Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000 |
Scioglimento del consiglio comunale di Fermignano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che il consiglio comunale di Fermignano (Pesaro e Urbino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, e' composto dal sindaco e da sedici membri; Considerato che nel citato ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilita' del consislio comunale di procedere alla surroga dei nove componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2-bis), della legge 8 giugno 1990. n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Fermignano (Pesaro e Urbino) e' sciolto. |
| Art. 2. Il dott. Carlo Jappelli e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000 CIAMPI Bianco, Ministro dell'interno |
| Allegato Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Fermignano (Pesaro e Urbino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco o da sedici consiglieri, si e venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da nove componenti del corpo consiliare. In particolare, alle dimissioni di quattro consiglieri presentate nel corso del mese di febbraio 2000 hanno fatto seguito quelle da ultimo rassegnate, in date 12 e 13 luglio 2000, da cinque consiglieri. L'impossibilita' di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per la espressa rinuncia degli aventi diritto a subentrare, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo. Il prefetto di Pesaro e Urbino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 982/2000/13.A.14/Gab. del 14 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consisiglio comunale di Fermignano (Pesaro e Urbino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Jappelli. Roma, 4 agosto 2000 Il Ministro dell'interno: Bianco |
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