Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. 257
Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta', con riferimento alle attivita' di competenza dello Stato.
2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, puo' essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
3. Nelle attivita' formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attivita' formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attivita' oggetto di formazione.
4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilita' di frequenza delle attivita' formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalita' previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato, e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400: legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazone e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione
9 agosto 1999, n. 323, reca: "Regolamento recante norme per
l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9,
contenente disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e
professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivamente
istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
frequenza di attivita' formative fino al compimento del
diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto
in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui ai comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
A decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
com-ma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e ella previdenza sociale con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le predette risorse possono essere altresi' destinate
al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali
in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia
verificata la compatibilita' con le disposizioni previste
dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle
finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze ad esse attribuite e alle
funzioni da esse esercitate in materia di istruzione,
formazione professionale e apprendistato, secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e
funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono
assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
c), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione):
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). -
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunita' di formazione ed elevazione professionale
anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione
professionale con il sistema scolastico e con il mondo del
lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
anche comunitarie, destinate alla formazione professionale
e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di
pervenire ad una disciplina organica della materia, anche
con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti
di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, il presente articolo definisce i
seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei
quali sono adottate norme di natura regolamentare
costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio
processo di riforma della disciplina in materia:
c) svolgimento delle attivita' di formazione
professionale da parte delle regioni e/o delle province
anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria
e con enti privati aventi requisiti predeterminati".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
"Art. 1. - 7. Alle scuole non statali che non intendano
chiedere il riconoscimento della parita', seguitano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo
VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione
presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di
attuazione, e, con un proprio decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo
superamento delle citate disposizioni del predetto testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non
statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle
scuole non paritarie".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".



 
Art. 2.
Attuazione progressiva
1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il presente decreto si applica altresi' nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.
 
Art. 3.
Adempimenti delle istituzioni scolastiche
1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di eta', al fine di facilitare la scelta del canale piu' idoneo tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora gia' funzionanti, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di eta', con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro quindici giorni i relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresi', tempestivamente ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione e' fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale competente le modalita' di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3, della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono relative iniziative di orientamento".



 
Art. 4. Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento
dell'obbligo di frequenza di attivita' formative
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attivita' con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonche' degli altri servizi individuati dalle regioni.
2. Attivita' di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.
 
Art. 5.
Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato
1. L'obbligo formativo e' assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi, nonche' standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneita' nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
24 giugno 1997, n. 196:
"Art. 16 (Apprendistato). - 1. Possono essere assunti,
in tutti i settori di attivita', con contratto di
apprendistato, i giovani di eta' non inferiore a sedici
anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni
nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le
limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro
dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non puo'
avere una durata superiore a quella stabilita per categorie
professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro
e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a
quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di
handicap i limiti di eta' di cui al presente comma sono
elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap
impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere
da un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le relative agevolazioni contributive trovano
applicazione alla condizione che gli apprendisti
partecipino alle iniziative di formazione esterna
all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le
regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione
del comitato, i contenuti formativi delle predette
iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno
riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per
la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro, nonche' l'impegno formativo per l'apprendista,
normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo
un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all'attivita' da svolgere. Il
predetto decreto definisce altresi' i termini e le
modalita' per la certificazione dell'attivita' formativa
svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse
agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in
qualita' di tutore nelle iniziative formative di cui al
comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di
imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati le esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni
di tutore, nonche' entita', modalita' e termini di
concessione di tali benefici nei limiti delle risorse
derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in
materia di apprendistato previste per il settore
dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e
contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una
disciplina organica della materia secondo criteri di
valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente
utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di
impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonche' di
semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con
abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra'
altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di controlli sulla
effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra
attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la
previsione di specifiche sanzioni amministrative per
l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non
siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Il secondo comma del predetto art. 6 continua ad operare
fino alla modificazione dei limiti di eta' per
l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi
per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere
dall'anno 1999".



 
Art. 6.
Passaggio tra i sistemi
1. Le conoscenze, competenze e abilita' acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attivita' lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilita' di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'ammmistrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.
2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato puo' utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attivita' caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso puo' contenere l'indicazione della necessita' di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalita' per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.
5. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 143, comma 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche
formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai
sensi dell'art. 14, com-ma 1, lettera i), della legge
8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni
ad essa trasferite in materia di formazione professionale".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per
il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei
singoli alunni sono individuati dalle istituzioni
scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della
nocessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e
indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresi'
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alle attivita' realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate".



 
Art. 7.
Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacita' di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:
a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n.
323 (Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1
della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione):
"Art. 6 (Interazione fra istruzione e formazione
professionale). - 1. Le istituzioni scolastiche, titolari
dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione -
al fine di potenziare le capacita' di scelta dello studente
e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali
passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello
della formazione professionale - progettano e realizzano
nel corso del primo anno ai istruzione secondaria
superiore, interventi formativi da svolgersi anche in
convenzione con i centri di formazione professionale
riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi
anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della
pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta.
Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative
dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente,
i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di
conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunita'
formative, incluse quelle del sistema della formazione
professionale e sono progettati, non oltre i primi due mesi
dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati,
d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e
costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno
e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento
dell'obbligo e della certificazione prevista nell'art. 9".
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 138. - Ai sensi dell'art. 118, secondo comma,
della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti
funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale;".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5 e dell'art.
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia
di autonoma delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 8. - 5. Il curricolo della singola istituzione
scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra
sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e
gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e
139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, puo'
essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o
accordi internazionali".
"Art. 9. - 2. I curricoli determinati a norma dell'art.
8 possono essere arricchiti con discipline e attivita'
facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi
integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla
base di accordi con le regioni e gli enti locali".



 
Art. 8. Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi
1. L'obbligo di frequenza di attivita' formative assolto a norma dell'articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione e' rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata all'atto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione.
3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.
4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalita' e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attivita' formative.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 68, comma 2, della legge
17 maggio 1999, n. 144; vedasi nelle note all'art. 1:
"2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o d'una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
ministeriale 9 agosto 1999, n. 323:
"Art. 9 (Certificazione). - 1. La certificazione di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e'
rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a
conclusione dell'anno scolastico, e' prosciolto
dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla
classe successiva.
2. Il modello di certificazione e' adottato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione e attesta il
percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne
indica le conoscenze, le capacita' e le competenze
acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere
riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo
ordinario sia nelle attivita' modulari e nelle esperienze,
anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento,
riorientamento arricchimento e diversificazione
dell'offerta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito
formativo della certificazione ai fini del conseguimento
della qualifica professionale, il modello e' adottato
previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni,
citta' e autonomie locali".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59):
"Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - l. Il Sistema
informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua
organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di rete
relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si
avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di rete
unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti
locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno
l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il
SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare
convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il Sistema informativo in
materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altri enti funzionali e' collegato
con il SIL secondo modalita' da definire mediante
convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro
delle imprese delle camere di commercio secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione
del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di
conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici
delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve
l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del
sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con
apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e
tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi
regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il
funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei
confronti dei destinatari".



 
Art. 9.
Modalita' di finanziamento
1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonche' delle attivita' previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 16



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 68, comma 4, lettera b), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 68, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 1, lettera b)
e c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 68, comma 3, della legge
17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.



 
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