Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 10 luglio 2000
Recepimento della direttiva n. 2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 5 settembre 2000, relativo ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/24/CE del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Visti i decreti dirigenziali relativi alle revoche delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlorbufam e chloroxuron;
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2000/24/CE con cui l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui;
Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti le sostanze attive chlorfenson e methoxychlor per le quali sono stati fissati i nuovi limiti massimi di residuo tollerati al fine di ottenere il rispetto dei limiti stessi;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
b) le revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura delle sostanze attive chlorfenson e methoxychlor.
 
Art. 2.
Limiti massimi di residui

1. Dal 1o gennaio 2001, sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
2. Dal 1o gennaio 2001, sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
 
Art. 3.
Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 4, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
 
Art. 4. Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei
prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlorfenson e methoxychlor, sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanze attive/coltura di cui all'allegato 4.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 del presente decreto.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) a trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di modifica delle autorizzazioni, insieme alle etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2, pena la revoca dell'autorizzazione;
c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 1o novembre 2000 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4.
 
Art. 5.
Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 non modificate dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 10 luglio 2000

Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 112
 
Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 8 <----
 
Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 11 <----
 
Allegato 3
----> Vedere Allegato a pag. 12 <----
 
Allegato 4
----> Vedere Allegato a pag. 13 <----
 
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