Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2000 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 2 agosto 2000
Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob. (Deliberazione n. 12697).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessita' di attuare i citati articoli di legge, determinando i termini di conclusione e le unita' organizzative responsabili dei procedimenti di competenza della Consob;
Delibera:
E' approvato il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob.
Il regolamento, annesso alla presente delibera, consta di 9 articoli e di una tabella allegata.
La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Milano, 2 agosto 2000
Il presidente: Spaventa
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 2, E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA
CONSOB.

1. Fonti normative.
Il regolamento in oggetto diretto ad attuare gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge n. 241/1990, che impongono alle pubbliche amministrazioni di determinare per ciascun tipo di procedimento, rispettivamente, il termine entro cui esso deve concludersi e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. L'assoggettamento anche delle cc.dd. autorita' indipendenti alle disposizioni in questione e, piu' in generale, all'intera disciplina recata dalla legge sul procedimento amministrativo, difatti, pressoche' pacificamente affermato, quantunque con la precisazione che l'applicazione delle norme relative non deve effettuarsi in modo meccanico e che, piu' in particolare, le peculiarita' proprie dell'attivita' di vigilanza sul comparto dell'intermediazione finanziaria rendono ragionevole un contemperamento tra le esigenze a questa sottese e quelle di cui risulta portatrice la legge n. 241/1990. 2. Ambito di applicazione.
Il regolamento si applica ai procedimenti indicati nella tabella ad esso allegata, che risultano ivi suddivisi, a motivo della diversa disciplina della decorrenza del termine per l'adozione dell'atto finale, in due categorie generali: quella dei procedimenti ad iniziativa di parte e quella dei procedimenti d'ufficio. Nell'ambito di quest'ultima categoria, si e' poi operata un'ulteriore distinzione fra quattro classi di procedimenti, nuovamente fondata sulla diversa disciplina del termine.
Oltre che ai suddetti procedimenti, che vedono attribuita alla Consob la competenza ad emanare l'atto finale, il regolamento si applica alle fasi procedimentali svolte dalla Consob nell'ambito di procedimenti il cui atto finale e' adottato da altra autorita'. Cio' coerentemente con le indicazioni a suo tempo fornite dal Consiglio di Stato nel redigere lo schema tipo di regolamento indirizzato alle amministrazioni statali. Ai fini dell'inserimento nella tabella, le fasi sono state catalogate secondo criteri analoghi a quelli seguiti per i procedimenti. All'interno della sezione I, nella parte finale dell'elenco dei procedimenti ad iniziativa di parte, sono pertanto indicate le fasi svolte dalla Consob su iniziativa ed impulso dell'autorita' che governa il procedimento complessivamente considerato e alla quale compete emettere l'atto finale; le fasi svolte dalla Consob di propria iniziativa e preordinate a dare impulso all'attivita' procedimentale dell'autorita' competente all'emanazione dell'atto finale sono riportate, invece, nelle sezioni dei procedimenti d'ufficio e tra di esse ripartite in base alla diversa disciplina del termine.
Di norma, per ogni procedimento e per ciascuna fase procedimentale censiti, la tabella individua tanto il termine di conclusione che l'unita' organizzativa responsabile. Al fine di offrire un quadro organico e completo della materia, si e' anzi ritenuto opportuno riprodurre, nella tabella stessa, anche i termini gia' precedentemente e direttamente stabiliti, per determinati procedimenti o fasi procedimentali, da disposizioni di legge o di regolamento. Si spiega, in tal modo, per quale motivo alcuni termini sono espressi in mesi, anziche' in giorni.
Con riferimento alle fasi procedimentali che sfociano in pareri, giova segnalare che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 241/1990, "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta (...)". Tale termine, puntualizza il comma 4 del medesimo articolo, "Nel caso in cui l'organo adi'to abbia rappresentato esigenze istruttorie (...) puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate". Le disposizioni riferite non appaiono applicabili all'attivita' consultiva devoluta per legge alla Consob. Esse, purtuttavia, sono state ritenute un valido punto di riferimento ai fini della stesura delle norme regolamentari in commento, nel procedere alla quale si e' curato, quanto alle fasi preordinate al rilascio di pareri, di fissare termini comunque contenuti entro i quarantacinque giorni. Come meglio si vedra' infra, dalla surrichiamata normativa e' stata mutuata anche la previsione in tema di interruzione del termine.
Per i procedimenti e le fasi procedimentali ricompresi nella sezione IV della tabella si e' provveduto unicamente a determinare l'unita' organizzativa responsabile. L'impostazione adottata poggia sulle caratteristiche strutturali dei procedimenti e delle fasi in parola, che ne rendono l'andamento strettamente connesso alle mutevoli contingenze del caso concreto. Rispetto alla gran parte di tali procedimenti e fasi, generati dall'attivita' di controllo continuativo svolta dalla Consob su realta' in costante evoluzione, nemmeno risulta possibile compiutamente circoscrivere ed isolare l'iniziativa a cui ancorare la decorrenza di un ipotetico termine di adozione del provvedimento finale, attesa l'eventualita' dell'insorgere, in qualsiasi momento, di circostanze idonee a sollecitare ed orientare in modo via via diverso lo sviluppo dell'azione amministrativa.
Per i procedimenti preordinati alla emanazione di regolamenti, che l'art. 13 della legge n. 241/1990 esonera, unitamente a quelli rivolti all'adozione di atti generali, dalla sola applicazione delle disposizioni di cui al capo III (concernente la partecipazione al procedimento amministrativo), si e' stabilito che il termine e il responsabile del procedimento vengano individuati dalla commissione di volta in volta. La scelta e' stata dettata dalla circostanza che il grado di complessita' dei procedimenti della specie e' suscettibile di variare sensibilmente e che in essi sono di norma coinvolte, a diverso titolo, piu' unita' organizzative. I procedimenti preordinati alla emanazione di atti generali in materia di personale o relativi all'attivita' negoziale dell'Istituto, immediatamente attribuibili alla responsabilita' di una struttura ben definita, figurano, invece, nella tabella con l'indicazione dell'unita' organizzativa di riferimento.
Si segnala, infine, che dall'ambito di applicazione del regolamento sono state escluse le attivita' ricognitive poste in essere nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa ed ispettiva devolute alla Consob; cio' in quanto tali procedure non si concludono, di per se', con l'adozione di un atto o provvedimento amministrativo, risolvendosi in attivita' materiali di acquisizione di scienza, suscettibili di essere utilizzate nell'ambito dell'azione amministrativa di vigilanza. Le attivita' in questione si connotano, dunque, come strumentali alla valutazione circa il successivo avvio, meramente possibile ed ipotetico, di procedimenti indirizzati all'emanazione di formali statuizioni amministrative. 3. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Per i procedimenti in epigrafe si stabilito che il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda (coincidente, di norma, con quella di protocollazione) o del diverso atto di iniziativa, "comunque denominato". La puntualizzazione si resa necessaria in virtu' dell'esistenza di procedimenti che - quantunque sicuramente qualificabili come ad iniziativa di parte - non si ricollegano pero' alla presentazione, da parte del privato interessato, di un'istanza in senso proprio.
Generalizzando una norma gia' contenuta, per alcuni procedimenti istituzionali, nei vigenti regolamenti di comparto, si e' poi previsto che, qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, la circostanza venga comunicata all'interessato, con specificazione delle cause della irregolarita' o dell'incompletezza; in tal caso, il termine decorre dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda stessa. Gli adempimenti di verifica della documentazione e di comunicazione di eventuali anomalie sono stati posti a carico del responsabile del procedimento (in coerenza con i compiti a tale soggetto assegnati dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e con il ruolo di collaborazione attribuitogli nei rapporti con i privati) e devono essere eseguiti entro il termine di trenta giorni, all'evidente scopo di non vanificare le finalita' di speditezza tra l'altro perseguite dalla legge n. 241/1990. 4. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.
Relativamente ai procedimenti d'ufficio, la decorrenza del termine per l'emanazione dell'atto finale non e' disciplinata in modo unitario. A cio' risulta prevalentemente collegarsi, come gia' anticipato, la suddivisione dei procedimenti di specie in piu' sottocategorie.
Quanto agli "Altri procedimenti d'ufficio" di cui alla sezione V della tabella, stabilisce il regolamento che il termine decorre dal primo atto d'impulso della Consob. La previsione riprende, nella sostanza, il generale disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, ai sensi del quale il termine fissato per la conclusione dei procedimenti d'ufficio "decorre dall'inizio di ufficio del procedimento"; in tale contesto, come anche sottolineato dalla dottrina, si dovra' tener conto dell'atto iniziale dell'amministrazione, con esclusione, ai fini della decorrenza, della data degli atti meramente preparatori o di accertamenti preliminari.
Per i procedimenti sanzionatori, la decorrenza del termine risulta, di contro, ancorata a una data precisa, coincidente con quella di formale contestazione degli addebiti.
Venendo ai procedimenti di cui alla sezione II della tabella, si fa presente che i termini per proporre le impugnazioni alle quali gli stessi sono preordinati risultano fissati direttamente dal T.U.F. e decorrono a loro volta da una data certa (quale, ad esempio, quella di deposito del bilancio d'esercizio presso l'ufficio del registro delle imprese). Tale data, peraltro, non segna l'avvio del procedimento diretto ad intraprendere l'iniziativa giudiziaria, che e' eventuale ed ha luogo in un momento necessariamente successivo. Alla luce di questa circostanza, il regolamento si cura di evidenziare che, anche rispetto ai procedimenti di specie, l'inizio dell'iter procedimentale coincide con il primo atto d'impulso della Consob. E' dunque in occasione di quest'ultimo, anziche' nel momento individuato ex lege ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione, che dovranno eseguirsi, ove del caso, gli adempimenti riconnessi dalla legge n. 241/1990 all'attivazione del procedimento. 5. Decorrenza del termine per le fasi procedimentali.
Come in precedenza precisato, le fasi procedimentali sono state classificate secondo parametri omogenei a quelli impiegati per i procedimenti veri e propri. Anche la disciplina della decorrenza del termine per l'espletamento delle fasi stesse si presenta, di conseguenza, corrispondente a quella gia' descritta in relazione ai procedimenti. Pertanto, per le fasi accomunate ai procedimenti ad iniziativa di parte si e' stabilito che il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso impartito dall'amministrazione procedente, mentre rispetto alle fasi associate ai procedimenti d'ufficio (diverse da quelle elencate nella sezione IV della tabella, di cui si detto sub 2) stata operata una distinzione tra fasi di procedimenti sanzionatori, per le quali il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti, e "altre" fasi, per le quali il termine decorre dal primo atto d'impulso della Consob. 6. Conclusione dei procedimenti.
I termini di conclusione indicati nella tabella sono stati riferiti alla data di adozione dell'atto finale da parte della commissione. 7. Sospensione e interruzione dei termini.
L'art. 7 del regolamento contempla una serie di ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti o delle fasi procedimentali.
La prima ipotesi di sospensione riguarda i procedimenti nell'ambito dei quali occorra addivenire alla stipula di accordi o intese di collaborazione tra la Consob ed autorita' estere e poggia sulla impossibilita' di tempificare in maniera attendibile la conclusione di tali accordi o intese.
I commi 2 e 3 si riferiscono, invece, ai procedimenti di competenza della Consob all'interno dei quali si inserisca l'acquisizione di pareri di altri soggetti. Per il caso di parere obbligatorio, si e' stabilito che il termine di conclusione del procedimento resti sospeso fintantoche' il parere stesso non sia rilasciato. Per il caso di parere facoltativo, invece, la regola e' che il termine di conclusione del procedimento continui a decorrere anche nelle more del rilascio del parere stesso e soffre un'eccezione solo nella eventualita' che destinataria della richiesta di consulenza sia l'Avvocatura dello Stato (consideratone il ruolo istituzionale e tenuto conto del fatto che le richieste di parere ad essa rivolte vertono su questioni di particolare rilievo e complessita'). Con riguardo a quest'ultima ipotesi, peraltro, si e' ritenuto di contenere il periodo di sospensione entro termini massimi (identificati in quelli di cui al sopra citato art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990), scaduti i quali il termine per l'adozione dell'atto finale riprende a decorrere. Si e', inoltre, disposto che il responsabile del procedimento in corso debba informare i privati interessati della richiesta avanzata all'Avvocatura, indicandone sinteticamente le ragioni.
La previsione contenuta nel comma 4 attiene, poi, all'attivita' consultiva svolta dalla Consob nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni e riprende, nella sostanza, quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, della legge n. 241/1990, del quale si e' gia' avuto modo di dire sub 1.
Il comma 5 dell'articolo e', infine, norma di richiamo che mantiene ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti della Consob stabilite per legge o per regolamento. 8. Individuazione dell'unita' organizzativa responsabile del proce dimento.
Nell'articolazione organizzativa dell'Istituto, l'unita' alla quale affidare la responsabilita' procedimentale in attuazione dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e' stata individuata nella Divisione. Responsabile delle varie tipologie di procedimento (o di fasi procedimentali) che competono alla Consob e', pertanto, la Divisione per ciascuno di essi indicata nella tabella.
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 2, E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA CONSOB.

Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente regolamento adottato ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della Consob e alle fasi procedimentali esperite dalla Consob nei procedimenti per i quali altre autorita' sono competenti all'adozione del provvedimento finale (di seguito: fasi procedimentali) elencati nella tabella allegata (di seguito: tabella), che costituisce parte integrante del regolamento stesso.
2. La tabella individua, per ciascun procedimento o fase procedimentale, il termine entro il quale esso deve essere concluso, l'unita' organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento; per i procedimenti e per le fasi procedimentali elencati nella sezione IV della tabella sono individuate solo le unita' organizzative responsabili.
3. Per i procedimenti preordinati alla emanazione di regolamenti il termine e il responsabile del procedimento sono individuati dalla commissione di volta in volta. Per i procedimenti preordinati alla emanazione di atti generali il termine e' individuato dalla commissione di volta in volta.
4. Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' adottati si applicano gli stessi termini previsti per il procedimento principale.
Art. 3.
Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Salvo diversa indicazione contenuta nella tabella, la data di ricevimento e' quella di protocollazione.
2. La domanda deve, ove previsto, essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Consob e deve essere corredata della prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
3. Se la domanda e' irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro il termine di trenta giorni, o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, indicando le cause della irregolarita' o incompletezza. In questi casi, il termine del procedimento decorre dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.
Art. 4.
Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
1. Salvo diversa indicazione contenuta nella tabella, per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dal primo atto d'impulso della Consob.
2. Per i procedimenti elencati nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.
3. Per i procedimenti elencati nella sezione II della tabella il termine decorre dai momenti ivi indicati; il relativo procedimento si avvia con il primo atto d'impulso della Consob.
Art. 5.
Decorrenza del termine per le fasi procedimentali
1. Per le fasi procedimentali elencate nella sezione I della tabella il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'amministrazione che procede.
2. Per le fasi procedimentali elencate nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.
3. Per le fasi procedimentali elencate nella sezione V della tabella il termine decorre dal primo atto d'impulso della Consob.
Art. 6.
Conclusione dei procedimenti
1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati nella tabella si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.
Art. 7.
Sospensione e interruzione dei termini
1. I termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti che presuppongono la stipula di accordi o intese tra la Consob e corrispondenti autorita' estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare tali accordi o intese.
2. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono, altresi', sospesi in pendenza del rilascio dei pareri obbligatori di altre amministrazioni.
3. L'acquisizione di pareri facoltativi non determina la sospensione dei termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti. In caso di richiesta di parere facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In pendenza del rilascio del parere, i termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi. La durata della sospensione non puo' comunque eccedere i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ove sussistano esigenze istruttorie, il termine stabilito per il rilascio di parere obbligatorio da parte della Consob puo' essere interrotto per una sola volta e il parere dev'essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione dei dati integrativi.
5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.
6. Il responsabile del procedimento comunica agli interessati la data dell'interruzione ovvero quelle di inizio e di termine della sospensione.
Art. 8. Individuazione dell'unita' organizzativa responsabile del
procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e' la Divisione indicata nella tabella.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2000.
 
Tabella
----> Vedere Tabella da pag. 32 a pag. 56 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone