Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2000, n. 259
Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II;
c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77";
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantita' indicata corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantita' e' espressa in percentuale.
5-bis. L'indicazione della percentuale e' sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantita' dell'ingrediente o la quantita' totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento.
5-ter. La quantita' degli ingredienti volatili e' indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.
5-quater. La quantita' degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione puo' essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.
5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va aggiunta acqua, la quantita' degli ingredienti puo' essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1999)".
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
"Allegato B
98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquistata
la qualifica.
98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei
sistemi di regolamento titoli.
98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale.
98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva
93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti
creditizi.
98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto
riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva
89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di
solvibilita' degli enti creditizi.
98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'art. 12 della
direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, gli
articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della
direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di
solvibilita' degli enti creditizi e l'art. 2 e l'allegato
II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
e degli enti creditizi.
98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre
1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio
intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli.
98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti
ad un gruppo assicurativo.
98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998,
che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati.
98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre
1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento
del mercato interno, le varieta' modificate e le risorse
genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE
e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle
sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere,
delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate,
delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle
sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta'
delle specie di piante agricole.
98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre
1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le
ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE,
70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione
delle sementi di barbabietole, dalle sementi di piante
foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - semi di
patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e
delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agricole.
99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo
1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui
all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per
quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari".
- La direttiva 1999/10/CE della Commissione
dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni
di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio
per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti
alimentari, e' pubblicata in GUCE n. L. 69 del 16 marzo
1999.
- La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del
18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita', e'
pubblicata in GUCE n. L. 33 dell'8 febbraio 1979. Si
riporta l'art. 7 della suddetta direttiva:
"Art. 7. - 1. Se l'etichettatura di un prodotto
alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore
di uno o piu' ingredienti essenziali per le caratteristiche
ditale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo
comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda
dei casi, la quantita' minima o massima di utilizzazione di
tali ingredienti, espressa in percentuale.
Tale indicazione figura in prossimita' immediata della
denominazione di vendita del prodotto alimentare o
nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in
questione.
Secondo la procedura prevista dall'art. 17 puo' essere
deciso che, per quanto concerne taluni ingredienti, la
quantita' di cui al presente paragrafo sia espressa in
valore assoluto.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) in caso di etichettatura destinata a
caratterizzare un prodotto alimentare conformemente
all'art. 5, paragrafo 1, o richiesta in base alle
disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, in base alle
disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti
alimentari;
b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente
in dose minima come aromatizzanti.
3. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le
disposizioni nazionali possono prevedere per taluni
prodotti alimentari, nonche' nel caso previsto dal
paragrafo 2, punto a), l'indicazione obbligatoria per
determinati ingredienti di una quantita' espressa in valore
assoluto o in percentuale nonche', se necessario,
l'indicazione di un'eventuale modifica della quantita' di
tali ingredienti.
La procedura prevista dall'art. 16 si applica alle
eventuali disposizioni nazionali".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, reca:
"Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la
direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura,
presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari
destinati al consumatore finale".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
si veda in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo,
27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). - 1.
L'indicazione della quantita' di un ingrediente o di una
categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto alimentare, e' obbligatoria, se
ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di
ingredienti in questione figuri nella denominazione di
vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla
denominazione di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di
ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con
parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di
ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto
alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe
essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantita' netta sgocciolata e' indicata
ai sensi dell'art. 9, comma 7;
2) la cui quantita' deve gia' figurare
nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che e' utilizzato in piccole dosi come
aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di
vendita, non e' tale da determinare la scelta del
consumatore per il fatto che la variazione di quantita' non
e' essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne
e' tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con
precisione la quantita' dell'ingrediente o della categoria
di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in
etichetta;
c) nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9;
c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i
o "con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la
denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione
II;
c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di
vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze
sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi,
del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. La quantita' indicata, espressa in percentuale,
corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli
ingredienti al momento della loro utilizzazione nella
preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta
nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in
prossimita' di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti
accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in
questione.
5. Per i prodotti alimentari di cui al tenore di acqua
diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la
quantita' indicata corrisponde alla quantita'
dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro
utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al
prodotto finito. Tale quantita' e' espressa in percentuale.
5-bis. L'indicazione della percentuale e' sostituita
dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli
ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di
prodotto finito, quando la quantita' dell'ingrediente o la
quantita' totale di tutti gli ingredienti indicata
nell'etichettatura superi il 100 per cento.
5-ter. La quantita' degli ingredienti volatili e'
indicata in funzione del prodotto del loro peso nel
prodotto finito.
5-quater. La quantita' degli ingredienti utilizzati in
forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento
della fabbricazione puo' essere indicata in funzione del
loro peso prima della concentrazione o della
disidratazione.
5-qunquies. Nel caso di alimenti concentrati o
disidratati cui va aggiunta acqua, la quantita' degli
ingredienti puo' essere espressa in funzione del loro peso
rispetto al prodotto ricostituito.
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve
le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio
1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei
prodotti alimentari".



 
Art. 2. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Veronesi, Ministro della sanita'
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
si veda in note alle premesse. Il testo vigente dell'art.
10 del predetto decreto legislativo come modificato dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Il termine minimo di conservazione e'
dato fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue
proprieta' specifiche in adeguate condizioni di
conservazione; esso va indicato con la dicitura "da
consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene
l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita
dalla data oppure dalla indicazione del punto della
confezione in cui essa figura.
2. La data di scadenza e' la data entro la quale il
prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la
dicitura "da consumarsi entro seguita dalla data oppure
dalla indicazione del punto della confezione in cui essa
figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e
nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.
4. La data puo' essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i
prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i
prodotti alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma
per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti
alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della
natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire
la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui
ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti
siano espressamente richiesti da norme specifiche, le
indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dalla
enunciazione delle condizioni di conservazione con
particolare riferimento alla temperatura in funzione della
quale il periodo di validita' e' stato determinato.
6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e
di qualsiasi altra data non e' richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano
subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi
germinali e prodotti analoghi quali i germogli di
leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini
frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti
da frutti diversi dall'uva nonche' delle bevande dei codici
NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o
mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o
superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di
frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti
individuali di capacita' superiore a 5 litri destinati alle
collettivita';
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria
che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le
24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi
unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e
pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
7. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la
data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello
indicato sulla confezione".



 
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