Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 agosto 2000
Riparto del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'esercizio finanziario 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione civile

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: "Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali", con il quale e' stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;
Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;
Richiamato il decreto ministeriale datato 18 agosto 1999 (registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1999) con il quale - fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado - e' stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sui Fondo nazionale speciale per gli investimenti, le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado un indice sintetico superiore a nove con indici singoli uguali o superiori a cinque, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per cento occupate e del numero medio di componenti per famiglia;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti e' destinata agli enti locali la cui popolazione legale dichiarata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993 secondo i dati del censimento del 20 ottobre 1991 non superi i 5.000 abitanti che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessita' di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;
Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997 la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Decreta:
Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 1999 e' cosi' ripartito:
1. Agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

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Comuni | Provincia | Finanziamento concesso (in lire) ===================================================================== Afragola |NA | 550.000.000 Bagheria |PA | 550.000.000 Caccamo |PA | 500.000.000 Ficarazzi |PA | 470.000.000 Villabate |PA | 600.000.000

2. Agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

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Comuni | Provincia | Finanziamento concesso (in lire) ===================================================================== Cannalonga |SA | 400.000.000 Amaroni |CZ | 500.000.000 Quindici |AV | 500.000.000 Petina |SA | 400.000.000 Novi Velia |SA | 90.000.000 A. P. Avellino |AV | 90.000.000 A. P. Avellino |AV | 90.000.000 A. P. Avellino |AV | 120.000.000 Genoni |NU | 500.000.000 Castelnuovo di Conza |SA | 500.000.000 Santomenna |SA | 183.735.000 Dinami |VV | 160.000.000 Taurano |AV | 250.000.000 Magliano Vetere |SA | 320.000.000

3. Agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli enti locali richiedenti con altre risorse:

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Comuni | Provincia | Finanziamento concesso (in lire) ===================================================================== Grotte di Castro |VT | 150.000.000 Grottolella |AV | 200.000.000 Guasila |CA | 178.030.000 Maltignano |AP | 50.000.000 Montefiore Conca |RN | 150.000.000 Nespolo |RI | 100.000.000 Padru |SS | 350.000.000 Polino |TR | 250.000.000 Sellero |BS | 60.000.000 Tornata |CR | 100.000.000 Torrevecchia Teatina |CH | 95.000.000 Villalba |CL | 180.000.000

4. L'onere complessivo di L. 9.676.765.000 e' imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1999.
5. I contributi sopra indicati saranno comunicati alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e successivamente erogati con le modalita' previste dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonche' dal decreto interministeriale 3 giugno 1997.
L'Ufficio coordinamento e affari generali e la Divisione bilancio del servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.
Roma, 4 agosto 2000
Il direttore generale: Gelati
 
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