Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni nella misura del sei per mille;
2) di stabilire per l'anno 2000, nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, posseduta dal soggetto passivo;
3) di stabilire, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, la detrazione dall'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 220.000 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se tale unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione di L. 220.000 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 
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