Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SIENA
DECRETO RETTORALE 24 agosto 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994 di emanazione dello statuto dell'Universita' di Siena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni;
Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370, ed in particolare l'art. 1;
Vista la nota del 18 aprile 2000 prot. 672, con la quale il M.U.R.S.T. richiamava l'attenzione degli atenei sugli adeguamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 370/1999;
Vista la proposta di modifica dell'art. 62 dello statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 6 marzo 2000;
Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 5 giugno 2000;
Vista la nota rettorale del 3 luglio 2000 prot. n. 12466 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al M.U.R.S.T. la suddetta proposta di modifica approvata dal senato accademico;
Vista la nota ministeriale del 31 luglio 2000 prot. n. 2219, con la quale il M.U.R.S.T. - D.A.U.S. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'art. 62 dello statuto dell'Universita' di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale;
Ritenuta pertanto di procedere alla modifica dello statuto di Ateneo sopracitata;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 62 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, e' inserito il nuovo comma 3 nel testo di seguito riportato: "3. Nel caso di tre assenze continuative non giusfificate alle adunanze degli organi collegiali, i membri elettivi decadono dal mandato";
b) il comma 3 diventa comma 4.
 
Art. 2.
1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il nuovo testo dell'art. 62 dello statuto di Ateneo risulta il seguente:
"Art. 62. - 1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti per loro iniziativa o su richiesta di un quarto dei componenti il collegio ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato di norma con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza. Gli ordini del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi pubblici, di norma con almeno tre giorni di anticipo, mediante affissione agli albi.
2. Per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' necessario che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.
3. Nel caso di tre assenze continuative non giustificate alle adunanze degli organi collegiali, i membri elettivi decadono dal mandato.
4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza diversa".
 
Art. 3.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena.
Siena, 24 agosto 2000
Il rettore: Tosi
 
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