Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI VEROLI
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Veroli (Frosinone) ha adottato il 29 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come applicate per l'anno 1999 qui di seguito indicate:
aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;
aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
2. Di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Di confermare le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali gia' stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 91/98 e n. 3/99 e' piu' precisamente le seguenti agevolazioni:
agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
E' considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del codice civile; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
Ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile;
c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente;
e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.
Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione.
4. Di dare atto che ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a decorrere dal 1o gennaio 1997.
 
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