Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 9 agosto 2000, n. 4
Decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, recante regolamento applicativo del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva.

Agli assessorati all'agricoltura delle
regioni e province autonome
All'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo AIMA
All'Agecontrol S.p.a.
Alle Unioni nazionali degli
olivicoltori
Alle Confederazioni nazionali degli
agricoltori
Alle organizzazioni dei frantoiani
Alla rappresentanza italiana presso la
Comunita' europea
Alla Commissione europea direzione
generale agricoltura - VI/A 1-3 e
VI/C-4
Ai commissari di Governo presso le
regioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, e' stato pubblicato il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 - in appresso denominato "regolamento ministeriale" - con il quale vengono emanate disposizioni di armonizzazione delle attivita' connesse con l'applicazione della decisione 2000/227/CE della Commissione del 7 marzo 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 in Italia. Con la citata decisione comunitaria - di seguito denominata "decisione" - il Governo italiano e' stato autorizzato, su sua richiesta, ad esercitare per la suddetta campagna di commercializzazione (1o settembre 2000 - 31 agosto 2001) la facolta' prevista dall'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998, e consistente nella possibilita' di destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del quantitativo nazionale garantito (Q.N.G.) di cui all'art. 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento (CE) n. 1638/98 e, quindi, una parte dei fondi destinati all'aiuto alla produzione di olio di oliva.
La presente circolare e' diretta a fornire, nel pieno rispetto dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, una opportuna illustrazione delle disposizioni della "decisione" e delle norme di attuazione di cui al richiamato "regolamento ministeriale". I. Regolamento 21 giugno 2000, n. 217.
1. Con l'art. 1 del "regolamento ministeriale" si precisa l'oggetto del provvedimento stesso, mentre con l'art. 2 si individuano, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le norme di raccordodelle attivita' rientranti nella sfera di attribuzioni delle regioni e delle province autonome relativamente, in particolare, al riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola, al controllo della contabilita' di magazzino di dette imprese, alla denuncia di coltivazione, agli attestati di produzione ed alle domande di aiuto, nonche' alle comunicazioni di dati ed informazioni previste dall'art. 6 della "decisione" comunitaria.
L'art. 3 attiene alle modalita' di presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto.
All'art. 4 si rilevano i criteri di determinazione dell'aiuto da corrispondere ai produttori aventi diritto, individuando l'organismo competente all'erogazione dell'aiuto stesso ed alla determinazione dei coefficienti di trasformazione previsti dagli articoli 9 e 10 della "decisione". L'organismo pagatore al momento e' rappresentato dall'AIMA in liquidazione e successivamente dall'organismo di coordinamento e/o dagli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1635/95 della Commissione del 7 luglio 1995, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 165, come precisato dall'art. 2 del "regolamento ministeriale". II. Decisione CE/227/2000.
1. La "decisione" prevede dettagliatamente le condizioni e le modalita' di concessione dell'aiuto ai singoli produttori; condizioni e modalita' che riflettono molto da vicino, con le dovute varianti, quelle fissate per l'aiuto alla produzione di olio di oliva. Ne consegue che le relative disposizioni comunitarie e nazionali previste per l'aiuto all'olio di oliva sono applicabili, per quanto compatibili, anche all'aiuto per le olive da tavola, sulla base di specifiche modalita' stabilite dall'organismo pagatore.
1.1. In via preliminare all'art. 1 viene precisato che l'aiuto e' concesso per le olive raccolte in uliveti ricadenti in territorio nazionale, dichiarate ai sensi dell'art. 5, e trasformate per il consumo umano, secondo un metodo appropriato a termini dell'art. 2, paragrafo 3, in una delle imprese appositamente riconosciute.
1.2. Il riconoscimento delle imprese di trasformazione e' rilasciato, su domanda, dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente i sensi dell'art. 2, comma 2, del "regolamento ministeriale", previa verifica della sussistenza dei requisiti e dell'assunzione degli impegni prescritti dagli articoli 4 e 6, ivi compreso l'impegno di istituire e tenere una specifica contabilita' di magazzino e quello di sottoporsi a tutti i controlli previsti dal regime di aiuto in esame. Con il riconoscimento deve essere attribuito uno specifico numero alfanumerico di identificazione dell'impresa, riportante la sigla della provincia nel cui territorio e' collocato il relativo stabilimento, in analogia con quanto operato per il riconoscimento delle imprese di condizionamento di oli di oliva vergini ed extravergini ai sensi del regolamento (CE) n. 2815/98.
Appare utile, infine, segnalare che con decisione CE notificata in data 27 luglio c.a. (in corso di pubblicazione) e' stato prorogato al 31 luglio 2000 il termine di presentazione delle domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione.
1.3. Contabilita' di magazzino. - La prescritta tenuta della contabilita' di magazzino, cosi' come articolata nel registro standardizzato di lavorazione (in corso di elaborazione da parte dell'AIMA), dovra' essere completata ed integrata - fermo restando gli obblighi di natura finanziaria e fiscale a carico del trasformatore - da un apposito registro (conforme al modello allegato alla presente circolare), vidimato da parte dei medesimi uffici regionali competenti al rilascio dei registri standardizzati di lavorazione, su cui riportare giornalmente i dati e le informazioni di cui all'art. 4, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
Le verifiche della contabilita' devono essere effettuate secondo le modalita' ed i criteri fissati dall'art. 8.
Al fine poi di consentire ai produttori di presentare la domanda di aiuto ed agli organismi di controllo (regioni, province autonome, organismo pagatore ed Agecontrol) di svolgere i controlli di rispettiva competenza, ogni impresa di trasformazione riconosciuta deve:
rilasciare, entro il mese successivo a quello dell'ultima consegna di olive e comunque non oltre il 30 giugno 2001, ad ogni produttore interessato l'attestato di consegna di cui al registro standardizzato ed i documenti di cui al paragrafo 1 dell'art. 6 relativi al peso netto delle olive consegnate;
comunicare con rigorosa puntualita' le informazioni ed i dati previsti dal paragrafo 2 dell'art. 6 della "decisione" entro i termini ivi previsti.
In tale ottica l'Agecontrol, anche su indicazione dell'organismo pagatore e nell'ambito del proprio programma previsionale, provvedera' a svolgere, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, i controlli nei confronti dei produttori interessati allo scopo di garantire che per le stesse olive non vengano corrisposti due aiuti.
Nei casi contemplati dal paragrafo 4 dell'art. 4 occorre disporre con immediatezza la revoca del riconoscimento dell'impresa interessata, conformemente alle modalita' e procedure previste per la revoca del riconoscimento dei frantoi oleari di cui in seguito.
1.3. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, redatte su moduli predisposti e messi a disposizione dall'AIMA, devono essere presentate entro i termini rispettivamente previsti dall'art. 5 (30 novembre 2000) e dall'art. 7 della "decisione" (anteriormente al 1o luglio 2001) e secondo le stesse modalita' fissate per l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, per quanto ritenute, dal competente organismo pagatore, compatibili con lo specifico regime di aiuto in esame.
Sia la denuncia di coltivazione che la domanda di aiuto possono essere presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle associazioni di olivicoltori riconosciute ai fini dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e successive modifiche.
1.4. Determinazione e pagamento dell'aiuto. L'importo dell'aiuto da erogare ai produttori aventi diritto va determinato mediante l'applicazione dei criteri fissati dagli articoli 3 e 10 della "decisione", tenendo conto delle risultanze di tutti i controlli e verifiche prescritti dal regime di aiuto. III. Adempimenti delle regioni e province autonome.
1. Le regioni e le province autonome - nell'ambito della rispettiva autonomia ed in coerenza con le previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' del decreto legislativo 29 maggio 1999, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 - sono chiamate a:
ricevere ed istruire le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola;
adottare i provvedimenti di concessione o di sospensione del riconoscimento delle suddette imprese, dandone comunicazione all'organismo pagatore, all'Agecontrol ed al Ministero ai sensi dell'art. 2 del "regolamento ministeriale";
effettuare ai sensi dell'art. 8 della "decisione" le verifiche della contabilita' di magazzino delle imprese riconosciute, rilevandone con apposito e dettagliato verbale le eventuali irregolarita', nonche' esprimendo una valutazione conclusiva sulla affidabilita' della contabilita' stessa ed in particolare sui quantitativi di olive consegnate e trasformate, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della "decisione". Copia del verbale deve essere sollecitamente trasmessa all'organismo pagatore ed eventualmente all'Agecontrol;
procedere alla contestazione delle accertate irregolarita' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni amministrative. IV. Riconoscimento dei frantoi oleari.
L'art. 6 del "regolamento ministeriale" prevede in via ricognitiva che, a termini del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti connessi con il riconoscimento dei frantoi oleari nel quadro del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva rientrano nella sfera delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Appare utile rilevare che sin dalla prima entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, al riconoscimento dei suddetti stabilimenti ha provveduto direttamente la scrivente amministrazione.
L'istruttoria, invece, delle relative domande e' stata svolta dai competenti uffici regionali degli assessorati all'agricoltura, i quali potranno assicurare da subito, in virtu' della piena conoscenza della vigente normativa comunitaria e nazionale e della lunga e rilevante esperienza acquisita nella specifica materia, un puntuale assolvimento dei nuovi adempimenti.
Nel corso della riunione del giorno 27 luglio c.a. svoltasi presso questo Ministero, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nonche' dell'AIMA e dell'Agecontrol, si e' proceduto altresi' ad una ricognizione esaustiva delle richiamate normative e delle modalita' di espletamento dei relativi procedimenti ed adempimenti amministrativi.
In tale ottica, mentre si assicura che la scrivente amministrazione sta provvedendo, in forza del comma 4 dell'art. 6 del "regolamento ministeriale", a definire i procedimenti amministrativi gia' avviati ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, si segnala la necessita' che da parte dei competenti servizi regionali e delle province autonome si proceda con assoluta urgenza all'attivazione del procedimento amministrativo a termini della stessa legge n. 241/1990, nei confronti dei frantoi oleari costituenti oggetto di segnalazione dell'Agecontrol ai fini della eventuale revoca del riconoscimento anteriormente all'inizio della prossima campagna 2000/2001.
Si ritiene utile, infine, rappresentare l'esigenza che gli stessi servizi regionali o provinciali procedano ad assumere direttamente i provvedimenti di nuovi riconoscimenti o di variazione della titolarita' di frantoi, le cui pratiche sono state da ultimo inviate a questa amministrazione, tenendo conto particolarmente delle proposte di revoca comunicate dall'Agecontrol o da altri organismi di controllo.
Al fine comunque di garantire un corretto espletamento dei nuovi adempimenti, si da' assicurazione della incondizionata e piena disponibilita' e collaborazione dei competenti servizi della scrivente amministrazione, dell'AIMA e dell'Agecontrol per ogni ulteriore chiarimento.
Il Ministro: Pecoraro Scanio

ALLEGATO
 
----> Vedere Allegato a pag. 30 della G.U. <----
 
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