IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio recreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5; Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare; Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie sensibili in talune zone a vocazione avicola del nostro Paese e' uno dei fattori che in caso di influenza aviare contribuisce alla diffusione della epizoozia; Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia; Ritenuto necessario integrare le disposizioni vigenti con nuove misure di lotta, quali l'abbattimento degli animali sani recettivi al fine di ottenere una rarefazione delle specie sensibili presenti in aree a rischio per l'elevata densita' di animali allevati; Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di depopolamento e' garantita anche attraverso la erogazione di indennizzi agli allevatori; Decreta: Art. 1. 1. Gli animali sani appartenenti a specie recettive alla influenza aviare presenti nei comuni elencati in allegato sono abbattuti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani regionali, che stabiliscono le specie, le categorie e nonche' tempi in cui dette operazioni devono essere concluse. 2. Ai proprietari degli animali abbattuti di cui al comma 1, spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a cui devono esser detratti gli importi ricavati dai proprietari per la vendita delle carni. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2000 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 87 |