Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2000 (vai al sommario)
COMITATO CENTRALE PER L' ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L' AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
DELIBERAZIONE 5 settembre 2000
Integrazione alla deliberazione n. 9/99 del 7 luglio 2000 concernente le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto, di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999. (Deliberazione n. 12/2000).

IL PRESIDENTE
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto";
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308 CTAG del 26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate al Comitato centrale;
Vista la successiva direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 371 CTAG del 9 maggio 2000, registrata dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2000;
Vista la delibera del Comitato centrale n. 9/00 del 7 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2000, nella quale vengono individuati le modalita', i criteri ed i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alle induzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 1999;
Considerata la necessita' di integrare le disposizioni di cui ai punti 9, lettera b), e 10), lettera b), della predetta deliberazione n. 9/00, onde evidenziare l'obbligo per tutti i raggruppamenti, italiani o aventi sedi in altro Paese U.E., costituiti sia da imprese che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, sia da imprese che esercitano altre attivita', la compilazione dell'apposito quadro D con l'indicazione dei dati relativi ai soci autotrasportatori;
Considerata l'estrema urgenza di emanare e pubblicare le disposizioni integrative in argomento, stante la pendenza del termine ultimo del 30 settembre 2000 - gia' fissato dalla precedente deliberazione 9/00 - per la presentazione delle domande e dei relativi allegati, ai fini della riduzione dei pedaggi, autostradali inerenti all'anno 1999;
Ritenuto, pertanto, indifferibile provvedere al riguardo con apposita deliberazione, da sottoporre successivamente a ratifica del plenum del Comitato centrale alla prima seduta utile;
Delibera:
Art.1.
Le disposizioni di cui al punto 9, lettera b), della deliberazione n. 9/2000 del 7 luglio 2000, concernente "Modalita', criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000, sono integrate come segue: "resta fermo l'obbligo di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata, di cui quest'ultimi risultano titolari".
 
Art. 2.
Le disposizioni di cui al punto 10, lettera b), della deliberazione n. 9/2000, del 7 luglio 2000, concernente "Modalita', criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000, sono integrate come segue: "resta fermo l'obbligo, di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata, di cui queste risultano titolari, ovvero per le imprese soce iscritte all'albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione al predetto albo".
 
Art. 3.
I raggruppamenti, italiani o aventi sede in altro Paese U.E., che alla data di pubblicazione della presente deliberazione, avessero gia' provveduto a presentare domanda, per la riduzione dei pedaggi autostradali inerenti all'anno 1999, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione n. 9/2000 del 7 luglio 2000, debbono provvedere, ove necessario, ad integrare tale domanda ed i relativi quadri allegati sulla base delle presenti disposizioni, entro il termine ultimo del 30 settembre 2000, e con le medesime modalita' indicate al punto 3 della precedente deliberazione n. 9/2000.
 
Art. 4.
Il programma aggiornato per la compilazione della domanda e degli annessi quadri allegati, risulta scaricabile presso l'indirizzo internet www.trasportinavigazione it
 
Art. 5.
La presente deliberazione verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2000
Il presidente: De Lipsis
 
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