Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 settembre 2000
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Montasio", registrata con regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92, sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta "Montasio", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1999, con il quale e' stato autorizzato l'organismo privato Istituto nord est qualita' - I.N.E.Q. ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Montasio" sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CE n. 2081/92;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, con il quale e' stata revocata al predetto Istituto nord est qualita' - I.N.E.Q., su richiesta dello stesso, l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Montasio" ed e' stato, in sua sostituzione autorizzato l'organismo di controllo C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, con sede in Rivolto di Codroipo (Udine), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Montasio", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento CEE n. 2081/92;
Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000;
Vista la nota prot. n. 62889 del 3 agosto 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9, del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza del 18 luglio 2000, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97, sopra richiamato indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione della modifica sopra esposta, in attesa del richiesto accoglimento da parte del competente organismo comunitario, il predetto C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare - S.r.l., espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta "Montasio", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Montasio", secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, al sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Montasio" registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2000, e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, citato nelle premesse.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP "Montasio", registrata con regolamento (CE) n. 1107/96, della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta "Montasio" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
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