Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 giugno 2000
Attuazione della direttiva 1999/104/CE della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinarnento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, emanato in attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica;
Vista la direttiva 1999/104/CE della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Ritenuto di dover dare attuazione alla citata direttiva 1999/104/CE e visto il suo contenuto di adeguamento tecnico;
In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:
a) a decorrere dal 1o ottobre 2000, le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari devono essere conformi ai criteri di cui all'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, come modificato dal comma 1, del presente decreto;
b) entro il 1o giugno 2001, i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari devono integrare la documentazione ad esse relativa al fine di conformarsi ai criteri di cui all'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, come modificato dal comma 1, del presente decreto.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b) comporta, rispettivamente, il non accoglimento della domanda e la revoca delle autorizzazioni rilasciate.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2000
Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 1o settembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 114
 
Allegato

Al titolo I, parte 2 e al titolo II, parte 6 dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e' inserita la seguente sezione C-bis:
"C-bis - Provvedimenti specifici a fini di prevenzione della trasmissione delle encefalopatie spongiformi di origine animale.
Il richiedente deve dimostrare che il medicinale veterinario e' fabbricato conformemente alla linea guida e suoi aggiornamenti relativa alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite i medicinali veterinari, dell'agente che causa l'encefalopatia spongiforme animale, pubblicata dalla Commissione europea nel volume 7 della raccolta "La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea ".
 
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