Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI MALO
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Malo (Vicenza) ha adottato il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.
(Omissis).
1) di stabilire ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, (omissis), le stesse aliquote stabilite per l'anno 1999 con propria precedente deliberazione n. 5 del 25 gennaio 1999 e precisamente:
a) aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere b) e c) del presente punto 1);
b) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune di Malo, nonche' al valore delle seguenti unita' immobiliari:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa risulti non locata;
c) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore del garage, quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale, purche' utilizzato direttamente dai soggetti titolari del diritto di proprieta', di usufrutto o altro diritto reale sull'abitazione principale medesima, o dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, di cui alla precedente lettera b);
2) di elevare, (omissis) anche per l'anno 2000, a L. 400.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
I) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza;
II) godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
III) in alternativa al precedente punto Il, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al "minimo vitale" nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato.
Di stabilire che la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I), II) e III) potra' risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
 
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