Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 19 giugno 2000
Misure integrative di lotta contro l'influenza aviare.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio recreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;
Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie sensibili in talune zone a vocazione avicola del nostro Paese e' uno dei fattori che in caso di influenza aviare contribuisce alla diffusione della epizoozia;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
Ritenuto necessario integrare le disposizioni vigenti con nuove misure di lotta, quali l'abbattimento degli animali sani recettivi al fine di ottenere una rarefazione delle specie sensibili presenti in aree a rischio per l'elevata densita' di animali allevati;
Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di depopolamento e' garantita anche attraverso la erogazione di indennizzi agli allevatori;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli animali sani appartenenti a specie recettive alla influenza aviare presenti nei comuni elencati in allegato sono abbattuti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani regionali, che stabiliscono le specie, le categorie e nonche' tempi in cui dette operazioni devono essere concluse.
2. Ai proprietari degli animali abbattuti di cui al comma 1, spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a cui devono esser detratti gli importi ricavati dai proprietari per la vendita delle carni.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2000
Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 87
 
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 22 della G.U. <----
 
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