Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 28 agosto 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997 con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore "fisica sanitaria";
Visto il regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998, recante gli ordinamenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario;
Vista la proposta di modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, formulata dal senato accademico di questa Universita' con deliberazione n. 282 del 18 aprile 2000;
Accertato che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 20 luglio 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato.
 
Art. 2.
1. L'ordinamento della Scuola di specializzazione in fisica sanitaria e' sostituito dall'ordinamento allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
2. Il nuovo ordinamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2000/2001.
 
Art. 3.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pisa, 28 agosto 2000
p. Il rettore: Frediani
 
Allegato
ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA SANITARIA
Art. 1.
La scuola di specializzazione in fisica sanitaria risponde, per quanto appresso specificato, alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Sono recepite la tabella A "Area di addestramento professionale e settori scientifico-disciplinari" e la tabella B "Standard complessivo di addestramento professionale" di cui alla tabella XLV/8 allegata al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 148 del 27 giugno 1997.
Art. 2.
La scuola ha lo scopo di formare fisici specialisti con le competenze culturali e professionali necessarie per attivita' di fisica medica in campo ospedaliero e per l'attivita' di fisica ambientale.
Art. 3.
La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria con indicato indirizzo statutariamente previsto di fisica medica o fisica ambientale.
Art. 4.
Il corso ha la durata di quattro anni. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in fisica.
Art. 5.
Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992, nonche' il personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A allegata al decreto summenzionato e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Il dipartimento sede amministrativa della Scuola di specializzazione in fisica sanitaria e' il dipartimento di fisica.
Art. 6.
Concorrono altresi' al funzionamento della Scuola strutture di enti pubblici e privati italiani e stranieri ed il relativo personale individuato nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992.
Art. 7.
Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o ospedaliere e scientifiche convenzionate sino a raggiungere l'orario previsto per il personale a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
Art. 8.
Il numero massimo degli specializzandi per anno di corso e' fissato a n. 6.
Art. 9.
Il conseguimento del diploma di specializzazione e' subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, all'espletamento dello standard complessivo dell'addestramento culturale e professionale previsto dalla tabella B del summenzionato decreto per i due indirizzi e alla presentazione e discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima della discussione stessa e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' presieduta dal direttore della Scuola ed e' nominata dal rettore dell'Ateneo, che sceglie sei componenti fra i docenti della scuola e, se necessario, fra esperti esterni alla scuola segnalati dal direttore. La votazione dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene espressa in settantesimi.
Art. 10.
Norma transitoria
Sono previste le seguenti norme di passaggio:
a) per gli specializzati delle scuole di specializzazione biennali in fisica sanitaria, l'avere svolto, per ulteriori due anni, una attivita' documentata pertinente a quella indicata in tabella B allegata al decreto summenzionato per l'indirizzo prescelto;
b) per gli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria triennale, in uno qualunque degli indirizzi previsti, l'avere svolto, per un altro anno, attivita' documentata pertinente a quella indicata in tabella B allegata al decreto summenzionato per l'indirizzo prescelto;
c) l'attivita' documentata di cui alle lettere a) e b) va valutata, con le modalita' ritenute opportune, ed approvata dal consiglio delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria attivate in conformita' alla presente tabella. L'opzione da parte degli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria biennali e triennali va esercitata entro quattro anni dall'attivazione delle scuole di fisica sanitaria istituite in confonnita' alla presente tabella;
d) agli iscritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto verra' offerta la possibilita' di optare fra continuare col vecchio statuto e rientrare quindi nei casi a) e b) oppure far domanda per essere ammessi alla nuova scuola e iscriversi, rispettivamente, al secondo o al terzo anno.
 
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