Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 agosto 2000
Modificazioni della denominazione di origine controllata "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" in "Conegliano Valdobbiadene" e del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale delle politiche
agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela vini D.O.C. "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" in "Conegliano Valdobbiadene", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2000;
Viste le controdeduzioni avverso il suddetto parere, relativamente al disposto dell'art. 4, punto 6 dell'allegato disciplinare di produzione, presentate dagli interessati nei modi e nei termini previsti;
Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette controdeduzioni nel corso della riunione tenutasi in data 19-20 luglio 2000;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" in "Conegliano Valdobbiadene";
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000 i vini a denominazione di origine controllata "Conegliano Valdobbiadene" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la Camera di commercio I.A.A. competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Conegliano Valdobbiadene", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Conegliano Valdobbiadene", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 4.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo dei vini con la denominazione di origine controllata "Conegliano Valdobbiadene" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "CONEGLIANO VALDOBBIADENE"

Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata "Conegliano Valdobbiadene" o piu' semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione sopra citata puo' essere integrata dalle specificazioni frizzante e spumante.
Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, e' altresi' riservata la seguente sottozona: "Superiore di Cartizze".

Art. 2.
Base ampelografica

Il vino "Conegliano Valdobbiadene" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Prosecco; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve bianche ed i relativi vini delle seguenti varieta', utilizzate da sole o congiuntamente: Verdisio, Bianchetta, Perera e Prosecco Lungo;

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Conegliano Valdobbiadene", comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S. Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.
In parcolare tale zona e' cosi' delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q. 176) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.
Da questo punto il confine sale isieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610); quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla localita' Croce (q. 474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppe', Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569). Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel borgo di Val di Guietta.
Dal borgo di Val il confine, costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attaversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge localita' Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo. Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Suel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di "Zuel di la'", ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo.
Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta "dei Piai" e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa citta' fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.
Al bivio Gai superto l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della citta' di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
Da Colfosco, seguendo la strada "MercatelIi", il confine procede fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve. di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).
Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene jer raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la localita' Fornace chiudendo cosi' il perimetro della zona delimitata.
Il vino "Conegliano Valdobbiadene" ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione "Superiore di Cartizze".
Tale sottozona e' cosi' delimitata:
si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali numeri 547 e 735, taglia i mappali numeri 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali numeri 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).
Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali numeri 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali numeri 149 - 151, numeri 148 - 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali numeri 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi numeri 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali numeri 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Conegliano-Valdobbiadene", devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura. 4.2. Densita' d'impianto.
I nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione, devono avere una densita' minima di duemila ceppi per ettaro in coltura specializzata. 4.3. Forme di allevamento.
I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi).
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4. Sistemi di potatura.
Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 4.5. Irrigazione e forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
"Conegliano Valdobbiadene" resa uva ettaro t 12; titolo alcolometrico volumico 9,5% vol.
Per il "Conegliano Valdobbiadene" destinato alla produzione dello spumante e del frizzante, la resa uva ettaro e' di t 12; titolo alcolometrico volumico 9,0% vol.
Per la sottozona:
"Superiore Cartizze", produzione uva t 12; titolo alcolometrico volumico 10,0% vol.
Per il "Superiore di Cartizze" destinato alla produzione dello spumante e del frizzante, la resa uva ettaro t 12; titolo alcolometrico volumico 9,5% vol.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Veneto, per richiesta motivata delle categorie interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la viti vinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - comitato nazionale per la tutela e la valorizzarione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.
Per guanto riguarda la sottozona "Superiore di Cartizze", le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali o costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari. 5.2. Elaborazione.
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
Il vino a denominazione di origine controllata "Conegliano Valdobbiadene" elaborato nella versione spumante, puo' essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi "extra-brut" e "dolce".
E' facolta' del Ministero delle politiche agicole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del dereto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il "Conegliano Valdobbiadene", reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente. 5.3. Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione dei vini frizzante, e spumate di cui all'art. 1 e' consentita la tradizionale pratica corretiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco; Pinot grigio, Pinot nero e Ghardonnay, da sole o congiuntamente, in quatita' non superiore al 15%, provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3 ed a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varieta' minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata.
A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma, e' consentito per i vini spumanti, anche l'impiego di vini ottenuti dalle varieta' sopra citate provenienti da zone diverse da quella delimitata al precedente art. 3, purche' la percentuale massima di tali prodotti non superi il 10% del volume totale del prodotto oggetto della correzione.
Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica, correttiva dovra', comunque, sempre sostituire un'euguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potra' essere preso in carico come vino da tavola. 5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipolgie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino "Conegliano-Valdobbiadene" di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato particolarmente nei tipi amabili e dolci;
sapore: gradevolmente amarognolo e non moIto di corpo nel tipo secco, fruttato nei tipi amabili e dolci.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/I;
b) frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabiIe, frizzante, fruttato;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15g/l.
Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia; e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "fermentato in bottiglia e conservato sui lieviti";
c) spumante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso brillante, on spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/I.
Sottozona "Superiore di Cartizze":
a) colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero, fruttato, particolarmente nei tipi amabile;
sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nei tipo secco, amabile o dolce e fruttato nei tipi amabili dolci;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo:15 g/l;
b) "Frizzante":
colore: giallo, paglierino piu' o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale: 5g/l
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "fermentato in bottiglia e conservato sui lieviti";
c) "Spumante"
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile dolce, di corpo, gradevoImente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione il vino "Conegliano Valdobbiadene" dovra' riportare in etichetta, in tutte le tipologie, la dizione tradizonale: "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene" o piu' semplicemente "Prosecco di Conegliano" "Prosecco di Valdobbiadene".
La tipologia spumante, potra' altresi' essere designata in etichetta con il solo nome della denominazione: "Conegliano-Valdobbiadene" o piu' semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", seguita o meno dal nome di vitigno. 7.1. Qualificazioni.
Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a localita' geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7.2. Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3. Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.
Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata "Conegliano Valdobbiadene" o piu' semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", deve essere immesso al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.
Il vino a denominazione di origine contrallata "Conegliano Valdobbiadene" o piu' semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene" puo' essere confezionato a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2 ottobre 1965. 8.1. Volumi nominali, forma e colore.
Il vino a denominazione di orgine con controllata "Conegliano Valdobbiadene" puo' essere presentato al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.
Fino a cinque litri sono tuttavia ammesse solo le tradizionali bottiglie in vetro, per colore e forma tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensita'. 8.2. Chiusure.
Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero o altri materiali innovativi.
Per i frizzanti e' consentito l'uso delle chiusure, sopra menzionate o del tappo fungo in sughero.
Per lo spumante e' consentito l'uso del tappo fungo in sughero, marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri si puo' utilizzare il tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.
 
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