Nel contratto collettivo nazionale di lavoro citato in epigrafe, pubblicato nel sopra menzionato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 174, all'art. 8, comma 3, alla lettera a) del secondo periodo, dove e' scritto: "a) a decorrere dal 1o luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 7% del monte salari annuo della dirigenza interessata, ...", leggasi: "a) a decorrere dal 1o luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,37% del monte salari annuo della dirigenza interessata, ..."; ed ancora, alla stessa pag. 174, all'art. 8, comma 3, alla lettera b) del secondo periodo, dove e' scritto: "b) a decorrere dal 1o luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 5% del monte salari annuo ...", leggasi: "b) a decorrere dal 1o luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,35% del monte salari annuo ...". |