai presidenti ed ai componenti degli organi centrali di cui all'art. 4 e' annualmente corrisposta una indennita' di carica, commisurata agli importi di bilancio, il cui ammontare e' stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia previo il previsto parere di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il compenso annuo determinato al momento della nomina degli organi e' valido per tutta la durata del mandato.
3. Per la partecipazione alle sedute, al presidente ed ai componenti degli organi periferici di cui all'art. 11, sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e' stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia previo il previsto parere di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
Roma, 26 giugno 2000
Il Presidente: Amato Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2000 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 201
 
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