Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2000, n. 255
Regolamento recante attuazione della direttiva 1999/4/CE relativa agli estratti di caffe' e di cicoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
Vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di cicoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, che stabilisce che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinate con legge;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanita', della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Estratti di caffe'). - 1. Si intendono per estratti di caffe', i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani di caffe' torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffe', oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffe'.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1999).
- L'art. 3 e l'allegato C della succitata legge cosi'
recitano:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1
dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte
da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle
direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1
danno attuazione prescrivano di adottare discipline
sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti
stessi, per le fattispecie individuate delle direttive
medesime, adeguate sanzioni amministrative che dovranno
essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.
Allegato C
(Articolo 3)
98/35/CE: direttiva del Consiglio, dcl 25 maggio 1998,
che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare. 99/4/CE:
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli
estratti di cicoria.
1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo
1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici
speciali.
1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999,
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici.
1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio
1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a
base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini.
1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio
1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti
per lattanti e alimenti di proseguimento.
La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 febbraio 1999 e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 066 del 13 marzo 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 febbraio 1973, n. 470, reca: "Regolamento per la
disciplina igienica della produzione e del commercio del
caffe' e dei suoi derivati".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 774, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n.
77/436 relativa agli estratti di caffe' ed agli estratti di
cicoria".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993.
L'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, cosi'
recita:
"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il
Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a
rivedere e riordinare a materia della produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e
non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge
9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione
dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto
comunitario con particolare riferimento alla libera
circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute,
all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla
qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei
vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della
legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le
disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di
cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure
modificate o sostituite in attuazione della norma generale
di cui alla lettera b) del medesimo com-ma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a
decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
emanazione di regole tecniche.
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 reca: "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari".
- L'art. 4, comma 5 della succitata legge cosi' recita:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 5. Il
regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure
di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il
parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro
quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il
regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere.
- Il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599, reca:
"Attuazione della diretiva n. 85/573/CEE, in materia di
estratti di caffe' ed estratti di cicoria.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- L'art. 17, comma 2, della succitata legge cosi'
recita:
"Art. 17. - 2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.



 
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Estratti di cicoria). - 1. Si intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.
2. Per cicoria si intendono le radici di Cichorium intybus L., non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.".



Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.



 
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Etichettatura). - 1. Agli estratti di caffe' ed agli estratti di cicoria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. Tuttavia:
a) la denominazione di vendita e' completata dalla dicitura:
1) "in pasta o "in forma pastosa per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera b) e all'allegato II, punto 1, lettera b);
2) "liquido o "in forma liquida per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera c) e all'allegato II, punto 1, lettera c);
b) la denominazione di vendita puo' essere completata dal termine "concentrato nei casi seguenti:
1) per l'estratto di caffe' liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffe' e' superiore al venticinque per cento in peso;
2) per l'estratto di cicoria liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria e' superiore al 45 per cento in peso;
c) nell'etichettatura devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita le diciture:
1) "decaffeinato per gli estratti di caffe' di cui all'articolo 1 aventi un tenore di caffeina anidra non superiore, in peso, allo 0,3 per cento della sostanza secca ottenuta dal caffe';
2) "con o "conservato con o "con aggiunta di o "torrefatto con seguita dal tipo o dai tipi di zucchero utilizzato per gli estratti di caffe' e per gli estratti di cicoria liquidi;
d) i prodotti in pasta e quelli liquidi devono riportare il tenore minimo di sostanza secca, ottenuta rispettivamente dal caffe' o dalla cicoria, espresso in percentuale di peso del prodotto finito.".



Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, come modificato dal decreto
ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, vedi note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazizione delle direttive 89/395/CEE e 89/1936/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari".



 
Art. 4. Sostituzione degli allegati I e II del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
1. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Allegato I
Denominazioni e caratteristiche degli estratti di caffe'
1. Con la denominazione di vendita "estratto di caffe' o "estratto di caffe' solubile o "caffe' solubile o "caffe' istantaneo si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dal caffe':
a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di caffe';
b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di caffe' in pasta;
c) compreso tra il 15 ed il 55% in peso per l'estratto di caffe' liquido.
2. L'estratto di caffe' solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffe'.
L'estratto di caffe' liquido puo' contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 12% in peso.".
2. L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Allegato II
Denominazioni e caratteristiche degli estratti di cicoria
1. Con la denominazione di vendita "estratto di cicoria o "cicoria solubile o "cicoria istantanea si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria:
a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di cicoria;
b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di cicoria in pasta;
c) compreso tra il 25 ed il 55% in peso per l'estratto di cicoria liquido.
2. L'estratto di cicoria e l'estratto di cicoria in pasta non devono contenere quantita' superiore all'1%, in peso, di sostanze non ottenute dalla cicoria.
L'estratto di cicoria liquido puo' contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 35% in peso.".



Nota all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, come modificato dal decreto
ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, vedi note alle
premesse.



 
Art. 5.
Abrogazioni
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, secondo comma, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;
b) gli articoli 6, primo comma, 8, 11, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;
c) il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599.



Note all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
16 febbraio 1973, n. 470, vedi note alle premesse.
- Per il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599,
vedi note alle premesse.



 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 2000.
2. Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la fabbricazione e la vendita di prodotti conformi alle disposizioni previgenti, purche' etichettati ai sensi delle medesime disposizioni. Le scorte di tali prodotti etichettati entro il 12 settembre 2001 possono essere vendute fino al loro esaurimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Veronesi, Ministro della sanita'
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 7
 
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